Legge regionale 15 luglio 2025, n. 20 - Testo storico

Legge regionale 15 luglio 2025, n. 20

Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2025. Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027.

(BU del 18 luglio 2025, n. 38)

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2025

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1 - (Aggiornamento dei residui)

Art. 2 - (Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del fondo crediti di dubbia esigibilità)

Art. 3 - (Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2024)

Art. 4 - (Equilibri di bilancio)

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024

CAPO I

FINANZA LOCALE. INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Art. 5 - (Rideterminazione delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2025)

Art. 6 - (Contributi agli investimenti agli enti locali per interventi di edilizia scolastica)

Art. 7 - (Contributo straordinario al Comune di Courmayeur per la realizzazione della nuova sede del Liceo linguistico e del complesso scolastico studentato)

Art. 8 - (Contributo straordinario al Comune di Donnas per le varianti ai lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Grand-Vert)

Art. 9 - (Contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin per la progettazione di un'innovativa struttura scolastica con valenza sportiva e legata al mondo della montagna)

Art. 10 - (Contributo straordinario al Comune di Gressoney-Saint-Jean per la realizzazione di un parcheggio pubblico, a servizio degli utenti del Castel Savoia)

Art. 11 - (Contributo straordinario al Comune di Fontainemore per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio del centro storico)

Art. 12 - (Contributo straordinario all'ARER per la realizzazione di interventi di adeguamento e riqualificazione su alloggi sfitti da rendere assegnabili nell'ambito dei bandi di edilizia residenziale pubblica)

Art. 13 - (Interventi di finanza locale volti alla riduzione del rischio idrogeologico)

Art. 14 - (Contributo straordinario ai Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Brusson per la realizzazione del collegamento intervallivo attraverso il Col Ranzola).

Art. 15 - (Interventi nel settore acquedottistico per l'ottimizzazione della risorsa idrica)

Art. 16 - (Interventi nel settore selvicolturale)

Art. 17 - (Contributo straordinario al Comune di Rhêmes-Notre-Dame per l'acquisto di un alpeggio nel vallone dell'Entrelor)

Art. 18 - (Contributo straordinario al Comune di Gressoney-La-Trinité per il finanziamento di una postazione in realtà virtuale)

Art. 19 - (Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'intermodalità nei trasporti)

Art. 20 - (Contributi agli enti locali per la realizzazione di aree di sosta e di interventi in ambito di viabilità)

Art. 21 - (Contributi straordinari al Comune di Aosta per interventi di investimento)

Art. 22 - (Disposizioni in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità)

Art. 23 - (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e disabili di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80)

Art. 24 - (Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità)

CAPO II

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI ISTRUZIONE

Art. 25 - (Finanziamento di interventi di investimento prioritari su edifici scolastici di proprietà regionale)

Art. 26 - (Attribuzione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di assegnazioni straordinarie finalizzate alla realizzazione di laboratori professionalizzanti)

Art. 27 - (Realizzazione dello studentato annesso al polo scolastico di Verrès)

Art. 28 - (Finanziamento straordinario all'Institut Agricole Régional per la realizzazione di manutenzioni straordinarie presso la propria sede)

CAPO III

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 29 - (Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale)

Art. 30 - (Contributi per il restauro del patrimonio architettonico e storico artistico)

Art. 31 - (Finanziamento di interventi di investimento su beni non di proprietà regionale)

Art. 32 - (Interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Splendor di Aosta)

Art. 33 - (Finanziamento per l'acquisizione di opere d'arte)

Art. 34 - (Trasferimento straordinario al Comune di Saint-Nicolas per la manutenzione straordinaria del Centre d'études francoprovençales "René Willien")

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DEGLI IMPIANTI A FUNE

Art. 35 - (Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive regionali o di interesse regionale)

Art. 36 - (Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune)

Art. 37 - (Interventi di mitigazione dei rischi di scioglimento del permafrost presso il complesso funiviario Skyway)

CAPO V

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Art. 38 - (Interventi regionali volti alla riduzione del rischio idrogeologico)

Art. 39 - (Interventi di potenziamento e ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile)

Art. 40 - (Interventi nel settore difesa del suolo)

Art. 41 - (Finanziamento di interventi di investimento nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali e della difesa del suolo a seguito dell'evento calamitoso di giugno 2024)

CAPO VI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 42 - (Interventi per il monitoraggio delle risorse idriche)

Art. 43 - (Interventi nel settore acquedottistico per l'ottimizzazione della risorsa idrica)

Art. 44 - (Interventi per il funzionamento del Corpo Forestale della Valle d'Aosta)

Art. 45 - (Interventi di investimento nell'ambito del Programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)

Art. 46 - (Interventi di investimento su aree verdi di proprietà regionale)

Art. 47 - (Trasferimento straordinario all'ente gestore del parco naturale Mont Avic)

Art. 48 - (Interventi di investimento per il Museo regionale di Scienze naturali "Efisio Noussan")

Art. 49 - (Disposizioni in materia di mobilità sostenibile)

CAPO VII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI TRASPORTI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Art. 50 - (Interventi prioritari sulla rete viaria regionale)

Art. 51 - (Finanziamento per la realizzazione di rotatorie lungo la strada statale n. 26)

Art. 52 - (Realizzazione di interventi connessi alla messa in sicurezza di ponti sensibili in tema di atti anticonservativi nei Comuni di Châtillon e Introd)

CAPO VIII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO

Art. 53 - (Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti)

Art. 54 - (Contributo all'Azienda USL per la compartecipazione alle spese in conto capitale per la realizzazione della nuova sede del centro traumatologico sito nel Comune di La Thuile)

Art. 55 - (Contributo straordinario all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta)

Art. 56 - (Implementazione della centrale operativa del numero europeo armonizzato e altri investimenti per il potenziamento dell'assistenza territoriale)

CAPO IX

INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 57 - (Finanziamento dei Fondi di rotazione)

Art. 58 - (Disposizioni in materia di sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

Art. 59 - (Interventi per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive nel Comune di Verrès)

Art. 60 - (Contributi agli investimenti in ambito industriale)

Art. 61 - (Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi)

Art. 62 - (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

CAPO X

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 63 - (Rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

Art. 64 - (Acquisto di attrezzature per i laboratori del settore agroalimentare)

Art. 65 - (Finanziamento di una condotta irrigua al servizio di consorzi di miglioramento fondiario operanti nei Comuni di Villeneuve, Saint-Pierre e Sarre)

CAPO XI

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 66 - (Disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16)

Art. 67 - (Finanziamento di interventi su beni di proprietà regionale)

Art. 68 - (Fondi speciali)

Art. 69 - (Fondi di riserva)

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE

CAPO I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 70 - (Variazioni di parte entrata)

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 71 - (Disposizioni in materia di istruzione universitaria)

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE, AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - (Disposizioni per l'attuazione del progetto PNRR del Comune di Arvier)

Art. 73 - (Interventi in materia di promozione dello sviluppo economico, della ricerca e dell'innovazione. Acquisto di partecipazione in Bio4Dreams S.p.A.)

