Legge regionale 28 luglio 2025, n. 24 - Testo storico

Legge regionale del 28 luglio 2025, n. 24

Misure urgenti per l'individuazione di superfici e aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, per la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per la promozione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

(B.U. dell'8 agosto 2025, n. 44)

Art. 1

(Finalità e principi)

1. La presente legge reca disposizioni al fine di individuare le superfici e le aree per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), di definire la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

2. L'individuazione delle superfici e delle aree di cui al comma 1, riferita all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, è effettuata tenendo conto degli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 e dei principi e criteri di cui all'articolo 7 del medesimo decreto.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione riconosce, altresì, la strategicità della fonte idroelettrica, prevedendo un contributo di potenza da impianti idroelettrici pari almeno all'incremento di potenza ipotizzato nel Piano energetico ambientale regionale al 2030 (PEAR VDA 2030) e ricercando la massima compatibilità possibile con le esigenze di tutela delle risorse idriche.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui al d.lgs. 199/2021 e al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024.

Art. 3

(Oggetto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione individua:

a) le superfici e le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 diversificate per:

1) impianti fotovoltaici, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici;

2) impianti eolici.

b) le superfici e le aree non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024 diversificate per:

1) impianti fotovoltaici sugli edifici e sulle strutture edilizie;

2) impianti fotovoltaici a terra e agrivoltaici;

3) impianti eolici.

c) le superfici e le aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024;

d) le aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra ai sensi dell'articolo 20, comma 1bis, del d.lgs 199/2021, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024.

2. La definizione dei criteri di compatibilità relativi ai prelievi idrici che consentono l'installazione degli impianti idroelettrici è demandata al Piano regionale di tutela delle acque (PTA) e alle disposizioni di recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Art. 4

(Superfici e aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 11, sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici:

a) le coperture degli edifici e delle strutture edilizie di tipo permanente di qualsiasi destinazione d'uso;

b) le aree e superfici destinate in via permanente a parcheggio o ad area di servizio connessa alla rete viaria impermeabilizzate o dotate di pavimentazione permeabile, purché, in quest'ultimo caso, l'installazione ne salvaguardi la permeabilità;

c) i siti ove sono già installati impianti fotovoltaici e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente anche abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20% per cento;

d) i siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, ai sensi del Titolo V, della parte IV quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), a condizione che detti gli interventi e opere di installazione di impianti fotovoltaici siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), secondo quanto previsto dall'articolo 242ter del d.lgs. 152/2006;

e) le cave e le miniere cessate non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi comprese le relative pertinenze;

f) le discariche o i lotti di discarica chiusi e in fase di post-gestione operativa comprese le aree di servizio e pertinenza;

g) gli impianti e le relative aree di pertinenza ricadenti nel perimetro di competenza del Servizio Idrico Integrato regionale;

h) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;

i) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

j) le seguenti aree, in assenza di vincoli ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del d.lgs. 152/2006, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

k) le zone omogenee di tipo D "Parti del territorio comunale destinate ad attività? industriali", come individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 22 (Zone territoriali) della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);

l) le seguenti sottozone individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/1998:

1) Bb "Sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività artigianali";

2) Cb "Sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (massimo 20 per cento della superficie fondiaria della zona) destinate prevalentemente alle attività artigianali";

3) Ed "Sottozone da destinarsi a usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di tele-radiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 kW e similari", a esclusione delle discariche e delle aree estrattive ricadenti in tale sottozona per le quali i criteri di idoneità specifici restano quelli indicati alle lettere f) e g).

Art. 5

(Superfici e aree idonee all'installazione di impianti eolici)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, sono considerate superfici e aree idonee all'installazione di impianti eolici quelle ove siano già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione in sostituzione di impianti esistenti, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento.

