Legge regionale 28 luglio 2025, n. 23 - Testo vigente
Legge regionale del 28 luglio, n. 23
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e di cultura. Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. dell'8 agosto 2025, n. 44)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca modificazioni alle leggi regionali 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche), 14 giugno 1989, n. 30 (Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario), 21 dicembre 1993, n. 89 (Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta), 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), 12 maggio 2009, n. 8 (Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento), e 3 agosto 2016, n. 18 (Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta), e introduce, inoltre, specifiche disposizioni al fine di:
a) riconoscere la somma di euro 500 per la formazione continua al personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato e determinato;
b) introdurre disposizioni in materia di esoneri di personale docente per attività di supporto al dirigente scolastico;
c) prevedere la possibilità di concedere premi, sotto forma di denaro o di opere di natura artistica o artigianale, in occasione di iniziative culturali.
2. La presente legge reca, inoltre, modificazioni alle leggi regionali 14 novembre 2002, n. 24 (Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz), e 20 dicembre 2010, n. 43 (Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste "Sistema Ollignan Onlus").
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE
(Modificazioni alla l.r. 18/2016)
1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 18/2016 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e degli educatori e di valorizzarne le competenze professionali, è erogata la somma di 500 euro, per ogni anno scolastico, per l'aggiornamento e la formazione, nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado:
a) dei docenti e degli educatori a tempo indeterminato;
b) dei docenti e degli educatori assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento;
c) dei docenti e degli educatori assunti con contratto a tempo determinato di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative.".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 18/2016, dopo le parole: "i docenti" sono inserite le seguenti: "e gli educatori".
(Riconoscimento dell'importo di euro 500 per la formazione agli educatori dal 2016/2017 al 2024/2025)
1. La Regione riconosce, su istanza dell'interessato, l'importo di 500 euro, di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2016, agli educatori che negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2024/2025 compreso, erano a contratto indeterminato o sono stati assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento o di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative.
2. Per gli educatori, di cui al comma 1, che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) hanno presentato domanda giudiziale per il riconoscimento di euro 500 di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2016, l'importo è riconosciuto al netto di interessi e rivalutazione monetaria, e, in ogni caso, nei limiti dell'importo non ancora prescritto secondo la normativa statale vigente e di quanto non ancora corrisposto dall'Amministrazione regionale, anche in esecuzione di sentenze, nonché subordinatamente alla rinuncia a spese compensate all'azione fatta valere e a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo, in correlazione alla rinuncia della Regione a eventuali impugnazioni di sentenze nel frattempo emesse;
b) non hanno presentato domanda giudiziale, l'importo di 500 euro è riconosciuto per la formazione nelle annualità di cui al comma 1, subordinatamente alla rinuncia a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo.
3. I termini e le modalità per la presentazione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Riconoscimento dell'importo di euro 500 per la formazione ai docenti dal 2016/2017 al 2022/2023)
1. La Regione riconosce, su istanza dell'interessato, l'importo di 500 euro, di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2016, ai docenti che, durante gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 compreso, sono stati assunti con contratto a tempo determinato di supplenza annuale fino al termine dell'anno scolastico di riferimento o di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative.
2. Per i docenti, di cui al comma 1, che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) hanno presentato domanda giudiziale per il riconoscimento di euro 500 di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2016, l'importo è riconosciuto, sulla base degli anni effettivi di supplenza annuale o di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche ed educative, al netto di interessi e rivalutazione monetaria, e, in ogni caso, nei limiti dell'importo non ancora prescritto secondo la normativa statale vigente e di quanto non ancora corrisposto dall'Amministrazione regionale, anche in esecuzione di sentenze, nonché subordinatamente alla rinuncia a spese compensate all'azione fatta valere e a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo, in correlazione alla rinuncia della Regione a eventuali impugnazioni di sentenze nel frattempo emesse;
b) non hanno presentato domanda giudiziale, l'importo di 500 euro è riconosciuto per la formazione nelle annualità di cui al comma 1, subordinatamente alla rinuncia a qualsivoglia ulteriore e futura pretesa avente medesimo titolo.
3. È preclusa la presentazione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2 a coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dell'importo di 500 euro di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2016 in applicazione dell'articolo 55 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025).
4. I termini e le modalità per la presentazione dell'istanza di cui ai commi 1 e 2, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Esoneri di personale docente per attività di supporto al dirigente scolastico)
1. In armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 83bis, della legge 12 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), i dirigenti scolastici titolari di un incarico di reggenza possono richiedere il semi esonero, l'esonero o due semi esoneri dall'insegnamento del personale docente da utilizzare per attività di collaborazione e supporto al dirigente scolastico nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative.
