Legge regionale 28 luglio 2025, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale 28 luglio 2025, n. 21

Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento della competizione di trail running "Monte Rosa Walserwaeg" per gli anni 2025, 2026 e 2027.

(B.U. del 31 luglio 2025, n. 42)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. In considerazione del rilievo turistico-promozionale legato all'organizzazione in Valle d'Aosta di grandi eventi sportivi di particolare rilievo tecnico e internazionale, al fine di promuovere l'immagine della Regione e l'offerta turistica del suo territorio, la presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento della competizione di trail running "Monte Rosa Walserwaeg" per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Art. 2

(Contributo concedibile)

1. É concesso, a favore del soggetto co-organizzatore La Grolla s.c.r.l., società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, un contributo annuo massimo di euro 400.000 per gli anni 2025, 2026 e 2027 per l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni di cui all'articolo 1.

2. Fermo restando l'importo massimo previsto dal comma 1, il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della differenza tra le spese ritenute ammissibili effettivamente sostenute, anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i ricavi eventualmente percepiti dal soggetto co-organizzatore per ciascuna gara, derivanti dalle iscrizioni, da sponsorizzazioni, da altri contributi pubblici e da altre fonti.

Art. 3

(Iniziative agevolabili)

1. Possono essere ammesse al contributo di cui all'articolo 2 le spese relative alle seguenti iniziative:

a) realizzazione di attività promozionali dell'offerta turistica della Valle d'Aosta, del territorio regionale, dei comuni interessati e dell'evento;

b) acquisizione di materiali e di servizi per l'allestimento di infrastrutture strettamente funzionali allo svolgimento delle competizioni di cui all'articolo 1, nonché di installazioni per riprese televisive, team paddock o per altre finalità;

c) acquisto di beni e servizi per attività di comunicazione, di trasporto, di assistenza alle gare, ivi compresa quella sanitaria, di anti doping, di accreditamento, di ospitalità, di animazione e di catering o per altre finalità;

d) acquisto di gadget e abbigliamento;

e) concessione di premi anche in denaro.

Art. 4

(Disposizioni procedimentali)

1. Il contributo di cui all'articolo 2 è concesso, con provvedimento del soggetto responsabile in materia di organizzazione di grandi eventi di interesse turistico, di seguito denominato soggetto competente, previa presentazione da parte del soggetto co-organizzatore di apposita domanda, corredata di una relazione illustrante le spese e le entrate programmate, con il relativo dettagliato preventivo, oltre che dell'eventuale ulteriore documentazione stabilita con la deliberazione di cui all'articolo 5.

2. Alla liquidazione del contributo si provvede a consuntivo, anche in più soluzioni, previa presentazione di una relazione illustrante le spese effettivamente sostenute e i ricavi effettivamente conseguiti, nonché la relativa documentazione giustificativa.

3. Su richiesta del beneficiario, il contributo annuale può essere liquidato a titolo di anticipazione, nei limiti dell'80 per cento delle somme concesse per ciascuna annualità, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.

4. Sono ammesse a contributo, al netto dei ricavi eventualmente conseguiti, le spese sostenute dal soggetto co-organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nei casi in cui le competizioni non abbiano avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque a esso non imputabili, come tali riconosciute con provvedimento del soggetto competente.

5. L'eventuale rigetto della domanda o la revoca del contributo di cui all'articolo 2, nonché la decadenza dallo stesso o la presa d'atto della rinuncia sono disposti, con provvedimento del soggetto competente, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, di mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli, di perdita dei requisiti richiesti dalla presente legge o di mancato rispetto delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5. In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia, il beneficiario è tenuto alla restituzione degli importi ricevuti maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione del beneficio economico e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Art. 5

(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedimentali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e dei ricavi e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 400.000 per l'anno 2025, in euro 400.000 per l'anno 2026 e in euro 400.000 per l'anno 2027.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 400.000, per l'anno 2025, e nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 400.000, per gli anni 2026 e 2027.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.