Legge regionale 28 luglio 2025, n. 22 - Testo vigente

Legge regionale 28 luglio 2025, n. 22

Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(B.U. del 31 luglio 2025, n. 42)

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA NUOVE ENTRATE

CAPO I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 1 - (Variazioni di parte entrata)

CAPO II

INTERVENTI DI FINANZA LOCALE

Art. 2 - (Disposizioni a favore dell'attività delle Pro loco)

Art. 3 - (Disposizioni per l'adeguamento dei canoni di edilizia pubblica residenziale. Trasferimenti straordinari all'ARER)

Art. 4 - (Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)

Art. 5 - (Contributo straordinario ai comuni per spese di investimento)

Art. 6 - (Contributo straordinario al Comune di Saint?Rhémy?en? Bosses per la riqualificazione dell'area di confine del Colle del Gran San Bernardo)

Art. 7 - (Contributo straordinario al Comune di Valsavarenche per la realizzazione di un punto di informazione turistica presso il Centro acqua e biodiversità di Rovenaud)

Art. 8 - (Trasferimento corrente a favore degli enti locali per la revisione dei piani comunali di protezione civile. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)

Art. 9 - (Disposizioni in materia di assistenza e sostegno a favore di persone con disabilità)

Art. 10 - (Contributo straordinario al Comune di Saint?Christophe per l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi destinati al Banco alimentare per la Valle d'Aosta)

Art. 11 - (Disposizioni in materia di sostegno e promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23)

Art. 12 - (Disposizioni in materia di gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

Art. 13 - (Contributo straordinario al Comune di Montjovet per i lavori di riqualificazione dell'area occupata dall'ex edificio scolastico dismesso di frazione Ruelle)

Art. 14 - (Contributo straordinario al Comune di Issogne per l'acquisizione dei documenti propedeutici agli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe al castello)

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 15 - (Quote di rimborso regionali per le attività svolte dalle associazioni e federazioni regionali dei donatori volontari di sangue. Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 29)

Art. 16 - (Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

Art. 17 - (Trasferimento straordinario alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz)

Art. 18 - (Finanziamento di progetti di ricerca scientifica in ambito sanitario)

Art. 19 - (Finanziamento all'Azienda USL per favorire il recupero delle liste d'attesa)

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 20 - (Finanziamento delle scuole paritarie)

Art. 21 - (Interventi di manutenzione straordinaria presso gli immobili di proprietà regionale da destinare a laboratori dell'Istituto Orfanotrofio Salesiano "Don Bosco" di Châtillon)

Art. 22 - (Intervento presso il Convitto regionale Federico Chabod di Aosta)

Art. 23 - (Interventi di manutenzione straordinaria della lanterna del Mega Museo di Aosta)

Art. 24 - (Interventi di valorizzazione della Tour Fromage di Aosta)

Art. 25 - (Contributo straordinario all'associazione "Centre d'études les anciens remèdes")

Art. 26 - (Contributo straordinario alla Fondazione Film Commission)

CAPO V

INTERVENTI NELL'AMBITO DI SPORT E TURISMO

Art. 27 - (Disposizioni in materia di Associazione sport invernali Valle d'Aosta)

Art. 28 - (Disposizioni in materia di Associazione valdostana maestri di sci)

Art. 29 - (Disposizioni in materia di Office Régional du Tourisme)

CAPO VI

INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 30 - (Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 2020, n. 4)

Art. 31 - (Disposizioni in materia di previdenza complementare e integrativa e di iniziative di natura assistenziale. Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27)

CAPO VII

INTERVENTI IN AGRICOLTURA E IN AMBITO AMBIENTALE

Art. 32 - (Trasferimento straordinario all'ente gestore del Parco Naturale Mont Avic)

Art. 33 - (Sostegno alla razza autoctona ovina Rosset)

Art. 34 - (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)

Art. 35 - (Indennizzi nel settore zootecnico a seguito della campagna vaccinale Bluetongue)

CAPO VIII

INTERVENTI PER IL RINNOVO DEL COMPLESSO FUNIVIARIO "BREUIL- CERVINIA - PLAN MAISON - PLATEAU ROSA

Art. 36 - (Interventi per il rinnovo del complesso funiviario "Breuil?Cervinia - Plan Maison - Plateau Rosa" mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale della società controllata Cervino S.p.A.)

CAPO IX

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 37 - (Contributo straordinario al Soccorso alpino valdostano)

Art. 38 - (Rimborso a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l. degli oneri da sostenere per il recupero ambientale del dismesso canale demaniale ubicato presso il compendio industriale ex ILSSA?VIOLA)

Art. 39 - (Rifinanziamento di interventi previsti da norme regionali e statali)

Art. 40 - (Variazioni compensative entrata ? spesa)

TITOLO II

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027

CAPO I

INTERVENTI DI FINANZA LOCALE

Art. 41 - (Disposizioni in materia di infanzia e tutela dei minori)

Art. 42 - (Disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 14)

Art. 43 - (Interventi di presa in carico e trattamento degli uomini autori di violenza da erogarsi nell'ambito del Centro per Uomini Autori di Violenza (CUAV))

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 44 - (Disposizioni in materia di aree naturali protette. Modificazioni alla legge regionale 31 luglio 1991, n. 30)

Art. 45 - (Rideterminazione del contributo straordinario ai Comuni di Gressoney?Saint?Jean e di Brusson per la realizzazione del collegamento intervallivo attraverso il Col Ranzola)

CAPO III

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Art. 46 - (Contributo straordinario a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure S.r.l.)

Art. 47 - (Disposizioni in materia di start up innovative)

Art. 48 - (Rideterminazione per l'anno 2025 delle risorse regionali aggiuntive destinate a Programmi di Cooperazione territoriale europea 2021?2027)

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 49 - (Disposizioni in materia di assunzioni per l'Amministrazione regionale. Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29)

Art. 50 - (Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36)

CAPO V

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

Art. 51 - (Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione)

CAPO VI

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 52 - (Variazioni compensative per rifinanziamento di leggi regionali)

Art. 53 - (Variazioni compensative)

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 54 - (Rideterminazione per l'anno 2025 delle risorse destinate alla finanza locale)

Art. 55 - (Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

CAPO II

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 56 - (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

Art. 57 - (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

Art. 58 - (Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura)

Art. 59 - (Allegati)

CAPO III

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 60 - (Oggetto e finalità del contributo straordinario a favore delle cooperative sociali)

Art. 61 - (Destinatari)

Art. 62 - (Concessione dei contributi)

Art. 63 - (Disposizioni finanziarie)

CAPO IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 64 - (Dichiarazione d'urgenza)

TITOLO I

DISPOSIZIONI FINANZIATE DA NUOVE ENTRATE

CAPO I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 1

(Variazioni di parte entrata)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del Fondo in gestione speciale presso FINAOSTA S.p.A., di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per complessivi euro 85.000.000, di cui:

per l'anno 2025 euro 30.493.131,00;

per l'anno 2026 euro 46.734.282,88;

per l'anno 2027 euro 7.772.586,12.