2. L'esonero o i semi esoneri di cui al comma 1 possono essere concessi secondo i seguenti criteri:
a) un esonero o due semi esoneri nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;
b) un esonero o due semi esoneri nelle istituzioni scolastiche di base in verticale;
c) un semi esonero nelle istituzioni scolastiche comprensive dei soli gradi di infanzia e primaria, nonché nelle istituzioni educative.
3. L'Amministrazione regionale mette a disposizione dei dirigenti scolastici titolari di un incarico di reggenza un ulteriore semi esonero dall'insegnamento del personale docente. Tale semi esonero si somma agli esoneri o ai semi esoneri di cui al comma 2, costituendo il contingente complessivo che può essere utilizzato per le sedi di titolarità o di reggenza, sulla base delle valutazioni effettuate dal dirigente scolastico reggente in merito agli aspetti organizzativi e al grado di complessità delle istituzioni scolastiche ed educative interessate.
4. Le istanze di esonero o semi esonero sono inoltrate dai dirigenti scolastici titolari di un incarico di reggenza alla Sovraintendenza agli studi entro il 14 agosto di ogni anno.
(Contributo straordinario a favore della Fondazione Maria Ida Viglino)
1. A copertura dei maggiori oneri per il funzionamento dell'ente, per l'anno 2025 è autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario di euro 188.475 a favore della Fondazione Maria Ida Viglino, a integrazione dei contributi previsti dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimoniale musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta).
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA
(Modificazioni alla l.r. 89/1993)
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 89/1993, è inserita la seguente:
"gbis) organizzazione di iniziative culturali concernenti i settori dello spettacolo dal vivo, della lettura, delle arti e della creatività contemporanea in generale.".
2. Dopo l'articolo 2bis della l.r. 89/1993, sono inseriti i seguenti:
(Premi per iniziative culturali)
1. La Regione assegna premi, sotto forma di denaro, in occasioni di iniziative culturali, volte alla promozione della cultura in generale, con particolare attenzione a quelle destinate alla promozione della lettura e del libro, organizzate ai sensi della presente legge.
2. Per l'assegnazione dei premi è costituita apposita Giuria formata, nel numero massimo di cinque membri, da esperti di comprovata esperienza in materie letterarie e nella diffusione della cultura.
3. La Giuria di cui al comma 2 è composta da autori, critici letterari, giornalisti e rappresentanti di istituzioni culturali di levatura nazionale. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i membri della Giuria e definiti i relativi emolumenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
5. La Regione si riserva di assegnare, in occasione di iniziative culturali di cui al comma 1, oltre ai premi in denaro, opere di natura artistica o artigianale.
6. I criteri e le modalità per la scelta delle opere di cui al comma 5, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio. A tal fine, la Regione può avvalersi della collaborazione di altre strutture dell'Amministrazione o di enti pubblici e privati secondo le modalità previste dalla normativa regionale in materia.
(Premi d'arte e creatività contemporanea)
1. La Regione assegna premi, sotto forma di denaro, in occasione di iniziative culturali indirizzate alla promozione della creatività contemporanea, che abbiano come obiettivo la realizzazione di progetti finalizzati, qualora ritenuti meritevoli, alla produzione di nuove opere artistiche, frutto di qualsiasi media delle arti visive della contemporaneità, organizzate ai sensi della presente legge, anche in collaborazione con altre associazioni o istituzioni museali o culturali riconosciute a livello statale o internazionale.
2. Per le proposte di ideazione delle iniziative e dei relativi temi, per l'elaborazione dei bandi o dei regolamenti, nonché per la valutazione e l'assegnazione dei premi, ovvero per la realizzazione di una o più di queste azioni a seconda del tipo di attività, è costituita un'apposita Commissione, formata da esperti nel settore dell'arte contemporanea, supportata da rappresentanti dell'Amministrazione regionale e delle istituzioni museali coinvolte nello svolgimento delle varie edizioni, all'interno della quale opera la Commissione in sede proponente, con il compito di individuare gli artisti, e la Giuria, con il compito di assegnare i premi.
3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da un numero massimo di sette membri selezionati tra curatori museali, critici d'arte, esperti provenienti dal mondo accademico, da istituzioni culturali pubbliche o private, da associazioni museali o da enti attinenti all'arte emergente e al mercato dell'arte contemporanea. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i membri della Commissione, in sede proponente e di giuria, e definiti i relativi emolumenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. I criteri e le modalità per la valutazione e l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
5. La Regione può sostenere occasioni di collaborazione con i partecipanti all'iniziativa, sulla base della graduatoria, per la realizzazione di ulteriori progetti, se di interesse e ritenuti particolarmente significativi, stabiliti nei limiti delle disponibilità di bilancio con deliberazione della Giunta regionale.
6. Le opere realizzate, esito della produzione artistica e della creatività contemporanea di cui al comma 1, entrano a far parte delle collezioni di arte contemporanea di proprietà della Regione, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.".