Art. 74 - (Disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

Art. 75 - (Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 2025, n. 11)

CAPO II

AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA, VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 - (Aggiornamento delle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

Art. 77 - (Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

Art. 78 - (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

Art. 79 - (Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici)

Art. 80 - (Allegati)

Art. 81 - (Dichiarazione d'urgenza)

TITOLO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2025

CAPO I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1

(Aggiornamento dei residui)

1. I dati presunti relativi ai residui attivi e passivi, approvati nel bilancio di previsione finanziario 2025/2027 di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 30 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.

2. L'ammontare dei residui attivi è rideterminato in euro 539.083.071,20.

3. L'ammontare dei residui passivi è rideterminato in euro 212.073.776,39.

Art. 2

(Aggiornamento del fondo iniziale di cassa e del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Il fondo iniziale di cassa presunto al 1° gennaio 2025, determinato in euro 925.000.000 nel bilancio di previsione finanziario 2025/2027 approvato ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 30/2024, è aumentato di euro 7.831.070,37, in conformità al fondo cassa risultante alla chiusura dell'esercizio 2024 pari a euro 932.831.070,37.

2. La maggiore disponibilità di cassa di euro 7.831.070,37 per l'anno 2025 è iscritta nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 a incremento del fondo di riserva di cassa iscritto nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), come indicato nell'allegato C.

3. A seguito delle risultanze della verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, l'importo accantonato nel bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 pari a euro 5.459.608,69 per l'anno 2025 è ridotto di euro 517.602,07, conseguentemente allo stesso bilancio è disposta la seguente variazione compensata in parte spesa come riepilogata nell'allegato B:

a) riduzione di euro 517.602,07 per l'anno 2025 della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 02 (Fondo crediti di dubbia esigibilità), di cui euro 516.303,63 sul Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 1.298,44 sul Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) incremento di euro 517.602,07 per l'anno 2025 della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva), Titolo 1 (Spese correnti).

Art. 3

(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2024)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024, approvato con il rendiconto generale dell'esercizio 2024, è quantificato in euro 479.153.739,36.

2. L'ammontare relativo alle quote vincolate da applicare alla competenza 2025 è pari a euro 75.726.995,68. La parte accantonata del risultato di amministrazione è pari a euro 126.117.893,46, di cui:

a) euro 17.472.018,16 per il Fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) euro 5.454.531,63 per la copertura di residui perenti;

c) euro 10.045.855,98 per il Fondo perdite società partecipate;

d) euro 8.220.593,62 per il Fondo contenzioso;

e) euro 84.924.894,07 per altri accantonamenti.

3. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2024 è determinata in euro 277.308.850,22, che, con la presente legge, sono applicati alla competenza 2025 del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027.

Art. 4

(Equilibri di bilancio)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42), e dal principio della competenza finanziaria n. 16 di cui all'allegato 1 del medesimo decreto legislativo, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, sono rispettati gli equilibri di bilancio per la gestione di competenza per ciascuna delle annualità del bilancio 2025/2027 e per la gestione di cassa per l'anno 2025, come risulta rispettivamente dall'allegato I e dall'allegato J.

TITOLO II

INTERVENTI FINANZIATI CON L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024

CAPO I

FINANZA LOCALE. INTERVENTI DI INVESTIMENTO

Art. 5

(Rideterminazione delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2025)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), l'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), è incrementato, per l'anno 2025, di euro 64.067.092,75, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati negli importi indicati nell'allegato O.

2. L'incremento complessivo delle risorse finanziarie di finanza locale, per euro 64.067.092,75, è destinato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per il triennio 2025/2027:

a) per euro 1.352.092,75 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 8 e 9;

b) per euro 17.150.000 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 6 e 7;

c) per euro 3.600.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 10 e 11;

d) per euro 2.000.000 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall' articolo 12;

e) per euro 6.300.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 13 e 14;

f) per euro 9.700.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 15;

g) per euro 1.620.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 16, 17 e 18;

h) per euro 500.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 19;

i) per euro 7.495.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a) e b);

j) per euro 100.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 22;

k) per euro 7.000.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dagli articoli 21, comma 1, lettera c), e 23;

l) per euro 7.250.000 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale) in relazione agli interventi autorizzati dall'articolo 24.

Art. 6

(Contributi agli investimenti agli enti locali per interventi di edilizia scolastica)

1. Per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della l.r. 29/2024, relativa agli interventi finanziari a favore degli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati a interventi di edilizia scolastica di competenza dei medesimi enti, è incrementata di euro 7.150.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 7

(Contributo straordinario al Comune di Courmayeur per la realizzazione della nuova sede del Liceo linguistico e del complesso scolastico studentato)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Courmayeur, in deroga alla l.r. 48/1995, per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede del "Liceo linguistico Courmayeur - realizzazione di un complesso scolastico studentato", per un importo massimo di euro 10.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 8

(Contributo straordinario al Comune di Donnas per le varianti ai lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Grand-Vert)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Donnas, in deroga alla l.r. 48/1995, per l'esecuzione delle varianti relative ai lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Grand-Vert, per un importo massimo di euro 852.092,75.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 9

(Contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin per la progettazione di un'innovativa struttura scolastica con valenza sportiva e legata al mondo della montagna)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin, in deroga alla l.r. 48/1995, per l'affidamento del servizio di redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), relativo alla realizzazione di una struttura di scuola secondaria di primo e di secondo grado innovativa con valenza sportiva e legata al mondo della montagna, per un importo massimo di euro 500.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024 come meglio esplicitato nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 10

(Contributo straordinario al Comune di Gressoney-Saint-Jean per la realizzazione di un parcheggio pubblico, a servizio degli utenti del Castel Savoia)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Gressoney-Saint-Jean, in deroga alla l.r. 48/1995, per la realizzazione di un parcheggio pubblico, a servizio degli utenti del Castel Savoia, per un importo massimo di euro 1.900.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 11

(Contributo straordinario al Comune di Fontainemore per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio del centro storico)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Fontainemore, in deroga alla l.r. 48/1995, finalizzato al recupero del complesso delle case Clos nel borgo di Boure de Gris, per un importo massimo di euro 1.700.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Fontainemore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 12

(Contributo straordinario all'ARER per la realizzazione di interventi di adeguamento e riqualificazione su alloggi sfitti da rendere assegnabili nell'ambito dei bandi di edilizia residenziale pubblica)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede all'Agenzia regionale edilizia residenziale (ARER), in deroga alla l.r. 48/1995, nell'ambito degli interventi di adeguamento e riqualificazione su alloggi di edilizia residenziale pubblica, attualmente sfitti e da rendere assegnabili, al fine di dare copertura finanziaria alle risorse necessarie per la sottoscrizione di accordi quadro, finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui sopra, un contributo straordinario per un importo massimo di euro 2.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico alla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare), Titolo 2 (Spese di investimento), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024 come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 13

(Interventi di finanza locale volti alla riduzione del rischio idrogeologico)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede, nell'ambito della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), contributi a favore degli enti locali, al fine di garantire la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico a seguito di eventi calamitosi, specificamente finalizzati, in deroga alla l.r. 48/1995, ai lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del torrente Arpy nel Comune di Morgex e di sistemazione della viabilità alternativa e di sistemazione idraulica del torrente Evançon nel Comune di Ayas, per un importo massimo di euro 2.800.000.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono erogati con i criteri e le modalità di cui alla l.r. 5/2001.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 14

(Contributo straordinario ai Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Brusson per la realizzazione del collegamento intervallivo attraverso il Col Ranzola).

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario ai Comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Brusson, in deroga alla l.r. 48/1995, per la realizzazione di una viabilità di collegamento intervallivo tra i Comuni stessi attraverso il Col Ranzola, per un importo complessivo massimo di euro 3.500.000.

2. Con riferimento agli interventi di cui al comma 1, sono ammesse al contributo straordinario:

a) le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, l'assistenza, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, il collaudo, nonché le spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili per la realizzazione dei lavori;

b) le spese per la realizzazione dei lavori;

c) le spese per le eventuali modifiche dei contratti in corso di esecuzione, di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), unicamente nei limiti dell'importo di cui comma 1.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è liquidato al Comune che sostiene gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi, dalla struttura regionale competente in materia di programmazione, risorse idriche e territorio, entro i limiti dell'importo di cui al comma 1, previa presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione tecnica e finanziaria relativa alle diverse fasi progettuali e realizzative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, con le seguenti modalità:

a) per le spese di cui alle lettere a) e c) del comma 2, su presentazione di idonea documentazione;

b) per le spese di cui alla lettera b) del comma 2, con le seguenti modalità:

1) il 10 per cento dell'importo delle opere, comprensivo degli oneri IVA, dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

2) il 45 per cento dell'importo delle opere, comprensivo degli oneri IVA e al netto del ribasso d'asta, ad avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori;

3) il 40 per cento dell'importo delle opere, comprensivo degli oneri IVA e al netto del ribasso d'asta, al raggiungimento del 50 per cento dei lavori;

4) il saldo, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, da adottare previo parere del CPEL, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione del presente articolo, comprese la documentazione tecnica e finanziaria da allegare all'istanza, di cui al comma 3, le modalità di rendicontazione delle spese nonché la restituzione di eventuali economie finali alla Regione.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 15

(Interventi nel settore acquedottistico per l'ottimizzazione della risorsa idrica)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede contributi agli investimenti a favore del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), in qualità di Ente di governo d'ambito (EGA) per l'intera Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), in deroga alla l.r. 48/1995:

a) per un importo di euro 6.500.000, per il completamento del collegamento al depuratore Donnas - Hône - Bard dei collettori dei Comuni di Bard, Hône, Donnas, Pont-Saint-Martin e Perloz;

b) per un importo di euro 3.200.000, per finanziare, al fine di ottimizzare i processi volti alla gestione della risorsa idrica, un piano di interventi destinato alla promozione della qualità del servizio idrico integrato.

2. Il BIM, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della verifica da parte della Regione della congruità degli interventi di cui al comma 1 con le finalità stabilite al medesimo comma 1:

a) trasmette il progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di cui al comma 1, lettera a), alla Struttura regionale competente in materia di risorse idriche;

b) predispone, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1, lettera b), un apposito programma con le linee di intervento da trasmettere alla Struttura regionale competente in materia di risorse idriche.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL, è approvata una convenzione tra la Regione e il BIM per la definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1.

4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 9.700.000, per l'anno 2025, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 16

(Interventi nel settore selvicolturale)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 1° febbraio 2010, n. 3 (Disciplina degli aiuti regionali in materia di foreste), la Regione autorizza la maggiore spesa di euro 270.000 per l'intervento di realizzazione di un tratto di pista forestale lungo il Ru Herbal nel Comune di Challand-Saint-Anselme, in deroga alla l.r. 48/1995.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 17

(Contributo straordinario al Comune di Rhêmes-Notre-Dame per l'acquisto di un alpeggio nel vallone dell'Entrelor)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Rhêmes-Notre-Dame, in deroga alla l.r. 48/1995, di euro 1.200.000, finalizzato all'acquisto di un alpeggio nel vallone dell'Entrelor.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Rhêmes-Notre-Dame, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 18

