Legge regionale 28 luglio 2025, n. 25 - Testo storico

Legge regionale 28 luglio 2025, n. 25

Interventi regionali di sostegno finanziario agli investimenti per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali.

(B.U. del 19 agosto 2025. n. 46)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, in conformità agli indirizzi della programmazione nazionale e regionale ed al fine di favorire e sostenere lo sviluppo dell'economia turistica e commerciale valdostana, promuove l'attuazione di iniziative di investimento per l'innovazione e la sostenibilità delle attività turistico-ricettive e commerciali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di contributi in conto capitale in favore dei soggetti di cui agli articoli 3 e 6, con unità locali ubicate in Valle d'Aosta ed ivi operanti nei settori turistico-ricettivo e del commercio.

Art. 2

(Conformità con la disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

CAPO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ TURISTICO-RICETTIVE

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 5 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori turistico-ricettivo alberghiero e all'aperto;

b) i proprietari di strutture alberghiere e di complessi ricettivi all'aperto che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;

c) le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nel settore turistico-ricettivo extralberghiero, limitatamente agli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze;

d) le piccole e medie imprese operanti nel settore della gestione delle aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34).

Art. 4

(Iniziative agevolabili)

1. Sono ammesse ai contributi di cui all'articolo 5 le iniziative finalizzate alla:

a) riduzione dei consumi energetici, installazione di fonti rinnovabili, riduzione dell'inquinamento atmosferico;

b) riduzione dei consumi idrici e riuso delle acque piovane;

c) digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi;

d) innovazione delle attività.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;

b) acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali nuovi, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.

3. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alle finalità di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili esclusivamente in presenza di attestato di prestazione energetica (APE) che migliora la classe energetica precedente o, in alternativa, di uno studio, elaborato da un professionista abilitato, che attesti una riduzione dei consumi energetici o delle emissioni inquinanti, secondo i criteri, i requisiti e le modalità definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11.

4. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alla finalità di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili esclusivamente in presenza di uno studio sull'insieme dei consumi idrici dell'attività esistente, elaborato da un professionista abilitato, che attesti, con il supporto di una diagnosi idrica, una riduzione dei consumi idrici o l'adozione di sistemi atti ad evitare il convogliamento in fognatura delle acque piovane, secondo i criteri, i requisiti e le modalità definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11.

5. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alla finalità di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili esclusivamente in presenza di uno studio, elaborato da un professionista abilitato, che descriva e attesti un cambiamento sostanziale nella fornitura complessiva del servizio.

6. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alla finalità di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili esclusivamente per interventi che innovino l'attività turistico-ricettiva dotandola di piscine o centri benessere.

7. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo i mezzi di trasporto.

8. Sono in ogni caso escluse dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo le iniziative relative alle strutture a carattere di multiproprietà o alle strutture oggetto di frazionamento della proprietà, nonché alla realizzazione di nuove unità locali.

9. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, in qualsiasi forma, per le stesse spese ammissibili, fatta eccezione per gli incentivi gestiti dal Gestore dei servizi energetici (GSE S.p.A.).

Art. 5

(Contributi in conto capitale e intensità dell'aiuto)

1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, singolarmente o combinate tra di loro nell'ambito di un'unica domanda, possono essere concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale.

2. I contributi di cui al comma 1 per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), sono concessi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa a contributo.

3. I contributi di cui al comma 1 per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa a contributo.

4. Le intensità di aiuto di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorate del 10 per cento se i beneficiari dei contributi rientrano nelle seguenti categorie:

a) giovani di età compresa fra diciotto e trentacinque anni;

b) donne.

5. In ogni caso, non sono superate le intensità massime stabilite dalla disciplina europea eurounitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al caso specifico.

6. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi di cui al presente articolo è di euro 40.000 per le strutture turistico-ricettive alberghiere e all'aperto, di euro 30.000 per gli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze e di euro 20.000 per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, mentre quello massimo è di euro 250.000.

7. Gli importi di cui al comma 6 sono considerati al netto di qualsiasi onere di natura fiscale.

8. I contributi in conto capitale non possono essere erogati a titolo di anticipazione.

CAPO III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 6

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 8 i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, singole o associate, operanti nei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande o che esercitino altre attività economiche nel settore dei servizi, individuate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 1;

b) i proprietari di strutture commerciali e di attività di somministrazione di alimenti e bevande che intendano mantenerne la destinazione d'uso, che non siano grandi imprese;

c) i centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).