2. Al bilancio di previsione finanziario della Regione sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), euro 220.000 per l'anno 2025.

CAPO II

INTERVENTI DI FINANZA LOCALE

Art. 2

(Disposizioni a favore dell'attività delle Pro loco)

1. Per l'anno 2025 le risorse destinate alla concessione di contributi alle Pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35)), sono incrementate di euro 94.500.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 3

(Disposizioni per l'adeguamento dei canoni di edilizia pubblica residenziale. Trasferimenti straordinari all'ARER)

1. Al fine di far fronte alle crescenti difficoltà socio- economiche da parte dei nuclei familiari valdostani determinatesi a seguito della fase post-emergenziale e all'aumento dei prezzi al consumo, in particolare per il settore energetico, l'aggiornamento, da effettuare nell'anno 2025, dei valori dei canoni di locazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1794 in data 23 dicembre 2016, adottata ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è posticipato all'anno 2026.

2. Per la copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, per l'anno 2025, le risorse destinate dalla Regione all'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), sono incrementate di euro 350.000.

3. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario all'ARER, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per la copertura dei maggiori oneri di funzionamento e di gestione, derivanti dall'incremento delle spese di personale conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022/2024 delle categorie e della dirigenza del comparto unico della Valle d'Aosta e dalla corresponsione dei relativi arretrati, al netto di quanto già accantonato a tal fine nei documenti contabili, nonché dai maggiori accantonamenti sul Fondo crediti di dubbia esigibilità, per un importo massimo di euro 800.000.

4. Il trasferimento della somma di cui al comma 3 è effettuato dalla struttura regionale competente in materia di disagio abitativo a seguito di trasmissione da parte dell'ARER della documentazione attestante la spesa sostenuta nei limiti dell'importo massimo di euro 800.000.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico per euro 1.150.000 sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti), e alla sua copertura si provvede:

a) per euro 800.000 nel 2025 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A;

b) per euro 350.000 nel 2025 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

Art. 4

(Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico)

1. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a finanziare nell'ambito della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), contributi agli investimenti a favore degli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, specificamente finalizzati, in deroga alla l.r. 48/1995, ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Colombaz in Comune di Morgex, per un importo massimo complessivo di euro 3.700.000.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla l.r. 5/2001.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 5

(Contributo straordinario ai comuni per spese di investimento)

1. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a finanziare un programma straordinario di interventi proposti dagli enti locali per fare fronte agli effetti dei cambiamenti climatici e per la valorizzazione degli ambiti montani, per un importo massimo complessivo di euro 1.500.000, al fine di assicurare lo sviluppo progettuale e la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi del finanziamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 709, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), assegnato alla Regione per gli anni 2025, 2026 e 2027.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), i criteri per la presentazione e l'istruttoria delle proposte ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 1, l'individuazione degli interventi ammissibili, le condizioni e le modalità per la concessione, l'erogazione e la revoca dei finanziamenti, nonché la disciplina di ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

3. Il programma è approvato con provvedimento del dirigente competente in materia di territorio.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, è determinato complessivamente in euro 1.500.000, per l'anno 2025, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 6

(Contributo straordinario al Comune di Saint-Rhémy-en- Bosses per la riqualificazione dell'area di confine del Colle del Gran San Bernardo)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario a favore del Comune di Saint-Rhémy-en- Bosses, in deroga alla l.r. 48/1995, per la riqualificazione paesaggistica e ambientale della zona di confine del Colle del Gran San Bernardo per un importo di euro 30.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Saint-Rhémy-en- Bosses, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 7

(Contributo straordinario al Comune di Valsavarenche per la realizzazione di un punto di informazione turistica presso il Centro acqua e biodiversità di Rovenaud)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario a favore del Comune di Valsavarenche, in deroga alla l.r. 48/1995, per la realizzazione di un punto di informazione turistica, presso il Centro acqua e biodiversità di Rovenaud, per un importo massimo di euro 80.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Valsavarenche, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 8

(Trasferimento corrente a favore degli enti locali per la revisione dei piani comunali di protezione civile. Modificazioni alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 5/2001 è aggiunto il seguente:

"2bis. Per la revisione dei piani comunali di protezione civile, riconducibili agli strumenti per la pianificazione dell'emergenza di cui al comma 2, lettera c), la Regione può intervenire mediante la concessione di contributi a favore degli enti locali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).".

2. Dopo il comma 2bis dell'articolo 7 della l.r. 5/2001, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente:

"2ter. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 2bis sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).".

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 400.000 a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti) e alla sua copertura si provvede:

a) per euro 220.000 nel 2025 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A;

b) per euro 180.000 nel 2025 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

Art. 9

(Disposizioni in materia di assistenza e sostegno a favore di persone con disabilità)

1. Per la realizzazione delle attività di assistenza e sostegno a favore di persone con disabilità nell'ambito socio- assistenziale è autorizzata una maggiore spesa di euro 119.420 per l'anno 2025, euro 238.840 per l'anno 2026 ed euro 62.640 per l'anno 2027 a valere sulla legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti) e alla sua copertura si provvede:

a) per euro 119.420 nel 2025 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B;

b) per euro 238.840 nel 2026 ed euro 62.640 nel 2027 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 10

(Contributo straordinario al Comune di Saint-Christophe per l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi destinati al Banco alimentare per la Valle d'Aosta)

1. Per l'adeguamento e l'ampliamento degli spazi utilizzati per le attività del Banco Alimentare per la Valle d'Aosta è autorizzato, in deroga alla l.r. 48/1995, un contributo straordinario al Comune di Saint-Christophe di euro 30.000 nel 2025 e di euro 230.000 nel 2026.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e alla sua copertura si provvede:

a) per euro 230.000 nel 2026 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A;

b) per euro 30.000 nel 2025 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

Art. 11

(Disposizioni in materia di sostegno e promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali), è inserito il seguente:

"8bis

(Copertura della retta delle strutture per collocazione in

regime emergenziale)

1. La Regione, tramite la competente struttura, nell'ambito delle funzioni di tutela dei minori in capo all'Amministrazione regionale, ai sensi di quanto disposto dalle leggi 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), e 8 novembre 2020, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali), si assume la copertura totale della spesa della retta di ospitalità dei destinatari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) e di altri interventi ritenuti idonei previsti nel progetto di presa in carico.".