CAPO IV
ALTRE MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI
(Disposizioni in materia di utilizzazioni del personale ispettivo, direttivo e docente in particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo scolastico. Modificazioni alla l.r. 57/1983)
1. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 57/1983 è sostituito dal seguente:
"2. L'utilizzazione nelle attività di cui al comma 1 può essere disposta anche per periodi di tempo determinati, in numero non superiore a 40 unità ripartite nei vari ordini di scuola. Il personale utilizzato riacquista la sede nella quale era titolare al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio consecutivo; in caso di durata superiore esso è assegnato con priorità a una sede disponibile da lui scelta. Tale disposizione non trova applicazione nel caso l'utilizzazione sia disposta a metà tempo, considerato che il personale utilizzato a tempo parziale continua a prestare parte del servizio presso la scuola.".
(Disposizioni in materia di diritto allo studio in ambito universitario. Modificazioni alla l.r. 30/1989)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13bis della l.r. 30/1989, sono aggiunti i seguenti:
"4bis. In alternativa all'erogazione del servizio di mensa di cui al comma 1, la Regione determina l'importo dell'assegno di studio di cui all'articolo 5 relativamente agli studenti iscritti a corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, da altre istituzioni universitarie convenzionate con la Regione o l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e a corsi di alta formazione artistica e musicale, tenendo conto anche della spesa per i pasti.
4ter. I criteri per la determinazione della quota dell'assegno di studio spettante per i pasti sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.".
(Disposizioni in materia di finanziamenti alle istituzioni scolastiche. Modificazioni alla l.r. 19/2000)
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 19/2000 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione può inoltre concedere alle istituzioni scolastiche assegnazioni aggiuntive finalizzate:
a) allo svolgimento delle funzioni correlate al ruolo di "Scuola polo", attribuito alle stesse dalla Sovraintendente agli studi, in ambiti educativi diversi;
b) alla realizzazione di progetti di particolare rilevanza e complessità promossi o riconosciuti di interesse dalla Regione;
c) alla copertura di spese di comprovato carattere straordinario o imprevedibile.".
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 19/2000 è sostituito dal seguente:
"5. Le assegnazioni di cui al comma 4 rimangono vincolate alla loro destinazione fino alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi per cui sono state previste.".
(Disposizioni in materia di disturbi specifici di apprendimento. Modificazione alla l.r. 8/2009)
1. Il comma 2bis dell'articolo 7 della l.r. 8/2009 è sostituito dal seguente:
"2bis. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, la Regione può:
a) provvedere all'acquisto di dispositivi personali di fruizione, da cedere in comodato d'uso alle famiglie e da utilizzare come strumenti compensativi per gli studenti con DSA;
b) trasferire all'istituzione scolastica, cui è attribuito il ruolo di "Scuola polo" nell'ambito educativo dell'inclusione, le risorse necessarie all'acquisto dei dispositivi di cui alla lettera a), da cedere in comodato d'uso alle famiglie e da utilizzare come strumenti compensativi per gli studenti con DSA.".
(Disposizioni in materia di fondazioni. Modificazioni alle leggi regionali 24/2002 e 43/2010)
1. Alla legge regionale 14 novembre 2002, n. 24 (Istituzione della Fondazione Clément Fillietroz), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: "fisica ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "delle scienze";
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Scopi)
1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusive finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di interesse generale, nell'intento di apportare ed accrescere benefici diretti alla collettività.
