Legge regionale 14 agosto 2025, n. 27 - Testo vigente
Legge regionale 14 agosto 2025, n. 27
Reintroduzione delle tre preferenze e della rappresentanza di genere. Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta).
(B.U. del 19 agosto 2025, n. 46)
(Modificazione all'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3)
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
"2. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di esprimere preferenze, all'interno della lista votata, per un numero di candidati non superiore a tre, nei modi stabiliti dalla presente legge.".
(Modificazione all'articolo 17 della l.r. 3/1993)
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"3. Accanto a ogni singolo contrassegno sono tracciate tre linee orizzontali per consentire all'elettore di esprimere le preferenze per un numero di candidati della lista votata non superiore a tre. Sono vietati altri segni o indicazioni".
(Sostituzione dell'articolo 34 della l.r. 3/1993)
1. L'articolo 34 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 34
(Voti di lista ed espressione delle preferenze)
1. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
2. L'elettore può manifestare un voto di preferenza per un numero di candidati della lista da lui votata non superiore a tre.
3. Nel caso di espressione di tre preferenze, almeno una deve riguardare candidati di genere diverso, pena l'annullamento dell'ultima preferenza.
4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per uno o più candidati tutti compresi nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista cui appartengono i candidati prescelti.
5. Se l'elettore ha indicato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per candidati appartenenti a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.
6. Nel caso in cui l'elettore esprima un numero di preferenze superiore a tre, tutte le preferenze espresse sono nulle e rimane valido il voto di lista.
7. Sono vietati altri segni o indicazioni".
(Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 3/1993)
1. L'articolo 35 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"Art. 35
(Modalità di espressione delle preferenze)
1. Le preferenze espresse sono valide purché siano comprese negli spazi a fianco del contrassegno votato.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati prescelti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.
3. La preferenza può essere espressa scrivendo, invece del cognome, il numero arabo corrispondente alla posizione in lista del candidato che si intende votare.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno soltanto. L'indicazione di entrambi i cognomi è obbligatoria, a pena di annullamento del voto di preferenza, quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati.
5. Le preferenze espresse in numero sono nulle se ne derivi incertezza. Esse si considerano non apposte, ma resta valido il voto di lista.
6. Sono nulle le preferenze in cui i candidati non siano designati con la chiarezza necessaria a distinguerli da ogni altro candidato della stessa lista. Sono, altresì, nulle le preferenze per uno o più candidati compresi in una lista diversa da quella votata.
7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso le preferenze mediante uno o più numeri negli spazi posti a fianco di un contrassegno, s'intende che abbia votato la lista cui appartiene il contrassegno medesimo".
(Modificazione all'articolo 40 della l.r. 3/1993)
1. Al comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 3/1993, le parole: "e l'eventuale preferenza espressa" sono sostituite dalle seguenti: "e le eventuali preferenze espresse".
(Modificazione all'articolo 41 della l.r. 3/1993)
1. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:
"2. È valido, intendendosi votata la lista di appartenenza del candidato o dei candidati prescelti, il voto espresso senza l'indicazione del contrassegno di lista ma con la sola espressione non equivoca di preferenze per uno o più candidati appartenenti alla medesima lista.".
(Sostituzione delle tabelle B e Bbis della l.r. 3/1993)
1. Le tabelle B e Bbis allegate alla l.r. 3/1993 sono sostituite dalle tabelle B e Bbis allegate alla presente legge.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