Art. 7

(Iniziative agevolabili)

1. Sono ammesse ai contributi di cui all'articolo 8 le iniziative finalizzate alla:

a) riduzione dei consumi energetici, installazione di fonti rinnovabili, riduzione dell'inquinamento atmosferico;

b) riduzione dei consumi idrici e riuso delle acque piovane;

c) digitalizzazione dei processi di erogazione dei servizi;

d) innovazione delle attività.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 riguardano:

a) lavori e opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di direzione lavori e di collaudo;

b) acquisto di macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici e altri beni strumentali nuovi, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.

3. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alle finalità di cui al comma 1, lettera a), sono ammissibili esclusivamente in presenza di APE che migliora la classe energetica precedente o, in alternativa, di uno studio, elaborato da un professionista abilitato, che attesti una riduzione dei consumi energetici o delle emissioni inquinanti, secondo i criteri, i requisiti e le modalità definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11.

4. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alla finalità di cui al comma 1, lettera b), sono ammissibili esclusivamente in presenza di uno studio sull'insieme dei consumi idrici dell'attività esistente, elaborato da un professionista abilitato, che attesti, con il supporto di una diagnosi idrica, una riduzione dei consumi idrici o l'adozione di sistemi atti ad evitare il convogliamento in fognatura delle acque piovane, secondo i criteri, i requisiti e le modalità definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11.

5. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alla finalità di cui al comma 1, lettera c), sono ammissibili esclusivamente in presenza di uno studio, elaborato da un professionista abilitato, che descriva e attesti un cambiamento sostanziale nella fornitura complessiva del servizio.

6. Le spese di cui al comma 2, lettere a) e b), relative alla finalità di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili esclusivamente per interventi che innovino in misura prevalente la sede o almeno un'unità locale in cui è esercitata l'attività.

7. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo i mezzi di trasporto.

8. Sono in ogni caso escluse dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo le iniziative relative alla realizzazione di nuove unità locali.

9. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse, in qualsiasi forma, per le stesse spese ammissibili, fatta eccezione per gli incentivi gestiti dal GSE S.p.A..

Art. 8

(Contributi in conto capitale e intensità dell'aiuto)

1. Per favorire la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, singolarmente o combinate tra di loro nell'ambito di un'unica domanda, possono essere concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale.

2. I contributi di cui al comma 1 per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono concessi nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa a contributo.

3. I contributi di cui al comma 1 per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), sono concessi nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa a contributo.

4. Le intensità di aiuto di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorate del 10 per cento se i beneficiari dei contributi rientrano nelle seguenti categorie:

a) giovani di età compresa fra diciotto e trentacinque anni;

b) donne.

5. In ogni caso, non sono superate le intensità massime stabilite dalla disciplina europea eurounitaria in materia di aiuti di Stato applicabile al caso specifico.

6. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai contributi di cui al presente articolo è di euro 20.000, mentre quello massimo è di euro 150.000.

7. Gli importi di cui al comma 6 sono considerati al netto di qualsiasi onere di natura fiscale.

8. I contributi in conto capitale non possono essere erogati a titolo di anticipazione.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 9

(Presentazione delle domande e istruttoria)

1. Per accedere ai contributi in conto capitale disciplinati dalla presente legge, i soggetti interessati devono presentare domanda, prima dell'avvio degli interventi, ai soggetti regionali responsabili in materia di incentivazione alle attività turistico-ricettive e commerciali, di seguito denominati soggetti competenti.

2. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate, e della documentazione allegata, e nella valutazione dell'ammissibilità a contributo delle spese.

3. I soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo nell'arco di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di presentazione della stessa, fatto salvo il caso di domande non favorevolmente istruite, e a condizione che l'eventuale contributo precedentemente concesso ai sensi della presente legge sia già stato oggetto di erogazione a saldo.

Art. 10

(Concessione e revoca dei contributi e rigetto delle domande)

1. La concessione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, e la revoca dei contributi in conto capitale, nonché il rigetto delle domande sono disposte con provvedimento del soggetto competente.