Art. 6

(Superfici e aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici su edifici e strutture edilizie esistenti)

1. Sono considerati non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici gli edifici e le strutture edilizie esistenti:

a) sottoposti a tutela ai sensi:

1) dell'articolo 10 del d.lgs. 42/2004, limitatamente agli edifici classificati "A-Monumento" e ai Beni culturali;

2) dell'articolo 136, comma 1), lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004.

b) per potenze superiori a 20 kW, ubicati negli ambiti inedificabili individuati al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998 di seguito elencati:

1) le aree ricadenti nella fascia "F1 - Area ad alta pericolosità" per frane, di cui all'articolo 35;

2) le aree ricadenti nella fascia "FA - Area di deflusso della piena" per inondazioni, di cui all'articolo 36;

3) le aree ricadenti nella fascia "V1 - Area ad alto rischio" per valanghe, di cui all'articolo 37.

Art. 7

(Superfici e aree non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra e impianti agrivoltaici)

1. Sono considerate non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra e impianti agrivoltaici:

a) le aree naturali protette (parchi, riserve naturali) istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), le aree della rete Natura 2000 (ZSC, ZPS, SIC) istituite ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le Important Bird Areas (I.B.A.) e le zone di riproduzione, alimentazione, transito di specie faunistiche individuate ai sensi delle convenzioni di Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona, o che ospitano specie rare, endemiche, vulnerabili e a rischio di estinzione indicate nelle leggi regionali di settore o nelle liste rosse IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura);

b) le zone omogenee di tipo "A - Parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale", come individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/1998, con esclusione delle aree destinate a parcheggio;

c) le seguenti sottozone individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/1998, limitatamente alle aree non già impermeabilizzate:

1) Ea "Sottozone di alta montagna";

2) Eb "Sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen)";

3) Ec "Sottozone boscate";

4) Ee "Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico";

5) Ef "Sottozone di specifico interesse naturalistico";

6) Eg "Sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo".

d) le aree ricadenti negli ambiti inedificabili individuati al titolo V, capo I della l.r. 11/1998, di seguito elencate:

1) le aree boscate, di cui all'articolo 33;

2) i laghi e le zone umide, di cui all'articolo 34, e le relative fasce di rispetto;

3) le aree ricadenti nelle fasce "F1 - Area ad alta pericolosità" e "F2 - Area a media pericolosità" per frane, di cui all'articolo 35;

4) le aree ricadenti nelle fasce "F1 - Area ad alta pericolosità" e "F2 - Area a media pericolosità" per colata detritica, di cui all'articolo 35;

5) le aree ricadenti nelle fasce "FA - Area di deflusso della piena" e "FB - Area di esondazione" per inondazioni, di cui all'articolo 36;

6) le aree ricadenti nella fascia "V1 - Area ad alto rischio" per valanghe, di cui all'articolo 37.

e) le aree del demanio idrico interessate dal deflusso della piena ordinaria del corso d'acqua;

f) le aree occupate dagli apparati glaciali, i laghi glaciali e i rock glacier;

g) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004, nonché nelle relative fasce di rispetto individuate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024, compatibilmente con i limiti previsti dall'articolo 20, comma 8, lettera cquater), del d.lgs. 199/2021, con deliberazione della Giunta regionale, differenziate in base alla tipologia di bene e al contesto in cui lo stesso si inserisce;

h) le aree di cui all'articolo 40 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP).

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), non si applicano:

a) agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 5 kW, qualora l'utilizzo delle coperture esistenti non sia fattibile;

b) agli impianti fotovoltaici mobili comportanti strutture rimovibili in qualsiasi momento e prive di ancoraggi fissi al terreno, qualora non sia pregiudicata la normale produttività dei terreni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punto 6), non si applicano agli impianti agrivoltaici avanzati di cui all'articolo 65, commi 1quater e 1quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 8

(Superfici e aree non idonee all'installazione di impianti eolici)

1. Sono considerate non idonee per l'installazione di impianti eolici:

a) le aree naturali protette (parchi, riserve naturali) istituite ai sensi della legge 394/1991 e della l.r. 30/1991, le aree della rete Natura 2000 (ZSC, ZPS, SIC) istituite ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, le Important Bird Areas (I.B.A.) e le zone di riproduzione, alimentazione, transito di specie faunistiche individuate ai sensi delle convenzioni di Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona, o che ospitano specie rare, endemiche, vulnerabili e a rischio di estinzione indicate nelle leggi regionali di settore o nelle liste rosse IUCN;

b) le zone omogenee di tipo "A - Parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale" come individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/1998;

c) le seguenti sottozone individuate dai piani urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 11/1998:

1) Ec "Sottozone boscate";

2) Ee "Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico";

3) Ef "Sottozone di specifico interesse naturalistico".

d) le aree ricadenti negli ambiti inedificabili individuati al titolo V, capo I della l.r. 11/1998, di seguito elencate:

1) le aree boscate, di cui all'articolo 33;

2) i laghi e le zone umide, di cui all'articolo 34, e le relative fasce di rispetto;

3) le aree ricadenti nelle fasce "F1 - Area ad alta pericolosità" per frane, di cui all'articolo 35;

4) le aree ricadenti nelle fasce "FA - Area di deflusso della piena" per inondazioni, di cui all'articolo 36;

5) le aree ricadenti nella fascia "V1 - Area ad alto rischio" per valanghe, di cui all'articolo 37.

e) le aree del demanio idrico interessate dal deflusso della piena ordinaria del corso d'acqua;

f) le aree occupate dagli apparati glaciali, i laghi glaciali e i rock glacier;

g) le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 10 e dell'articolo 136, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 42/2004, nonché nelle relative fasce di rispetto individuate, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024, compatibilmente con i limiti previsti dall'articolo 20, comma 8, lettera c-quater), del d.lgs. 199/2021,con deliberazione della Giunta regionale, differenziate in base alla tipologia di bene e al contesto in cui lo stesso si inserisce;

h) le aree di cui all'articolo 40 delle norme di attuazione del PTP della Valle d'Aosta.

Art. 9

(Superfici e aree ordinarie)

1. Sono considerate superfici e aree ordinarie per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili tutte le superfici e le aree diverse da quelle previste dai precedenti articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili in aree ordinarie, la necessità di tutela dei beni ambientali e storico-paesaggistici, in coerenza con le previsioni del PTP della Valle d'Aosta, è contemperata con la necessità di garantire la decarbonizzazione del sistema energetico regionale e il contrasto ai cambiamenti climatici e perseguire il raggiungimento degli obiettivi di cui alla tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024.

Art. 10

(Aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra)

1. È vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole individuate dall'articolo 20, comma 1bis, del d.lgs. 199/2021, fatte salve le eccezioni ivi previste.

Art. 11

(Conflittualità tra superfici e aree)

1. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 10, nel caso in cui una superficie o area ricada, contemporaneamente, in una delle superfici o aree idonee di cui agli articoli 4 e 5 e in una superficie o area non idonea di cui agli articoli 6, 7 e 8, la stessa è da ritenersi come ordinaria.

Art. 12

(Prevalenza sui Piani regolatori generali comunali)

1. All'interno delle superfici e delle aree idonee di cui agli articoli 4 e 5 è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici anche in assenza di conformità con i Piani Regolatori Generali (PRG) comunali per quanto riguarda le destinazioni d'uso, gli interventi edilizi e i parametri e indici di sottozona.

Art. 13

(Governance e monitoraggio)

1. Al fine di acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione dell'efficacia della presente legge regionale, nonché di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024, la Regione istituisce il tavolo tecnico in tema di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili (TTAI) con le seguenti finalità:

a) analisi dei dati di monitoraggio, anche avvalendosi della piattaforma digitale per le aree idonee di cui all'articolo 21 del d.lgs. 199/2021;

b) confronto sull'evoluzione delle installazioni di impianti a fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale e sui relativi impatti paesaggistici, ambientali e di uso del suolo;

c) proposizione di eventuali azioni migliorative per l'attuazione della presente legge regionale, ivi incluse modifiche alle aree e superfici individuate come idonee e non idonee, in caso di significativi scostamenti rispetto alla traiettoria per il raggiungimento degli obiettivi;

d) predisposizione di una relazione annuale per l'Assessore regionale competente in materia di energia, anche ai fini dell'illustrazione alle commissioni consiliari competenti.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, la governance e la composizione del tavolo tecnico di cui al comma 1, che prevede il coinvolgimento di componenti appartenenti delle strutture regionali aventi una competenza in materia di individuazione delle aree e delle superfici idonee e non idonee all'installazione delle fonti energetiche rinnovabili, oltre che di un rappresentante del Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA).