(Contributo straordinario al Comune di Gressoney-La-Trinité per il finanziamento di una postazione in realtà virtuale)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario a favore del Comune di Gressoney-La-Trinité, in deroga alla l.r. 48/1995, per l'allestimento di una postazione informativa virtuale dedicata alla marmotta del Lyskamm, installata stabilmente presso i locali comunali per un importo di euro 150.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Gressoney-La-Trinité, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 19

(Contributi per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento dell'intermodalità nei trasporti)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è autorizzata, per l'anno 2025, una maggiore spesa di euro 500.000 finalizzata all'erogazione di contributi agli enti locali per la realizzazione degli interventi necessari al miglioramento dell'intermodalità tra le diverse tipologie di trasporto anche attraverso l'ampliamento e il potenziamento dei parcheggi di scambio.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 20

(Contributi agli enti locali per la realizzazione di aree di sosta e di interventi in ambito di viabilità )

1. Per l'anno 2025, nell'ambito degli interventi per l'implementazione della sicurezza stradale lungo la rete di viabilità regionale, la Regione concede contributi ai seguenti Comuni per la realizzazione dei seguenti interventi in deroga alla l.r. 48/1995:

a) al Comune di Gressoney-Saint-Jean per la realizzazione di aree di sosta in località "Villa Margherita" per un importo di euro 440.000;

b) al Comune di Torgnon per la realizzazione di aree di sosta lungo la strada regionale n. 42 del Colle San Pantaleone per un importo di euro 410.000;

c) al Comune di Saint-Nicolas (in corrispondenza della frazione Ravoise) per la realizzazione di aree di sosta lungo la strada regionale n. 41 per un importo di euro 375.000;

d) al Comune di Saint-Pierre per la realizzazione di una passerella pedonale finalizzata al miglioramento dell'accessibilità di raccordo tra il Museo regionale di Scienze naturali "E. Noussan" e le aree di sosta limitrofe per un importo di euro 400.000;

e) al Comune di Fénis per la realizzazione di lavori per la risoluzione del restringimento sulla strada dell'Envers in località Miserègne per un importo di euro 900.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo ai Comuni interessati, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario aggiuntivo al Comune di Fénis, in deroga alla l.r. 48/1995, per la realizzazione del collegamento ciclopedonale con passerella sulla Dora Baltea di cui all'articolo 13 della legge regionale 12 giugno 2024 n. 7 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026), per un importo di euro 220.000.

4. L'onere derivante dal presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 2.745.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 21

(Contributi straordinari al Comune di Aosta per interventi di investimento)

1. Per l'anno 2025, la Regione concede contributi straordinari al Comune di Aosta, in deroga alla l.r. 48/1995, per la realizzazione dei seguenti interventi:

a) l'esecuzione dei lavori di pavimentazione della rete viaria di proprietà, riconoscendone l'interesse inter-comunale e regionale, per un importo massimo di euro 2.250.000;

b) l'esecuzione dei lavori riguardanti la riqualificazione di via Sant'Orso e piazzetta della collegiata dei Santi Pietro e Orso, riconoscendone l'interesse storico e la valenza regionale del sito, per un importo massimo di euro 2.500.000;

c) il completamento della struttura per persone anziane non autosufficienti e del poliambulatorio sanitario di via Brocherel, per un importo massimo di euro 5.000.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1, nonché ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Aosta, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.

3. L'onere derivante dal presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in complessivi euro 9.750.000 nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), di cui 4.750.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), e euro 5.000.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani).

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 22

(Disposizioni in materia di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità)

1. Al fine di garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per l'anno 2025, è autorizzata una maggiore spesa ai sensi della legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 (Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità), di euro 100.000 per l'erogazione di contributi finalizzati all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensopercettive di edifici e luoghi privati aperti al pubblico.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 23

(Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e disabili di cui alla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi finanziari a favore degli enti locali, previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate), è incrementata per l'anno 2025 di euro 2.000.000 per l'acquisto e la fornitura di arredi e attrezzature, la progettazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 03 (Interventi per gli anziani), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 24

(Interventi a favore degli enti locali per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è incrementata, per l'anno 2025, per un importo complessivo di euro 6.300.000, di cui euro 175.000 per il Comune di Aosta, euro 125.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2.000 abitanti, euro 100.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1.000 abitanti e inferiore ai 2.000 abitanti, euro 75.000 per i comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1.000 abitanti ed euro 50.000 per i comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel comune al 31 dicembre 2023.

2. Per l'anno 2025, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, la Regione è autorizzata ad effettuare a favore di ogni Unité des Communes valdôtaines un trasferimento finanziario con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 di euro 75.000, per complessivi euro 600.000, per il finanziamento delle spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità.

3. Le modalità di liquidazione dei contributi di cui al comma 2 e di verifica sull'utilizzo delle risorse, da effettuarsi da parte della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e viabilità, sono le medesime già previste con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del CPEL, per gli interventi di cui al comma 1.

4. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario ai Comuni di Challand-Saint-Anselme e di Emarèse, in deroga alla l.r. 48/1995, per un importo rispettivamente di euro 125.000 e di euro 225.000, per complessivi euro 350.000, per contribuire alle spese connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), finalizzati a garantire il regolare svolgimento di una tappa del Giro d'Italia 2025.

5. La liquidazione delle risorse di cui al comma 4 è disposta in un'unica soluzione entro il 30 agosto 2025, previa rendicontazione delle spese sostenute.

6. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 7.250.000 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO II

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI ISTRUZIONE

Art. 25

(Finanziamento di interventi di investimento prioritari su edifici scolastici di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2025, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) la realizzazione del secondo lotto di lavori di consolidamento di alcuni solai ammalorati e di relativi adeguamenti impiantistici presso la sede dell'Institut Agricole Régional di Loc. La Rochère in Aosta, per un importo di euro 200.000;

b) la realizzazione di maggiori lavori di consolidamento delle murature e di ripristino delle superfici degli edifici dell'École Hôtelière de la Vallée d'Aoste sita in Rue de la Gare in Châtillon, emersi a seguito degli approfondimenti effettuati in fase di sviluppo della progettazione, per un importo di euro 150.000;

c) adeguamenti impiantistici e strutturali della costruenda scuola prefabbricata definitiva in Loc. Clapeyas-Fleuran in Issogne, necessari a seguito di disposizioni normative subentrate successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, per un importo di euro 800.000;

d) il rifacimento totale dell'impianto di rilevazione antincendio, completo di centralina, rilevatori e cablaggi, dell'edificio scolastico sito in Via Chambéry in Aosta, per un importo di euro 250.000;

e) maggiori oneri relativi alla realizzazione di una nuova palestra scolastica a uso delle scuole secondarie di secondo grado in Via Dalla Chiesa in Aosta, emersi nel corso della definizione dell'accordo di programma con il Comune di Aosta, per un importo di euro 300.000;

f) l'adeguamento agli obblighi di legge dell'edificio scolastico sito in Via Torino in Aosta, per un importo di euro 600.000, necessario per l'approfondimento delle indagini ambientali e geologiche nonché per l'affidamento dei servizi di verifica delle progettazioni e di supporto al RUP nelle fasi di progettazione;

g) la ristrutturazione dell'edificio scolastico sito in Via Festaz in Aosta per i maggiori costi, legati all'adeguamento dei prezzi e ai lavori edili e impiantistici necessari in ragione dell'incremento della superficie dell'edificio, emersi nel corso degli approfondimenti effettuati in fase di sviluppo della progettazione, per un importo di euro 1.800.000;

h) la realizzazione della nuova sede dell'Institut Agricole Régional, in Via Bich in Aosta, per un importo di euro 4.700.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in complessivi euro 8.800.000, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A, ed è suddiviso come segue:

a) euro 8.000.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) euro 800.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia Scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 26

(Attribuzione alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di assegnazioni straordinarie finalizzate alla realizzazione di laboratori professionalizzanti)

1. Per l'anno 2025, la Regione promuove e sostiene l'istruzione tecnico-professionale attraverso azioni finalizzate ad aumentare la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti, anche in chiave digitale.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, è determinato per l'anno 2025 in euro 35.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nella tabella di cui all'allegato A.

Art. 27

(Realizzazione dello studentato annesso al polo scolastico di Verrès)

1. Per la realizzazione di uno studentato annesso al polo scolastico unico di istruzione secondaria di secondo grado nel Comune di Verrès, è autorizzata, per l'anno 2025, una maggiore spesa di euro 200.000 per maggiori oneri necessari alla bonifica dell'area oggetto dell'intervento.

2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 28

(Finanziamento straordinario all'Institut Agricole Régional per la realizzazione di manutenzioni straordinarie presso la propria sede)

1. Per l'anno 2025, la Regione autorizza la Fondazione Institut Agricole Régional di Aosta, istituita con legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), a effettuare i seguenti interventi di investimento, con oneri a carico della Regione, nella misura massima indicata:

a) il restauro conservativo dell'immobile denominato "Padiglione delle vigne" sito in Aosta, Regione Pallin, per un importo di euro 300.000;

b) la manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà regionale e ceduto in comodato d'uso gratuito alla Fondazione per le finalità istituzionali per un importo di euro 1.100.000.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere anticipate alla Fondazione per la realizzazione degli interventi fino al 90 per cento dell'importo stimato degli interventi previa richiesta della Fondazione stessa. Alla liquidazione della restante parte della spesa si provvede, al termine dei lavori, a seguito di presentazione di una relazione conclusiva sulle spese sostenute, certificata dal proprio organo di revisione.

3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di trasferimento di cui al presente articolo e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo alla Fondazione Institut Agricole Régional di Aosta.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.400.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 04 (Diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO III

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 29

(Finanziamento di interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2025, sono autorizzati i seguenti interventi di investimento su beni di interesse storico di proprietà regionale:

a) la realizzazione del riallestimento complessivo del Museo archeologico regionale (MAR), per un importo di euro 615.000;

b) l'acquisizione di attrezzature e arredi per i castelli e il Megamuseo per un importo di euro 120.000;

c) l'acquisto di mobili e arredi per Palazzo Roncas in Aosta, per un importo di euro 70.000;

d) la manutenzione straordinaria dell'illuminazione interna del Castello di Issogne, per un importo di euro 300.000;

e) la realizzazione di una nuova illuminazione esterna del percorso di accesso di Castel Savoia in Gressoney-Saint-Jean, per un importo di euro 300.000;

f) la progettazione del restauro di un ulteriore tratto della cinta muraria romana della Città di Aosta, per un importo di euro 80.000.

2. Per l'anno 2025, è autorizzato un trasferimento straordinario all'Associazione Forte di Bard per gli interventi, a cura della medesima Associazione, di manutenzione straordinaria finalizzati alla riduzione del consumo di energia elettrica del Forte, a garantirne un accesso sicuro e al ripristino della scala di pietra del sentiero esistente, per un importo massimo di euro 470.000.

3. Al fine della conservazione del patrimonio monumentale architettonico, archeologico e storico artistico, per l'anno 2025, è autorizzata una maggiore spesa di euro 60.000, per l'acquisto di una nuova strumentazione per il laboratorio di analisi scientifiche della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, complessivamente in euro 2.015.000, a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 30

(Contributi per il restauro del patrimonio architettonico e storico artistico)

1. Al fine di promuovere la conservazione del patrimonio architettonico e storico-artistico presente nel territorio regionale, il finanziamento della legge regionale 10 maggio 1993, n. 27 (Concessione di contributi per il restauro e conservazione del patrimonio edilizio artistico, storico ed ambientale), è incrementato per l'anno 2025 di euro 1.020.000, di cui:

a) 100.000 euro per finanziare contributi ad amministrazioni locali;

b) 350.000 euro per finanziare contributi a enti e istituzioni ecclesiastiche;

c) 570.000 euro per finanziare contributi a soggetti privati.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 1.020.000, per l'anno 2025, fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 31

(Finanziamento di interventi di investimento su beni non di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2025, è autorizzata la spesa per un intervento di manutenzione straordinaria presso la Chiesa e la cripta di Saint-Léger, di proprietà della parrocchia di Cristo Re, nel Comune di Aymavilles per un importo di euro 120.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 32

(Interventi di manutenzione straordinaria del Teatro Splendor di Aosta)

1. Per l'anno 2025, è autorizzata la spesa per la realizzazione di interventi manutentivi e migliorativi degli apparati scenotecnici del Teatro Splendor di Aosta e per l'acquisto di arredi, per un importo di euro 215.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 33

(Finanziamento per l'acquisizione di opere d'arte)

1. Per l'anno 2025, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta.), la spesa per l'acquisto di una collezione privata di ventitré opere di Italo Mus e di opere d'arte contemporanea per l'allestimento del castello Gamba.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 200.000, a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 34

(Trasferimento straordinario al Comune di Saint-Nicolas per la manutenzione straordinaria del Centre d'études francoprovençales "René Willien")

1. Per l'anno 2025, è autorizzata una maggiore spesa per il trasferimento straordinario di euro 100.000 al Comune di Saint-Nicolas, per la manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà regionale adibito a sede del Centre d'études francoprovençales "René Willien".