Art. 11

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, per l'attuazione della presente legge, compresi i regolamenti eurounitari in materia di aiuti di Stato applicabili, gli ulteriori aspetti e dettagli sulle iniziative agevolabili, l'elencazione delle tipologie di spesa non ammissibili, l'individuazione della documentazione di spesa e di quella da allegare alle domande.

CAPO V

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 12

(Vincoli e mutamento di destinazione, alienazione e sostituzione dei beni)

1. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dichiarata dei beni oggetto di agevolazione e di non alienarli o cederli, separatamente dall'azienda, per i seguenti periodi:

a) cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera b), e 7, comma 2, lettera b);

b) quindici anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo, fatti salvi eventuali vincoli urbanistici di durata superiore, quando si tratti delle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a), e 7, comma 2, lettera a).

2. I contributi percepiti non devono essere restituiti qualora i beni finanziati siano sostituiti, previa autorizzazione del soggetto competente, con altri della stessa natura ed aventi caratteristiche prestazionali ed ambientali uguali o superiori. In ogni caso il nuovo bene non è oggetto di agevolazione.

3. Con provvedimento del soggetto competente può essere autorizzata, in caso di sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata, l'alienazione o la variazione della destinazione d'uso dei beni finanziati prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, fatti salvi i vincoli di natura urbanistica. Nei casi di cui al presente comma, l'autorizzazione comporta la revoca del contributo e la sua efficacia è condizionata al saldo della restituzione del contributo percepito, secondo le modalità stabilite all'articolo 14.

Art. 13

(Ispezioni e controlli)

1. Le strutture competenti possono disporre, in qualsiasi momento e anche eventualmente avvalendosi di soggetti esterni, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11 e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo medesimo.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma precedente, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede dei beneficiari ed alle unità locali oggetto del contributo, nonché a ogni documentazione necessaria.

Art. 14

(Revoca dei contributi)

1. I contributi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

a) non adempia all'obbligo di cui all'articolo 12, comma 1;

b) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera a), e 7, comma 2, lettera a), riguardanti opere edili, entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi edilizi o effettui dette opere in difformità dai titoli medesimi;

c) non ultimi le iniziative correlate alle spese di cui agli articoli 4, comma 2, lettera b), e 7 comma 2, lettera b), entro un anno dalla data di concessione del contributo. Qualora tali iniziative siano correlate alla realizzazione di opere edili, il termine decorre dalla data di scadenza del relativo titolo abilitativo edilizio;

d) attui l'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione dell'agevolazione.

2. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo medesimo.

3. In caso di revoca, il contributo percepito è restituito alla Regione entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4.

4. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso legale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione richieste dal soggetto beneficiario, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

6. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

7. La mancata restituzione del contributo entro i termini stabiliti comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Il divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 15

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque non mantiene la destinazione dichiarata dei beni oggetto di agevolazione e li aliena o li cede, separatamente dall'azienda, prima dei periodi previsti dall'articolo 12, comma 1, oltre a incorrere nella revoca del contributo di cui all'articolo 14, è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà a un massimo dell'intero importo del beneficio indebitamente percepito.

2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitati dai soggetti regionali responsabili in materia di incentivazione alle attività turistico-ricettive e commerciali.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. Nel caso di cui all'articolo 12, comma 3, non è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dalla Regione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 2.000.000 per l'anno 2025 e in annui euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2026.

2. L'onere derivante dall'applicazione del Capo II della presente legge è determinato in euro 1.000.000 per l'anno 2025 e in euro 1.500.000 per gli anni 2026 e 2027, e fa carico alla Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. L'onere derivante dall'applicazione del Capo III della presente legge è determinato in euro 1.000.000 per l'anno 2025 e in euro 1.500.000 per gli anni 2026 e 2027, e fa carico alla Missione 14 (Sviluppo Economico e Competitività), Programma 02 (Commercio, Reti distributive e Tutela dei consumatori), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura nel bilancio della Regione per euro 2.000.000 per l'anno 2025 e per euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nel fondo speciale nella Missione 20 (Fondi e Accantonamenti), Programma 03 (Altri Fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

5. A partire dagli esercizi successivi al 2027, la spesa è rideterminata con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.