2. Al fine di garantire la continuità assistenziale alle persone attualmente ospitate nel Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS) di Donnas, in considerazione della cessazione, al 31 dicembre 2025, degli effetti dell'articolo?20, comma?1, del decreto legge 27 dicembre 2024, n.?202 (Disposizioni urgenti in materia di termini normativi), prorogati dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n.?1123 del 29 dicembre 2024, il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 17 della l.r. 23/2010 è incrementato di euro 370.000 per l'anno 2026 e di euro 450.000 per l'anno 2027.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 269.584,31 per l'anno 2025, in euro 600.000 per l'anno 2026 e in euro 600.000 per l'anno 2027, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 è determinato in euro 370.000 per l'anno 2026 e in euro 450.000 per l'anno 2027, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 12

(Disposizioni in materia di gestione dei servizi cimiteriali di interesse regionale. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché il trasporto delle salme senza identità".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 24/2016, le parole: "euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 55.000".

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 5.000 annui per gli anni 2025, 2026 e 2027 fa carico alla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 09 (Servizio necroscopico e cimiteriale), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

Art. 13

(Contributo straordinario al Comune di Montjovet per i lavori di riqualificazione dell'area occupata dall'ex edificio scolastico dismesso di frazione Ruelle)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Montjovet, in deroga alla l.r. 48/1995, per l'esecuzione della prima fase dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell'area occupata dall'ex edificio scolastico dismesso in frazione Ruelle, per un importo massimo di euro 2.300.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere di cui al comma 1, determinato in euro 2.300.000 per l'anno 2025 fa carico alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 14

(Contributo straordinario al Comune di Issogne per l'acquisizione dei documenti propedeutici agli interventi di riqualificazione delle aree limitrofe al castello)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Issogne, in deroga alla l.r. 48/1995, finalizzato all'acquisizione dei documenti tecnici propedeutici all'avvio degli interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle aree limitrofe al castello, per un importo massimo di euro 60.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere di cui al comma 1, determinato in euro 60.000 per l'anno 2025, fa carico alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 15

(Quote di rimborso regionali per le attività svolte dalle associazioni e federazioni regionali dei donatori volontari di sangue. Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 2023, n. 29)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 29 (Nuova disciplina regionale delle attività trasfusionali e della produzione di farmaci emoderivati. Abrogazione della legge regionale 23 novembre 2009, n. 41), le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento".

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in annui euro 15.000 per il triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).

3. L'onere di cui al comma 2 è ricompreso nell'autorizzazione di spesa per i livelli essenziali di assistenza (LEA) così come rideterminata dal comma 2 dell'articolo 16.

Art. 16

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), già determinata ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), in euro 339.721.487,69 per l'anno 2025, in euro 339.613.693,69 per l'anno 2026 e in euro 339.519.693,69 per l'anno 2027 è incrementata di 11.761.560 per l'anno 2025 e di annui euro 4.115.000 per gli anni 2026 e 2027 e risulta pertanto così rideterminata:

a) anno 2025 euro 351.483.047,69;

b) anno 2026 euro 343.728.693,69;

c) anno 2027 euro 343.634.693,69.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 riguardano esclusivamente il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) previsto dall'articolo 24, comma 2, della l.r. 29/2024, le cui autorizzazioni risultano pertanto complessivamente così rideterminate:

a) anno 2025 euro 348.156.253,69;

b) anno 2026 euro 340.428.693,69;

c) anno 2027 euro 340.334.693,69.

3. Nell'ambito dell'autorizzazione complessiva dei LEA di cui al comma 2 i seguenti vincoli di spesa sono così rideterminati:

a) il vincolo di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), della l.r. 29/2024 è incrementato di euro 2.346.560 per l'anno 2025 e rideterminato in complessivi euro 7.993.145;

b) il vincolo di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b), della l.r. 29/2024 è incrementato di euro 3.400.000 per l'anno 2025 e rideterminato in euro 30.600.000;

c) il vincolo di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, lettera e), della l.r. 29/2024 è incrementato di euro 500.000 per l'anno 2025 e di annui euro 600.000 per gli anni 2026-2027 e rideterminato in euro 3.200.000 per l'anno 2025 e in annui euro 3.300.000 per gli anni 2026 e 2027;

d) il vincolo di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, lettera g), della l.r. 29/2024 è incrementato di euro 500.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027 e rideterminato in annui euro 1.500.000 per gli anni 2025-2026-2027.

4. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 11.761.560 per l'anno 2025 e in annui euro 4.115.000 per gli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 01 (Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 17

(Trasferimento straordinario alla Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz)

1. A copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione dell'"Accordo collettivo regionale di lavoro per il rinnovo contrattuale relativo al triennio economico 2022/2024 e per la modificazione dell'accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 e successivi accordi", sottoscritto il 6 dicembre 2024, e al netto di quanto già accantonato a tal fine nei documenti contabili della Casa di riposo G.B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz, il trasferimento straordinario alla stessa, di cui all'articolo 27 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali), è incrementato, per l'anno 2025, di euro 500.000, di cui euro 328.550 relativi ai servizi socio-assistenziali e euro 171.450 relativi ai servizi socio-sanitari.

2. La somma di cui al comma 1 è trasferita a seguito di trasmissione da parte della Casa di riposo G. B. Festaz/Maison de repos J.B. Festaz della documentazione attestante la spesa e nei limiti dell'importo massimo di euro 500.000.