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO IV

INTERVENTI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DEGLI IMPIANTI A FUNE

Art. 35

(Finanziamento di interventi di investimento su infrastrutture sportive regionali o di interesse regionale)

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 29 giugno 2007, n. 16 (Nuove disposizioni per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale. Modificazioni di leggi regionali in materia di turismo e trasporti), è autorizzata la maggiore spesa di euro 200.000, per l'anno 2025, per il finanziamento delle opere di sistemazione post collaudo del centro per il tiro a volo nel Comune di Châtillon, infrastruttura sportiva classificata di interesse regionale, a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Il contributo previsto per gli investimenti degli enti locali per la manutenzione straordinaria e per l'adeguamento delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi, di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 16/2007, è incrementato per l'anno 2025 di euro 5.900.000 sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di garantire il finanziamento delle ulteriori richieste pervenute.

3. Per il contributo previsto per gli investimenti degli enti locali per la realizzazione delle infrastrutture ricreativo-sportive di interesse regionale di proprietà degli stessi, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della l.r. 16/2007, è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di euro 2.500.000 sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), al fine di garantire il finanziamento delle richieste pervenute.

4. Per gli interventi di consolidamento strutturale e di efficientamento energetico della piscina regionale di Verrès, è autorizzata per l'anno 2025 la maggiore spesa di euro 2.000.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

5. Per la realizzazione di infrastrutture a servizio dei campi dedicati agli sport tradizionali nel Comune di Brissogne è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 70.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 10.670.000, per l'anno 2025, e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 36

(Disposizioni relative al finanziamento del settore impianti a fune)

1. Al fine di soddisfare le necessità di investimento nei settori degli impianti a fune e dello sci di fondo, relative, tra l'altro, all'ammodernamento di impianti strategici e al potenziamento di sistemi di innevamento, e in relazione all'eccezionale aumento dei costi, le autorizzazioni di spesa delle seguenti leggi regionali recanti finanziamenti al settore degli impianti a fune sono incrementate per l'anno 2025 per gli importi di seguito indicati:

a) legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio): euro 6.160.000 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), di cui 5.300.000 per le Società partecipate e 860.000 per i Comuni;

b) legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 (Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio)): euro 42.840.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per le società partecipate;

c) legge regionale 18 aprile 2008, n. 18 (Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico): euro 1.000.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale), per i Comuni.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 50.000.000, per l'anno 2025, e ripartito tra le missioni e programmi indicati nei precedenti commi, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 37

(Interventi di mitigazione dei rischi di scioglimento del permafrost presso il complesso funiviario Skyway)

1. Per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati a mitigare i rischi derivanti dallo scioglimento del permafrost nei luoghi adiacenti alle strutture del complesso funiviario Pontal d'Entrèves - Punta Helbronner, denominato "Skyway", è autorizzato per l'anno 2025 un trasferimento straordinario al concessionario del predetto complesso funiviario di euro 1.500.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO V

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Art. 38

(Interventi regionali volti alla riduzione del rischio idrogeologico)

1. Al fine di garantire la copertura economica degli interventi eseguiti in regime di somma urgenza, tra cui anche quelli necessari alla riduzione del rischio idrogeologico a seguito dell'evento alluvionale del 16 e 17 aprile 2025, è autorizzata, per l'anno 2025, una spesa di euro 6.900.000, ai sensi della l.r. 5/2001.

2. Nell'ambito delle finalità di cui alla l.r. 5/2001 è autorizzata, per l'anno 2025, una maggiore spesa di euro 5.500 per la concessione di contributi agli investimenti a favore di imprese operanti nel settore agricolo per interventi relativi al superamento dell'emergenza conseguente a eventi calamitosi.

3. Nell'ambito delle finalità della l.r. 5/2001, per l'anno 2025, sono autorizzate maggiori spese per euro 598.000, finalizzate alla realizzazione dei seguenti interventi di protezione civile:

a) l'acquisizione di attrezzature varie per l'ammodernamento e l'implementazione delle dotazioni della colonna mobile regionale, per euro 230.000;

b) l'acquisizione di strumentazione e attrezzature per la posa di stazioni idrometriche nella valle di Cogne, per euro 28.000;

c) l'acquisizione di strumentazione a supporto del sistema regionale di monitoraggio e di gestione rischio idrogeologico, per euro 40.000;

d) la realizzazione del sistema di sfioro del lago di Lod, nel Comune di Chamois, finalizzato a eliminare l'attuale impianto di evacuazione delle acque mediante pompaggio, per euro 300.000.

4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente in euro 7.503.500 per l'anno 2025, fa carico sul Titolo 2 (Spese in conto capitale) a valere sulla:

a) Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), relativamente agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per euro 6.905.500;

b) Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di Protezione Civile), relativamente agli interventi di cui al comma 3, lettere a), b) e c) per euro 298.000;

c) Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), relativamente agli interventi di cui al comma 3, lettera d) per euro 300.000.

