Legge regionale 28 luglio 2025, n. 21 - Testo storico
Legge regionale 28 luglio 2025, n. 21
Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento della competizione di trail running "Monte Rosa Walserwaeg" per gli anni 2025, 2026 e 2027.
(B.U. del 31 luglio 2025, n. 42)
(Finalità e oggetto)
1. In considerazione del rilievo turistico-promozionale legato all'organizzazione in Valle d'Aosta di grandi eventi sportivi di particolare rilievo tecnico e internazionale, al fine di promuovere l'immagine della Regione e l'offerta turistica del suo territorio, la presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento della competizione di trail running "Monte Rosa Walserwaeg" per gli anni 2025, 2026 e 2027.
(Contributo concedibile)
1. É concesso, a favore del soggetto co-organizzatore La Grolla s.c.r.l., società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, un contributo annuo massimo di euro 400.000 per gli anni 2025, 2026 e 2027 per l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni di cui all'articolo 1.
2. Fermo restando l'importo massimo previsto dal comma 1, il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della differenza tra le spese ritenute ammissibili effettivamente sostenute, anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i ricavi eventualmente percepiti dal soggetto co-organizzatore per ciascuna gara, derivanti dalle iscrizioni, da sponsorizzazioni, da altri contributi pubblici e da altre fonti.
(Iniziative agevolabili)
1. Possono essere ammesse al contributo di cui all'articolo 2 le spese relative alle seguenti iniziative:
a) realizzazione di attività promozionali dell'offerta turistica della Valle d'Aosta, del territorio regionale, dei comuni interessati e dell'evento;
b) acquisizione di materiali e di servizi per l'allestimento di infrastrutture strettamente funzionali allo svolgimento delle competizioni di cui all'articolo 1, nonché di installazioni per riprese televisive, team paddock o per altre finalità;
c) acquisto di beni e servizi per attività di comunicazione, di trasporto, di assistenza alle gare, ivi compresa quella sanitaria, di anti doping, di accreditamento, di ospitalità, di animazione e di catering o per altre finalità;
d) acquisto di gadget e abbigliamento;
e) concessione di premi anche in denaro.
(Disposizioni procedimentali)
1. Il contributo di cui all'articolo 2 è concesso, con provvedimento del soggetto responsabile in materia di organizzazione di grandi eventi di interesse turistico, di seguito denominato soggetto competente, previa presentazione da parte del soggetto co-organizzatore di apposita domanda, corredata di una relazione illustrante le spese e le entrate programmate, con il relativo dettagliato preventivo, oltre che dell'eventuale ulteriore documentazione stabilita con la deliberazione di cui all'articolo 5.
2. Alla liquidazione del contributo si provvede a consuntivo, anche in più soluzioni, previa presentazione di una relazione illustrante le spese effettivamente sostenute e i ricavi effettivamente conseguiti, nonché la relativa documentazione giustificativa.
3. Su richiesta del beneficiario, il contributo annuale può essere liquidato a titolo di anticipazione, nei limiti dell'80 per cento delle somme concesse per ciascuna annualità, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.
4. Sono ammesse a contributo, al netto dei ricavi eventualmente conseguiti, le spese sostenute dal soggetto co-organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nei casi in cui le competizioni non abbiano avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque a esso non imputabili, come tali riconosciute con provvedimento del soggetto competente.
5. L'eventuale rigetto della domanda o la revoca del contributo di cui all'articolo 2, nonché la decadenza dallo stesso o la presa d'atto della rinuncia sono disposti, con provvedimento del soggetto competente, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, di mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli, di perdita dei requisiti richiesti dalla presente legge o di mancato rispetto delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5. In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia, il beneficiario è tenuto alla restituzione degli importi ricevuti maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione del beneficio economico e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
(Rinvio)
1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedimentali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e dei ricavi e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 400.000 per l'anno 2025, in euro 400.000 per l'anno 2026 e in euro 400.000 per l'anno 2027.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 400.000, per l'anno 2025, e nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 400.000, per gli anni 2026 e 2027.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