3. La somma di euro 171.450 relativa ai servizi socio- sanitari, è erogata alla stessa Casa di riposo per il tramite dell'Azienda USL.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 500.000 per l'anno 2025, fa carico per euro 328.550 sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti) e, per euro 171.450, sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura per euro 328.550 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B e per euro 171.450 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 18

(Finanziamento di progetti di ricerca scientifica in ambito sanitario)

1. Al fine di promuovere l'innovazione e il miglioramento dei servizi sanitari, l'Azienda USL è autorizzata a partecipare a progetti di ricerca scientifica in ambito sanitario, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, università, istituti di ricerca e imprese del settore sanitario, biotecnologico e farmaceutico per la realizzazione di attività di ricerca scientifica, clinica ed epidemiologica, finalizzate al miglioramento della salute pubblica e all'innovazione dei servizi sanitari regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato un trasferimento all'Azienda USL di euro 200.000 per l'anno 2025 e di euro 100.000 per l'anno 2026.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 19

(Finanziamento all'Azienda USL per favorire il recupero delle liste d'attesa)

1. Per favorire il recupero delle liste d'attesa, l'Azienda USL è autorizzata a utilizzare le somme residue trasferite per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge regionale 16 giugno 2021, n.15 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), e accantonate su proprio bilancio.

2. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 20

(Finanziamento delle scuole paritarie)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali), sono autorizzate per il triennio 2025/2027 le seguenti maggiori spese:

a) anno 2025 euro 215.121,00;

b) anno 2026 euro 323.453,00;

c) anno 2027 euro 220.089,53.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sul Titolo 1 (Spese correnti) della Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio):

a) Programma 01 (Istruzione prescolastica) per euro 138.852 nel 2025, euro 189.335,35 nel 2026 ed euro 133.821,53 nel 2027;

b) Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria) per euro 76.269 nel 2025, euro 134.117,65 nel 2026 ed euro 86.268 nel 2027.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura:

a) per euro 115.121 nel 2025, euro 38.453 nel 2026 ed euro 105.120 nel 2027 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A;

b) per euro 100.000 nel 2025, euro 285.000 nel 2026 ed euro 114.969,53 nel 2027 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 21

(Interventi di manutenzione straordinaria presso gli immobili di proprietà regionale da destinare a laboratori dell'Istituto Orfanotrofio Salesiano "Don Bosco" di Châtillon)

1. Per l'anno 2025 la Regione autorizza l'Istituto Orfanotrofio Salesiano "Don Bosco" di Châtillon ad acquisire la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzati alla realizzazione di laboratori da collocare negli immobili di proprietà regionale.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzato un rimborso delle spese sostenute per un importo non superiore a complessivi euro 100.000 per l'anno 2025.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di erogazione del rimborso di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo all'Istituto Orfanotrofio Salesiano "Don Bosco" di Châtillon.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spesa corrente) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 22

(Intervento presso il Convitto regionale Federico Chabod di Aosta)

1. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di euro 50.000 per la realizzazione di interventi puntuali su alcune strutture della palestra del Convitto regionale Federico Chabod di Aosta, resisi necessari in seguito agli interventi strutturali di adeguamento sismico eseguiti sull'adiacente edificio scolastico in via Conseil des Commis.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 23

(Interventi di manutenzione straordinaria della lanterna del Mega Museo di Aosta)

1. Per l'anno 2025 è autorizzata la spesa per la progettazione di interventi di manutenzione straordinaria sul corpo di fabbrica denominato "lanterna" del Mega Museo di Saint- Martin-de-Corléans in Aosta per un importo di euro 50.000.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 24

(Interventi di valorizzazione della Tour Fromage di Aosta)

1. Per l'anno 2025 è autorizzato un intervento di valorizzazione della Tour Fromage, situata all'interno dell'area archeologica del Teatro romano in Aosta, al fine di sfruttarne le potenzialità museali arricchendo di nuovi spazi il percorso di visita del sito.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede:

a) per euro 1.000.000 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'Allegato A;

b) per euro 200.000 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

Art. 25

(Contributo straordinario all'associazione "Centre d'études les anciens remèdes")

1. Per l'anno 2025 la Regione concede un contributo straordinario all'Associazione "Centre d'études les anciens remèdes" per l'acquisto di hardware e apparati tecnologici per un importo complessivo di 65.000 euro.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo all'Associazione "Centre d'études les anciens remèdes".

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 26

(Contributo straordinario alla Fondazione Film Commission)

1. Per l'anno 2025 la Regione concede un contributo straordinario alla "Fondazione Film Commission", istituita con la legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste), a integrazione del finanziamento del Film Fund per un importo di 184.000 euro.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo alla "Fondazione Film Commission".

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO V

INTERVENTI NELL'AMBITO DI SPORT E TURISMO

Art. 27

(Disposizioni in materia di Associazione sport invernali Valle d'Aosta)

1. Per l'anno 2025 è autorizzata un'integrazione di euro 45.000 al finanziamento corrente previsto a favore dell' Associazione sport invernali Valle d'Aosta (ASIVA) ai sensi della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), a copertura del fabbisogno derivante dai maggiori oneri da sostenere per l'organizzazione di sessioni di allenamento all'estero degli atleti delle squadre regionali di sci alpino nonché per l'acquisto di materiali specifici per lo sviluppo dell'attività giovanile nel settore del biathlon.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della l.r. 3/2004, l'integrazione di cui al comma 1 è liquidata entro il 31 dicembre 2025.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità per la presentazione della domanda, la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione del contributo.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 28

(Disposizioni in materia di Associazione valdostana maestri di sci)

1. Per l'anno 2025 è autorizzato un contributo straordinario di euro 50.000 a favore dell'Associazione valdostana maestri di sci (AVMS) a copertura del fabbisogno derivante dai maggiori oneri sostenuti per l'organizzazione e gestione di numerosi progetti nonché per far fronte all'aumento degli adempimenti a carico della stessa.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità per la presentazione della domanda, la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione del contributo.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 29

(Disposizioni in materia di Office Régional du Tourisme)

1. Per l'anno 2025 è autorizzata un'integrazione di euro 100.000 al finanziamento corrente previsto a favore dell'Office régional du tourisme / Ufficio regionale del turismo a valere sulla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), al fine di consentire allo stesso di realizzare materiale informativo e promozionale destinato agli uffici del turismo territoriali.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, della l.r. 9/2009, l'integrazione di cui al comma 1 è liquidata entro il 31 dicembre 2025.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità per la presentazione della domanda, la concessione, la rendicontazione delle spese e la liquidazione del contributo.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO VI

INTERVENTI DI SVILUPPO ECONOMICO

Art. 30

(Interventi inerenti ai Consorzi garanzia fidi. Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 2020, n. 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2020, n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), è sostituito dal seguente:

"2. Sono considerate ammissibili le garanzie concesse dai Confidi per favorire l'accesso al credito da parte dei soggetti di cui al comma 1 per tutte le tipologie di intervento per le quali gli stessi Confidi rilasciano una garanzia fideiussoria.".

