Legge regionale 10 giugno 1983, n. 47 - Testo storico
Legge regionale n. 47 del 10 06 1983
Bollettino ufficiale 4 7 1983 n. 16
Contributi alle Comunità montane nelle spese ordinarie di gestione. Adeguamento stanziamento LR 5 aprile 1973, n. 13.
I fondi per le spese di gestione delle Comunità Montane previsti in lire 50.000.000 dall’articolo 23 della LR 5 aprile 1973, n. 13, sono elevati, dal corrente anno, a lire 288.000.000.
La Giunta regionale provvederà all’adozione di provvedimenti deliberativi per l’esecuzione della presente legge.
L’onere derivante dall’applicazione della presente legge ammontante a lire 288.000.000 graverà sul capitolo 22710 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1983 e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.
Alla copertura del maggior onere di annue lire 238.000.000 si provvede per l’anno 1983:
- mediante prelievo della somma di Lire 200.000.000 dal capitolo 50000: " fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " (allegato n. 8 - Interventi a carattere generale);
- nonché della somma di lire 38.000.000 dal capitolo 50150 " fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo " sullo stanziamento relativo al collegamento stradale Aosta - Courmayeur (allegato n. 8 - settore I - assetto del territorio e tutela dell’ambiente) del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983;
- per gli anni 1984- 1985 mediante utilizzo per lire 476.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma " 2.1.1. finanza locale " del bilancio pluriennale 1983- 1985.
Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione
Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 200.000.000
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo L. 38.000.000
Totale in diminuzione L. 238.000.000
Variazione in aumento
Cap. 22710 " Contributi per l’istituzione e la gestione delle Comunità Montane previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 - LR 5 aprile 1973, n. 13. L. 238.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.