5. L'onere di cui al comma 4 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 39

(Interventi di potenziamento e ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile)

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 5 settembre 1991, n. 54 (Finanziamento dell'intervento di potenziamento ed ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di Protezione Civile, istituito con legge regionale 24 agosto 1982, n. 42, nonché delle spese di organizzazione e manutenzione della rete medesima), per l'anno 2025, sono autorizzate maggiori spese per euro 4.250.000, finalizzate ai seguenti interventi:

a) la realizzazione di una nuova rete di radiocomunicazioni denominata TETRA, per euro 4.200.000;

b) l'acquisizione di nuovi apparati terminali mobili per l'implemento delle dotazioni della rete regionale di radiocomunicazioni sfruttando la nuova tecnologia Digital Mobile Radio (DMR), per euro 50.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 11 (Soccorso Civile), Programma 01 (Sistema di Protezione Civile), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 40

(Interventi nel settore difesa del suolo)

1. Per l'anno 2025, nell'ambito delle opere previste dalla legge regionale 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), è autorizzato il seguente programma straordinario di interventi finalizzati alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe nonché alla regimazione delle aste torrentizie:

a) l'intervento di consolidamento strutturale del Ru Neuf nell'attraversamento della strada regionale n. 47 in località Glassier, nel Comune di Aymavilles, per un importo di euro 150.000;

b) la messa in sicurezza della viabilità vicinale denominata "Sentiero n. 8" tra Cignana e Liortère, nel Comune di Valtournenche, per un importo di euro 2.500.000.

2. Per l'anno 2025, nell'ambito degli interventi previsti dalla l.r. 67/1992, è autorizzato uno stanziamento di euro 1.800.000 per il finanziamento di interventi in somma urgenza che si dovessero rendere necessari in corso d'anno nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali e della difesa del suolo, finalizzati alla protezione del territorio da frane, alluvioni e valanghe, nonché alla regimazione delle aste torrentizie.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 4.450.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 41

(Finanziamento di interventi di investimento nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali e della difesa del suolo a seguito dell'evento calamitoso di giugno 2024)

1. Per l'anno 2025, nell'ambito delle opere previste dalla l.r. 67/1992, è autorizzato il seguente programma straordinario di interventi nel Comune di Cogne a seguito dell'evento calamitoso di giugno 2024:

a) finanziamento dei servizi tecnici correlati ai lavori di stabilizzazione idraulica e strutturale di nodi idraulici critici all'interno del Vallone dell'Urtier, per un importo di euro 120.000;

b) finanziamento dei servizi tecnici correlati ai lavori di stabilizzazione strutturale della viabilità agricola emergenziale in sinistra orografica del Torrente Grand Eyvia, per un importo di euro 100.000;

c) il consolidamento strutturale e il ripristino funzionale delle opere di derivazione sulla rete idraulica minore del Vallone dell'Urtier, per un importo di euro 100.000;

d) il ripristino del nucleo agricolo di Pra Surpiaz, per un importo di euro 420.000;

e) il consolidamento strutturale e il ripristino funzionale delle opere di derivazione sulla rete idraulica minore del Vallone dell'Arpisson, per un importo di euro 100.000;

f) la messa in sicurezza idraulica e il ripristino funzionale dei manufatti infrastrutturali idraulici sui Torrenti Ronc, Vallet e Loaiss in località Pianesse, per un importo di euro 550.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 1.390.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 01 (Difesa del suolo), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO VI

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AMBIENTE

Art. 42

(Interventi per il monitoraggio delle risorse idriche)

1. Al fine di valutare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle disponibilità idriche e di attuare misure di razionalizzazione dei prelievi idrici a scopo irriguo in caso di carenza o di ridotta disponibilità idrica, la Regione è autorizzata, per l'anno 2025, a realizzare un programma di installazione di misuratori di portata sul torrente Comboé, nei comuni di Charvensod e Pollein, e sul torrente Petit-Monde, nel Comune di Torgnon, nonché sulle principali derivazioni a scopo irriguo poste sulle predette aste torrentizie per determinare il bilancio idrico distinto per bacino idrografico, per un importo complessivo di euro 400.000.

2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di risorse idriche, sentite le strutture regionali competenti in materia di agricoltura, predispone e adotta con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli interventi, articolati per asta torrentizia, per consentire il puntuale monitoraggio della risorsa idrica nonché la gestione delle informazioni raccolte ai fini dell'individuazione delle misure di razionalizzazione dei prelievi, da adottare in caso di carenze idriche.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 400.000, per l'anno 2025, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 43

(Interventi nel settore acquedottistico per l'ottimizzazione della risorsa idrica)

1. Al fine di potenziare il sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee per il controllo della qualità ambientale, come stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la Regione è autorizzata, per l'anno 2025, a trasferire all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) Valle d'Aosta l'importo complessivo di euro 400.000, finalizzato all'acquisizione di strumentazioni e per la realizzazione di stazioni di monitoraggio.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 04 (Servizio idrico integrato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 44

(Interventi per il funzionamento del Corpo Forestale della Valle d'Aosta)

1. Nell'ambito degli interventi previsti dalla legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), per l'anno 2025, è autorizzata la maggiore spesa di euro 650.000 per interventi su immobili in utilizzo al Corpo Forestale della Valle d'Aosta, per il ripristino dei sentieri di divulgazione ambientale e per l'acquisto di attrezzature, di armi e di automezzi di servizio.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 45

(Interventi di investimento nell'ambito del Programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)

1. Per l'anno 2025, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) il completamento della realizzazione di tettoie con scaffalature presso il capannone sito in località Chavonne nel Comune di Villeneuve, per un importo di euro 140.000;

b) la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria del vivaio forestale di proprietà regionale Abbé Henry nel Comune di Quart, per un importo di euro 440.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente, per l'anno 2025, in euro 580.000, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 46

(Interventi di investimento su aree verdi di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2025, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi su aree verdi di proprietà regionale, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1987, n. 65 (Iniziative per l'insediamento e la cura del verde pubblico, e per la gestione delle aree e dei percorsi attrezzati):

a) la manutenzione straordinaria dell'area verde antistante il Centro agricolo dimostrativo e sperimentale di Saint-Marcel, per un importo di euro 110.000;

b) la manutenzione straordinaria delle aree verdi e delle scarpate attigue al Forte di Bard, per un importo di euro 60.000;

c) l'acquisto di un servizio di manutenzione evolutiva del software che gestisce l'impianto di irrigazione automatizzato dell'area verde sede degli sport tradizionali di Brissogne, per un importo di euro 30.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in euro 200.000 per l'anno 2025, fa carico per euro 170.000 sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 2 (Spese in conto capitale) e per euro 30.000 sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Gli oneri di cui al comma 2 trovano copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 47