2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 4/2020 è sostituito dal seguente:

"4. L'agevolazione è concessa in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019.".

3. Al fine di assicurare il necessario supporto economico alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria, le risorse già contabilizzate nei fondi rischi costituiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 4/2020 possono essere utilizzate, oltre che per le finalità previste dalla medesima legge, anche per erogare direttamente finanziamenti a tasso agevolato alle imprese e ai soggetti esercenti le libere professioni operanti sul territorio regionale che aderiscono ai Consorzi garanzia fidi.

4. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni relative a investimenti produttivi e infrastrutturali e a fabbisogni di capitale circolante.

5. Per ogni finanziamento, l'utilizzo dei fondi di cui alla l.r. 4/2020 è ammissibile nella misura massima dell'80 per cento dell'importo erogato; i Consorzi di Garanzia fidi partecipano con fondi propri in misura non inferiore al 20 per cento.

6. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono concesse in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i requisiti per l'accesso alla misura di cui al comma 2, le caratteristiche delle operazioni finanziabili, le modalità di utilizzo e di reintegro dei fondi, la quota di finanziamento a carico dei fondi per ciascuna tipologia di operazione e le condizioni applicabili ai finanziamenti concessi.

8. Per sostenere il rilancio del sistema produttivo regionale, con riferimento alle piccole e medie imprese (PMI) con sede o unità locale ubicate nel territorio regionale, favorendone l'accesso al credito e assicurando il necessario supporto economico nell'affrontare problemi di liquidità finanziaria, le risorse, già contabilizzate nei fondi rischi costituiti presso i Consorzi di garanzia fidi (Confidi) con sede o unità locale nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 4/2020, possono continuare a essere utilizzate per la concessione di garanzie fideiussorie e per l'erogazione diretta di finanziamenti agevolati per ulteriori ventiquattro mesi.

9. Alla scadenza del termine di cui al comma 8 le somme presenti sui fondi rischi e non utilizzate devono essere restituite alla Regione con le modalità previste dal comma 12 dell'articolo 3 della l.r. 4/2020.

10. Al fine di razionalizzare le misure a sostegno delle PMI ed evitarne la duplicazione l'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), e l'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 25 (Terzo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali), sono abrogati.

11. I Confidi provvedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasferire le risorse contabilizzate sui fondi rischi costituiti ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2009 ai fondi rischi costituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 4/2020. I Confidi provvedono, altresì, a far confluire sui fondi rischi di cui alla l.r. 4/2020 le risorse che nel tempo torneranno disponibili sui fondi rischi di cui alla l.r. 1/2009 a seguito del rimborso dei finanziamenti erogati.

12. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 500.000 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e Artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 31

(Disposizioni in materia di previdenza complementare e integrativa e di iniziative di natura assistenziale. Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27)

1. Gli oneri sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2026 per gli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 27 (Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare e integrativa e di iniziative di natura assistenziale), diretti a fornire incentivi di natura assistenziale a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, anche mediante la garanzia di servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti, sono iscritti direttamente sul bilancio regionale senza addebito sul fondo di cui all'articolo 7 della medesima legge.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 27/2006 è sostituita dalla seguente:

"a) al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b);".

3. Per il triennio 2025/2027 le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere c) e d) della l.r. 27/2006 sono incrementate di euro 165.000 per l'anno 2025 e di annui euro 294.826,12 per gli anni 2026 e 2027.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO VII

INTERVENTI IN AGRICOLTURA E IN AMBITO AMBIENTALE

Art. 32

(Trasferimento straordinario all'ente gestore del Parco Naturale Mont Avic)

1. La Regione concede per l'anno 2025 un contributo straordinario di euro 150.000 all'ente gestore del Parco Naturale Mont Avic per i maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico per il periodo 2022-2024.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo all'ente gestore del Parco Naturale Mont Avic.

3. L'onere derivante all'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti), con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A

Art. 33

(Sostegno alla razza autoctona ovina Rosset)

1. Alle PMI, operanti sul territorio regionale nel settore dell'allevamento della razza autoctona ovina Rosset, possono essere concessi, limitatamente all'anno 2025, aiuti a fondo perduto fino ad un massimo di 400 euro a unità bestiame adulto (UBA), al fine di sostenere e incentivare l'allevamento di tale razza a rischio di estinzione sul territorio regionale.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi, ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e nel rispetto di quanto previsto con deliberazione della Giunta regionale, che definisce i relativi requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilità, l'importo degli aiuti nel rispetto del massimale previsto al comma 1, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione da allegare al fine dell'erogazione dei medesimi.

3. L'onere di cui al comma 1, determinato in euro 45.000 per l'anno 2025, fa carico alla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 34

(Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità)

1. La Regione, ai sensi della legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare), promuove la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ai fini della tutela e conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione e di erosione genetica appartenenti al patrimonio naturale di interesse agricolo e alimentare della Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste, mediante le seguenti azioni autorizzate in via sperimentale per l'anno 2025:

a) sostegno alle attività degli agricoltori e degli allevatori custodi e dei centri di conservazione ex situ, volte al recupero e alla conservazione delle risorse genetiche locali e relativa prevenzione e gestione del territorio, nonché alla realizzazione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 4 della l. 194/2015;

b) organizzazione e partecipazione a progetti volti al recupero e alla conservazione delle risorse genetiche locali a rischio di estinzione e di erosione genetica e alla trasmissione delle conoscenze in materia di biodiversità di interesse agricolo e alimentare agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori, anche attraverso adeguate attività di divulgazione/informazione, iniziative culturali, periodiche campagne promozionali di valorizzazione e specifici itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

c) promozione dell'istituzione di Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare al fine di sensibilizzare la popolazione, sostenere le produzioni agrarie e alimentari e promuovere comportamenti volti a tutelare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

2. Qualora dalle azioni di cui al comma 1 conseguano aiuti a fondo perduto o in natura, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti, a imprese, la concessione dei medesimi avverrà ai sensi e nei limiti dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 2022/2472, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e del Regolamento (UE) n. 2023/2831, in quanto applicabili.