3. Il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia) di Finaosta S.p.A., nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e della relativa convenzione, supporta la Regione nell'attuazione della presente legge e partecipa al TTAI, senza incremento degli oneri a carico del bilancio regionale per tale attività.

4. La governance e il funzionamento del TTAI di cui al comma 1 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 14

(Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. La Regione dà attuazione ai principi e alla disciplina in del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo d.lgs. 190/2024.

2. Per quanto concerne il regime amministrativo di autorizzazione unica, la Regione applica il procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 9 del d.lgs. 190/2024. Per gli impianti idroelettrici la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, il procedimento in regime di autorizzazione unica, coordinato con le vigenti norme in materia di attribuzione delle concessioni di derivazione d'acqua e con quanto previsto dal d.lgs. 190/2024.

Art. 15

(Concessione di contributi per lo sviluppo delle fonti rinnovabili)

1. La Regione, per promuovere la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in linea con i contenuti del Piano energetico ambientale regionale al 2030 (PEAR VDA 2030) e gli obiettivi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 giugno 2024, nel rispetto del patrimonio culturale, storico-paesaggistico e ambientale, concede contributi, a persone fisiche e a persone giuridiche, finalizzati alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ed eventuali sistemi di accumulo, da installarsi nel territorio regionale, su edifici, e loro pertinenze, e su strutture edilizie di tipo permanente di qualsiasi destinazione d'uso, nonché su aree e superfici già impermeabilizzate e su aree e superfici dotate di pavimentazione artificiale permanente, anche permeabile, purché la permeabilità sia salvaguardata.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1 e ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla normativa europea eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, nel limite degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di energia, di seguito struttura regionale competente.

4. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre agevolazioni, previste a livello eurounitario o statale, concesse per le stesse spese ammissibili, a condizione che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per una determinata spesa non superi il valore totale della stessa e nel rispetto delle intensità o degli importi massimi stabiliti dalla normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato.

5. La revoca, anche parziale, dei contributi di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente nei seguenti casi:

a) qualora il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;

b) in caso di realizzazione parziale o difformità sostanziale degli impianti rispetto a quanto presentato per la concessione del contributo o di inammissibilità delle spese;

c) in caso di mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli.

6. La revoca, anche parziale, dei contributi comporta la restituzione dell'importo stabilito entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo dodici mesi, senza ulteriori interessi.

7. La mancata restituzione dei contributi oggetto di revoca entro il termine di cui al presente articolo comporta il divieto, per i beneficiari inadempienti, di valersi di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

Art. 16

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. Il capo IV e l'articolo 62, comma 9, della l.r. 13/2015 sono abrogati.

2. Al comma 1 dell'articolo 61bis della l.r. 13/2015 le parole: "di cui all'articolo 52" sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 61bis della l.r. 13/2015 le parole: ", ivi inclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 62, comma 9" sono soppresse.

4. Sono altresì abrogati:

a) i commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti);

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022).

5. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della stessa.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione della presente legge è determinato, per il triennio 2025/2027, in euro 1.000.000 e annualmente così suddiviso:

a) per l'anno 2026 euro 500.000;

b) per l'anno 2027 euro 500.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 1 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi euro 1.000.000 annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2026 euro 500.000;

2) per l'anno 2027 euro 500.000.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 3 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), per complessivi euro 1.000.000, annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2026 euro 500.000;

2) per l'anno 2027 euro 500.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 18

(Rideterminazione della spesa per gli interventi in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), è ridotta di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sistemi all'occupazione), Titolo 1 (Spesa corrente). Conseguentemente la spesa per gli interventi di politica del lavoro in attuazione del Piano annuale prevista dall'articolo 43, comma 3, della l.r. 29/2024 è ridotta di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Art. 19

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.