2. La Fondazione ha per scopo la ricerca e la cultura scientifica e la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente attraverso:
a) la ricerca in ambito delle Scienze, della Tecnologia, dell'Ingegneria e della Matematica, creando le condizioni affinché l'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy possa svolgere ricerche scientifiche di interesse sociale utilizzando le proprie apparecchiature e partecipare a programmi di ricerca nazionali ed internazionali, in collaborazione con istituti e centri di ricerca universitari;
b) il trasferimento tecnologico, derivante dalle proprie attività di ricerca scientifica, perseguendo progetti di sviluppo e innovazione tecnologica in autonomia o in collaborazione con partner di ricerca o industriali, nazionali ed internazionali, per la crescita dell'innovazione e dell'occupazione altamente specializzata del territorio;
c) il supporto alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica a favore di enti di diritto privato o pubblico;
d) la didattica rivolta agli insegnanti e agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, mediante visite all'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy e al Planetario di Lignan, corsi di formazione ed ogni altra iniziativa al fine di rafforzare l'offerta territoriale di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) la divulgazione delle scienze astronomiche, promuovendo ed organizzando corsi di formazione, visite guidate alle strutture dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy e al Planetario di Lignan ed ogni altra iniziativa utile al fine di rafforzare la promozione e la diffusione di attività culturali di interesse sociale con finalità di crescita culturale;
f) l'organizzazione di conferenze, seminari, azioni informative e divulgative con i mezzi ritenuti più idonei, compresa la produzione, la distribuzione e la commercializzazione di materiale scientifico multimediale, nonché la commercializzazione di tecnologie ed attrezzature di tipo astronomico;
g) la gestione dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy e del Planetario di Lignan e l'eventuale gestione di infrastrutture ad integrazione e supporto dell'Osservatorio medesimo;
h) la promozione delle attività di cui sopra, anche mediante apposite convenzioni con istituti, associazioni ed enti specializzati nel settore della ricerca scientifica.";
c) dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4, è aggiunta la seguente:
"dbis) in caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento delle attività di interesse generale, l'assenza delle finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni di cui all'articolo 5, comma 2bis, i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione sono devoluti a un ente con finalità analoghe, sentiti la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).";
d) dopo il comma 2 dell'articolo 5 è aggiunto, il seguente:
"2bis) i beni della Fondazione sono destinati stabilmente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2.";
2. Alla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 43 (Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste "Sistema Ollignan Onlus"), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2, è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Finalità)
1. La Fondazione "Sistema Ollignan" persegue, senza fini di lucro, le seguenti finalità:
a) garantire alle persone con disabilità una collocazione, di breve e lunga durata, in un contesto lavorativo, sebbene in situazione protetta, che comprenda la progettazione e la gestione di attività produttive, anche in forma laboratoriale;
b) gestire interventi e servizi finalizzati a promuovere e valorizzare le abilità e le competenze delle persone con disabilità, attraverso una progettazione individualizzata e integrata.
2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono destinati alle persone con disabilità che:
a) in uscita dal percorso scolastico, a seguito di percorsi di orientamento o di interruzione dei piani di inserimento lavorativo, siano stati esclusi dalla possibilità di inserimento lavorativo in un contesto ordinario da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale di cui all'articolo 8 della l. r. 14/2008;
b) intraprendano un percorso di orientamento, allo scopo di individuare successive collocazioni nel mondo del lavoro.
3. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite attraverso lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale.".
b) al comma 2 dell'articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo quanto indicato nello statuto della Fondazione";
c) al comma 1 dell'articolo 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ed è destinato stabilmente alle attività di interesse generale di cui all'articolo 2";
d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo la lettera c) del comma 1 è inserita la seguente:
"cbis) l'assemblea dei partecipanti;";
2) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"b) due designati, di comune accordo, dall'assemblea dei partecipanti costituita da eventuali soggetti pubblici e privati che aderiscono alla Fondazione successivamente alla sua costituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 2.";
3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4bis) L'assemblea dei partecipanti è costituita dai soggetti partecipanti di cui all'articolo 3, comma 2. L'assemblea dei partecipanti si costituisce con la presenza della maggioranza dei propri componenti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. Spetta all'assemblea dei partecipanti:
a) la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
b) la formulazione di pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione.";
e) il comma 4 dell'articolo 7 è abrogato;
f) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
"Art. 7bis
(Estinzione)
1. La Fondazione "Sistema Ollignan Onlus" si estingue per sopravvenuta impossibilità di perseguire le finalità di cui all'articolo 2.
2. Il patrimonio residuo è devoluto ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe a quelle della Fondazione, sentiti la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 148, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).";
g) la parola: "Onlus", ovunque ricorra nella l.r. 43/2010, è soppressa.
3. Le modificazioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dalla data del 1° gennaio 2026.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.126.167,33 per l'anno 2025, in euro 726.500 per l'anno 2026 e in annui euro 876.500 a decorrere dal 2027.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:
a) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria):
1) Titolo 1 (spese correnti) per euro 782.692,33 nel 2025, per euro 637.500 nel 2026 e per euro 637.500 nel 2027;
2) Titolo 2 (spese in conto capitale) per euro 29.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
b) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), Titolo 1 (spese correnti) per euro 25.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
c) nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (spese correnti) per euro 120.000 nel 2025 ed euro 150.000 nel 2027;
d) nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale):
1) Titolo 1 (spese correnti) per euro 194.475 nel 2025, per euro 33.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
2) Titolo 2 (spese in conto capitale) per euro 2.000 per gli anni 2026 e 2027;
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:
a) nel titolo 1 (spese correnti):
1) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 01 (Istruzione prescolastica), per euro 48.475 nel 2025;
2) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), per euro 741.692,33 nel 2025 e euro 634.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
3) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria), per euro 25.000 per ciascuno degli anni 2026 e2027;
4) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), per euro 195.000 nel 2025 e per euro 17.500 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
5) nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), per euro 120.000 nel 2025 ed euro 150.000 nel 2027;
6) nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), per euro 6.000 nel 2025 e per euro 35.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
b) nel titolo 2 (spese in conto capitale) nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), per euro 15.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027.
4. A decorrere dal 2028 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e può essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