3. L'attuazione del presente articolo e della connessa l. 194/2015 è ulteriormente disciplinata, anche per gli aspetti procedimentali, con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 20.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

Art. 35

(Indennizzi nel settore zootecnico a seguito della campagna vaccinale Bluetongue)

1. La Regione, a seguito dell'istituzione del piano vaccinale obbligatorio per Bluetongue, riconosce un indennizzo agli operatori del settore zootecnico che hanno subito il decesso di un capo di bestiame per una reazione avversa all'inoculo del vaccino per la Bluetongue sierotipi 3, 4 e 8, ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Gli indennizzi sono riconosciuti per i decessi avvenuti a seguito della campagna vaccinale 2025 o, nel caso si rendesse necessaria, di quella per l'anno 2026.

3. I criteri e le modalità di erogazione degli indennizzi di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 5.000 per il 2025 e il 2026, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A.

CAPO VIII

INTERVENTI PER IL RINNOVO DEL COMPLESSO FUNIVIARIO "BREUIL-CERVINIA - PLAN MAISON - PLATEAU ROSA

Art. 36

(Interventi per il rinnovo del complesso funiviario "Breuil- Cervinia - Plan Maison - Plateau Rosa" mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale della società controllata Cervino S.p.A.)

1. La Regione promuove il rinnovo del complesso funiviario "Breuil-Cervinia - Plan Maison - Plateau Rosa" in considerazione dell'importanza strategica che tale complesso riveste come attrattiva turistica, come linea di accesso al comprensorio sciistico, nonché come collegamento internazionale, idoneo anche al trasporto di pedoni.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, per l'anno 2025, è autorizzata la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla società controllata Cervino S.p.A., per un importo massimo di euro 70.000.000 da versarsi per euro 35.000.000 nell'anno 2025 e euro 35.000.000 nell'anno 2026.

3. Alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui al comma 2 provvede Finaosta S.p.A., in nome e per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, previa acquisizione di apposita relazione di due diligence in ordine alla valutazione dell'investimento e alla situazione economico-finanziaria complessiva della Cervino S.p.A. La predetta relazione è redatta da un primario studio di analisi finanziaria, individuato da Finaosta S.p.A., per una spesa massima di euro 100.000.

4. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzato il trasferimento al fondo della Gestione speciale presso Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006 dell'importo di euro 35.000.000 per l'anno 2025 e euro 35.000.000 per l'anno 2026. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000, per l'anno 2025, da riconoscersi a Finaosta S.p.A. dietro presentazione di apposita rendicontazione.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 70.100.000 di cui euro 35.100.000 per l'anno 2025 e euro 35.000.000 per l'anno 2026 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie) e trova copertura:

a) per euro 100.000 per l'anno 2025 ed euro 35.000.000 per l'anno 2026 con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'Allegato A;

b) per euro 35.000.000, per l'anno 2025, mediante l'utilizzo del fondo speciale iscritto nell'ambito degli stanziamenti della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi) Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), dall'articolo 68 della legge regionale 15 luglio 2025, n. 20 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2025. Seconda variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2025/2027), come meglio esplicitato nell'Allegato B.

CAPO IX

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 37

(Contributo straordinario al Soccorso alpino valdostano)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario di euro 40.000 a favore del Soccorso alpino valdostano (SAV) finalizzato all'acquisto di una autovettura di servizio.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al SAV, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 38

(Rimborso a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l. degli oneri da sostenere per il recupero ambientale del dismesso canale demaniale ubicato presso il compendio industriale ex ILSSA-VIOLA)

1. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a rimborsare a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure s.r.l. le spese da sostenere per i lavori di variante relativi al recupero ambientale del dismesso canale demaniale ubicato presso il compendio industriale ex ILSSA- VIOLA, consistenti in ulteriori operazioni di consolidamento e risanamento delle strutture esistenti, oltre ai costi per la pista di accesso all'area, fino a un importo massimo di euro 70.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla convenzione già approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1553 del 29 novembre 2021.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni patrimoniali e demaniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 39

(Rifinanziamento di interventi previsti da norme regionali e statali)

1. Per il triennio 2025/2027 sono autorizzate le variazioni di spesa relative agli interventi previsti da norme statali e regionali riepilogate nell'allegato C che trovano finanziamento con le maggiori entrate iscritte ai sensi del capo I, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 40

(Variazioni compensative entrata - spesa)

1. Sono autorizzate, complessivamente, maggiori entrate e maggiori spese per l'importo di euro 30.713.131,00 di competenza e di cassa per l'anno 2025, euro 46.734.282,88 di competenza per l'anno 2026 ed euro 7.772.586,12 di competenza per l'anno 2027 come meglio esplicitato nell'Allegato A.

TITOLO II

VARIAZIONI COMPENSATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027

CAPO I

INTERVENTI DI FINANZA LOCALE

Art. 41

(Disposizioni in materia di infanzia e tutela dei minori)

1. Per gli anni 2026 e 2027 è autorizzata la maggiore spesa annua di euro 302.000 finalizzata al potenziamento del servizio di assistenza domiciliare educativa a favore dei minori e di annui euro 400.000 per l'incremento del numero di minori ospitati nelle strutture socio- assistenziali residenziali nel territorio regionale.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in annui euro 702.000 per gli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per i medesimi importi, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 42

(Disposizioni in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 14)

1. Il comma 9 dell'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità) è abrogato.

2. Le risorse di cui all'articolo 13 della l.r. 14/2008, destinate al finanziamento della rete dei servizi per la presa in carico delle persone con disabilità sono incrementate per l'anno 2025 di euro 4.292,40 e per l'anno 2026 di euro 12.018.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 71.450,00 per l'anno 2025 e in euro 70.000 annui per gli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato B. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

4. L'onere derivante dall'applicazione del comma 2 fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'allegato B.

Art. 43

(Interventi di presa in carico e trattamento degli uomini autori di violenza da erogarsi nell'ambito del Centro per Uomini Autori di Violenza (CUAV))

1. La Regione promuove interventi di contrasto e prevenzione della violenza di genere attraverso un sistema integrato di servizi territoriali, tra i quali il Centro per Uomini Autori di Violenza (CUAV), in ottemperanza a quanto disciplinato dalla Convenzione di Istanbul e dando seguito a quanto definito dall'Intesa Stato Regioni del 14 settembre 2022 (rep.atti 184/CSR) e dai decreti di riparto dei Fondi statali destinati all'implementazione e all'avvio di tali servizi sui territori regionali.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025 in euro 24.000 e per l'anno 2027 in euro 42.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come indicato nell'Allegato B. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 44

(Disposizioni in materia di aree naturali protette. Modificazioni alla legge regionale 31 luglio 1991, n. 30)

1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 31 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette) è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dall'anno 2025 per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 26 è autorizzata la spesa di euro 67.316 per l'anno 2025 e di annui euro 96.000 per gli anni 2026 e 2027."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 30/1991, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"3bis. A seguito dell'adozione dei nuovi schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), l'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti) ed è determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del medesimo decreto legislativo.".

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) ed è determinato:

a) in euro 67.316 per l'anno 2025 di cui 30.316 euro di Titolo 1 (Spese correnti) e euro 37.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) in annui euro 96.000 per gli anni 2026 e2027 di cui annui euro 79.000 euro di Titolo 1 (Spese correnti) e annui euro 17.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 45

(Rideterminazione del contributo straordinario ai Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Brusson per la realizzazione del collegamento intervallivo attraverso il Col Ranzola)

1. Il contributo straordinario ai Comuni di Gressoney-Saint- Jean e di Brusson, per la realizzazione di una viabilità di collegamento intervallivo tra i comuni stessi attraverso il Col Ranzola, determinata in euro 3.500.000 dall'articolo 14 della l.r. 20/2025, è incrementato per l'anno 2025 di euro 1.700.000, per finanziare l'aggiornamento dell'elenco prezzi, in fase di approvazione.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.700.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

CAPO III

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Art. 46

(Contributo straordinario a Struttura Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste Structure S.r.l.)

1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria della strada Lavoratori vittime del Col du Mont, realizzata in attuazione dell'accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione urbanistica e riconversione a servizio dell'area industriale "Cogne" di Aosta, la Regione concede alla società Vallée d'Aoste Structure S.r.l., attuale proprietaria delle aree, un contributo per un importo massimo di euro 250.000, comprensivo degli oneri per l'affidamento dell'incarico professionale di collaudo statico. Il contributo è concesso dal dirigente della struttura regionale competente in materia di attrattività del territorio, internazionalizzazione e artigianato di tradizione, entro tre mesi dal ricevimento del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, per un importo corrispondente alle spese effettivamente sostenute e rendicontate, comunque non superiore a euro 250.000.

2. Entro tre mesi dal ricevimento del collaudo tecnico- amministrativo degli interventi di cui al comma 1, la Regione e il Comune di Aosta perfezionano, in attuazione dell'Accordo di programma di cui al comma 1, le procedure per il trasferimento a quest'ultimo, per il tramite della società Vallée d'Aoste Structure S.r.l., della proprietà della strada e delle relative pertinenze.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 250.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

Art. 47

(Disposizioni in materia di start up innovative)

1. Per il triennio 2025/2027 la Regione promuove e finanzia la nascita e la crescita delle start-up e delle imprese innovative favorendo, anche per il tramite di soggetti terzi, il loro insediamento e sviluppo negli incubatori e acceleratori di imprese presenti sul territorio valdostano.

2. Gli incubatori e gli acceleratori di imprese di cui al comma 1 mirano a promuovere lo sviluppo economico e la creazione di lavoro integrando talenti, tecnologie, know-how e capitale all'interno di una rete che favorisce la crescita di nuova impresa.

3. Per il triennio 2025/2027 possono usufruire dei contributi previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale) le start-up innovative, come definite dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), se presentano progetti in collaborazione con almeno un'altra impresa industriale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della l.r. 84/1993.

4. L'onere derivante dall'applicazione dal presente articolo è determinato in euro 100.000 per l'anno 2025, in euro 100.000 per l'anno 2026 e in euro 100.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e sostenibilità), Programma 001 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo 2 (Spese in conto capitale) e al suo finanziamento si provvede mediante la riduzione di spese per il medesimo importo come indicato nell'Allegato B.

Art. 48

(Rideterminazione per l'anno 2025 delle risorse regionali aggiuntive destinate a Programmi di Cooperazione territoriale europea 2021-2027)

1. Per l'anno 2025, la quota di risorse aggiuntive regionali per la gestione e l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea 2021-2027 (Interreg VI-A "Italia- Francia-Alcotra" e "Italia-Svizzera", Interreg VI-B "Spazio alpino"), di cui al comma 10 dell'articolo 44 della l.r. 29/2024, è incrementata di euro 10.000 ed è rideterminata per il triennio 2025/2027 in euro 271.000 a valere:

a) per euro 8.000 sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 11 (Altri servizi generali), Titolo 1 (Spese correnti);

b) per euro 2.000 sulla Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), titolo 1 (Spese correnti).

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 49

(Disposizioni in materia di assunzioni per l'Amministrazione regionale. Modificazioni dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/2024 è sostituito dal seguente:

"1. Per il triennio 2025/2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, comprese quelle di qualifica dirigenziale e quelle impiegate a tempo indeterminato presso l'assessorato competente in materia di agricoltura e risorse naturali ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 4 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate negli atti di programmazione del fabbisogno, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento, e non effettuate".

2. Ferma restando la durata massima di trentasei mesi dei contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella versione anteriore al decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) tutt'ora applicabile ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, attivati ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), per la temporanea copertura di posti vacanti, può essere prorogata, limitatamente agli anni 2025 e 2026, fino a ventiquattro mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure di reclutamento per la copertura dei posti.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 127.000 per gli anni 2026 e 2027 a valere sulla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

Art. 50

(Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36)

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), dopo le parole: "appartenente alla categoria D" sono aggiunte le seguenti: "con posizione di particolare responsabilità, di cui all'articolo 5 commi 5 e 5.1 della l.r. 22/2010".

2. Il maggior onere a carico del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027, derivante dall'applicazione del comma 1, è determinato nell'importo massimo di euro 8.280 per l'anno 2025 e di euro 24.840 per gli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura nell'ambito dell'autorizzazione finanziaria per le spese di personale di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 29/2024 mediante la riduzione di spese per il medesimo importo, come meglio esplicitato nell'Allegato B.

CAPO V

RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO

Art. 51

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive, elencati nell'allegato O, per un importo complessivo di euro 2.188,68.

2. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio della Regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato O per un importo complessivo di euro 38.958,40.

3. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2025/2027, nell'anno 2025, per euro 36.428,44 nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo I e per euro 4.718,64 nei pertinenti capitoli di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 52

(Variazioni compensative per rifinanziamento di leggi regionali)

1. Per il triennio 2025/2027 sono autorizzate le variazioni compensative tra diversi programmi o titoli del bilancio regionale a valere sulle leggi regionali riepilogate nell'allegato D.

Art. 53

(Variazioni compensative)

1. Sono autorizzate le variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027, come meglio riepilogate nell'allegato B, per gli importi annuali complessivi, in aumento e in diminuzione, di seguito indicati:

a) per l'anno 2025: euro 40.532.519,02 di competenza e euro 3.722.519,02 di cassa;

b) per l'anno 2026: euro 3.031.901,00 di competenza;

c) per l'anno 2027: euro 2.840.852,53 di competenza.

TITOLO III

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA E ALTRE DISPOSIZIONI

CAPO I

MODIFICAZIONI DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA

Art. 54

(Rideterminazione per l'anno 2025 delle risorse destinate alla finanza locale)

1. In deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 29/2024 è incrementato, ai sensi della presente legge, per l'anno 2025 di euro 10.350.400, di cui euro 12.031.796,71 in aumento ed euro 1.681.396,71 in diminuzione, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'Allegato M.

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 12.031.796,71, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027:

a) per euro 94.500, a valere sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40;

b) per euro 1.150.000, a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- popolare), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40, per euro 800.000, e di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50, per euro 350.000;

c) per euro 5.400.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40, per euro 3.700.000, e di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50, per euro 1.700.000;

d) per euro 110.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40;

e) per euro 1.500.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40;

f) per euro 400.000, a valere sulla Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (sistema di protezione civile), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40, per euro 220.000, e di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50, per euro 180.000;

g) per euro 269.584,31, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 05 (Interventi per le famiglie), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50;

h) per euro 195.162,40, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), di cui euro 123.712,40 Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 71.450 Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50;

i) per euro 328.550, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50;

j) per euro 54.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale), di cui euro 24.000 Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 30.000 Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni compensative in parte spesa autorizzate dall'articolo 50;

k) per euro 5.000, a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 09 (Servizio necroscopico e cimiteriale), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40;

l) per euro 165.000, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40;

m) per euro 2.360.000, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), in conseguenza di variazioni finanziate con le maggiori entrate autorizzate dall'articolo 40.

Art. 55

(Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali di cui all'allegato 1 della l.r. 29/2024 sono aggiornate per gli importi indicati nell'Allegato L.

2. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

CAPO II

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 56

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato E.

Art. 57

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'Allegato F.

Art. 58

(Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura)

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2025/2027 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'Allegato N.

Art. 59

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Allegato A: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni di parte entrata a copertura di maggiori spese nel triennio 2025/2027;

b) Allegato B: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa;

c) Allegato C: Tabella riportante il dettaglio per Programma e legge degli interventi di cui all'articolo 39, rifinanziate con le maggiori entrate;

d) Allegato D: Tabella riportante il dettaglio per Programma e legge degli interventi di cui all'articolo 52, rifinanziate con compensazione;

e) Allegato E: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) Allegato F: Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) Allegato G: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

h) Allegato H: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

i) Allegato I: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

j) Allegato J: Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

k) Allegato K: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

l) Allegato L: Ricognizione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali per il triennio 2025/2027;

m) Allegato M: Rideterminazione delle risorse destinate alla finanza locale per l'anno 2024;

n) Allegato N: Modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici e dei servizi di architettura e ingegneria per il triennio 2025/2027 e relativo elenco annuale;

o) Allegato O: Elenco debiti fuori bilancio.

CAPO III

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 60

(Oggetto e finalità del contributo straordinario a favore delle cooperative sociali)

1. In considerazione della valenza sociale delle attività svolte dalle cooperative sociali nel territorio regionale, in particolare nell'erogazione di servizi alla persona, alle famiglie, anche in situazioni di difficoltà, all'inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati e, più in generale, alla promozione del benessere collettivo, la Regione sostiene il ruolo sussidiario che esse svolgono in collaborazione con le pubbliche amministrazioni. A tal fine disciplina, al presente capo, l'erogazione di un contributo straordinario, una tantum, alle cooperative sociali operanti nel territorio della Valle d'Aosta, con la finalità di concedere un ristoro a fronte dei maggiori oneri economici derivanti dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo del 5 marzo 2024, applicato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025.

Art. 61

(Destinatari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente capo le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), che, alla data del 30 aprile 2025:

a) risultino regolarmente iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico della cooperazione), nella categoria "cooperative sociali";

b) abbiano avuto almeno un contratto in esecuzione con una pubblica amministrazione operante nel territorio della Valle d'Aosta, stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2024;

c) abbiano applicato ad almeno un dipendente a tempo indeterminato, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui all'articolo 60.

Art. 62

(Concessione dei contributi)

1. I contributi di cui al presente capo sono determinati nella misura massima di euro 800 per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato assunto dalla cooperativa sociale beneficiaria alla data del 30 aprile 2025 con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di cui all'articolo 54. L'importo massimo concedibile a ciascuna cooperativa sociale beneficiaria non può in ogni caso essere superiore a euro 80.000.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperazione, a domanda, sulla base dei dati autodichiarati attestanti il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'accesso ai contributi e di ogni altro requisito richiesto ai sensi della normativa vigente, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

3. Qualora l'importo totale dei contributi richiesti, risultante dalle domande presentate alla data del 30 settembre 2025, ecceda gli stanziamenti di bilancio previsti dall'articolo 63 l'ammontare concedibile, per ciascun dipendente, è rideterminato, in riduzione, proporzionalmente alle risorse disponibili.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, qualora rilevante.

5. I contributi di cui al presente articolo sono revocati, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di cooperazione, qualora la cooperativa sociale beneficiaria ometta o rifiuti di esibire tutta la documentazione utile a comprovare la veridicità dei requisiti autodichiarati per l'accesso al contributo o fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni. La revoca comporta la restituzione, entro sessanta giorni, dell'intero contributo percepito, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione del contributo e fino alla data di avvenuta restituzione. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo ventiquattro mesi, senza ulteriori interessi.

6. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore requisito o aspetto, anche procedimentale, necessario per l'accesso ai contributi previsti dal presente articolo, ivi compresi le modalità e i termini per l'espletamento dell'istruttoria, nonché le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese.

Art. 63

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente capo è determinato in complessivi euro 700.000 per l'anno 2025, e fa carico alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spesa corrente).

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente capo trova copertura nel bilancio della Regione per euro 700.000, per l'anno 2025, nel fondo speciale nella Missione 20 (Fondi e Accantonamenti), Programma 03 (Altri Fondi), Titolo 1 (Spesa corrente).

3. Per l'applicazione del presente capo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

CAPO IV

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 64

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.