(Trasferimento straordinario all'ente gestore del parco naturale Mont Avic)

1. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a finanziare un trasferimento all'ente gestore del parco naturale Mont Avic per l'acquisto di una sede di proprietà, per un importo complessivo di euro 1.500.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

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Art. 48

(Interventi di investimento per il Museo regionale di Scienze naturali "Efisio Noussan")

1. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a finanziare la spesa per l'acquisto di software destinata a un prodotto di visita in realtà virtuale per il Museo regionale di Scienze naturali "Efisio Noussan", per un importo complessivo di euro 100.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 49

(Disposizioni in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di proseguire nella riduzione di emissioni climalteranti attraverso il rinnovamento del parco veicolare circolante, per l'anno 2025, è autorizzata una maggiore spesa, ai sensi della l.r. 16/2019, di euro 250.000, finalizzata all'erogazione di contributi per l'acquisto di veicoli a bassa emissione e a pedalata assistita, per la micromobilità elettrica e per l'installazione di stazioni di ricarica domestica.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico alla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO VII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI TRASPORTI, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI

Art. 50

(Interventi prioritari sulla rete viaria regionale)

1. Per l'anno 2025, è autorizzata la maggiore spesa di euro 7.900.000 per la realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza della rete viaria di competenza dell'Amministrazione regionale.

2. Per l'anno 2025, la Regione concede un contributo straordinario al Comune di Arvier, nell'ambito dell'intervento di realizzazione dell'acquedotto comunale da Planaval a Rochefort, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile della strada regionale n. 25 di Valgrisenche, per un importo di euro 1.800.000.

3. L'onere derivante dal presente articolo, è determinato complessivamente in euro 9.700.000 per l'anno 2025, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto di mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 51

(Finanziamento per la realizzazione di rotatorie lungo la strada statale n. 26)

1. Per l'anno 2025, nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto con Anas S.p.A. in data 27 settembre 2005 e del suo aggiornamento per la realizzazione di un piano per la messa in sicurezza degli incroci con la viabilità regionale mediante la realizzazione di rotatorie lungo le strade statali n. 26 e 26dir, la Regione autorizza un contributo straordinario di euro 1.400.000 al Comune di Pont-Saint-Martin per la realizzazione di una rotatoria lungo la strada statale n. 26, al km. 48+500, a integrazione del finanziamento autorizzato dall'articolo 46 della l.r. 7/2024.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1 e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo al Comune di Pont-Saint-Martin.

3. L'onere derivante dal presente articolo fa carico sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 52

(Realizzazione di interventi connessi alla messa in sicurezza di ponti sensibili in tema di atti anticonservativi nei Comuni di Châtillon e Introd)

1. Per l'anno 2025, nell'ambito del piano per la messa in sicurezza di ponti e viadotti ritenuti sensibili in tema di atti anticonservativi, la Regione concede ai Comuni di Châtillon e di Introd contributi straordinari per la realizzazione di interventi connessi all'implementazione di misure di protezione e dissuasione presso i ponti ubicati nel proprio territorio.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità di concessione dei contributi e ogni altro adempimento, anche procedimentale, in capo ai comuni interessati.

3. L'onere derivante dal presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 660.000, a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio finanziario 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO VIII

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN AMBITO SANITARIO

Art. 53

(Rideterminazione della spesa sanitaria regionale per investimenti)

1. La spesa per investimenti in ambito sanitario determinata per l'anno 2025 in euro 6.650.000 dall'articolo 24, comma 8, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), è incrementata per l'anno 2025 di euro 5.000.000 per finanziare ulteriori interventi di edilizia sanitaria, l'acquisto di attrezzature e ambulanze, l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie biomedicali e contrastare l'obsolescenza delle grandi apparecchiature sanitarie.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 54

(Contributo all'Azienda USL per la compartecipazione alle spese in conto capitale per la realizzazione della nuova sede del centro traumatologico sito nel Comune di La Thuile)

1. Per l'anno 2025, è autorizzato un contributo all'Azienda USL della Valle d'Aosta ai fini della compartecipazione, a parziale copertura delle spese in conto capitale, alla realizzazione della nuova sede del centro traumatologico sito nel Comune di La Thuile, di proprietà delle Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. e concesso in comodato d'uso gratuito all'Azienda USL medesima.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 700.000, a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 55

(Contributo straordinario all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta)

1. Per l'anno 2025, è autorizzato un contributo straordinario all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per la compartecipazione alle spese per la ristrutturazione della nuova sede di Châtillon e per le attrezzature della sede medesima, per un importo di euro 1.500.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 56

(Implementazione della centrale operativa del numero europeo armonizzato e altri investimenti per il potenziamento dell'assistenza territoriale)

1. Per l'anno 2025, è autorizzato un finanziamento all'Azienda USL finalizzato all'implementazione della centrale operativa del numero europeo armonizzato (NEA) 116117 e alla realizzazione di altri investimenti per il potenziamento dell'assistenza territoriale, per un importo di euro 900.000.

2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 05 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO IX

INTERVENTI DI INVESTIMENTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 57

(Finanziamento dei Fondi di rotazione)

1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal Titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.A. di euro 5.000.000 per l'anno 2025.

2. Per gli interventi di efficientamento energetico nel settore dell'edilizia residenziale, di cui al Titolo III, Capo III della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è autorizzato un trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.A. di euro 8.000.000 per l'anno 2025.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, è determinato complessivamente, per l'anno 2025, in euro 13.000.000 nel Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie), di cui:

a) euro 5.000.000 a valere sulla Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare);

b) euro 8.000.000 a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche).

4. L'onere di cui al comma 3 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 58

(Disposizioni in materia di sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "13 milioni".

2. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2001, le parole: "3 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni".

3. Per la copertura dell'onere derivante dal comma 1 è autorizzato un trasferimento di euro 18.500.000 al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.A. ai sensi dell'articolo 21 della medesima l.r. 19/2001.

4. Per la copertura dell'onere derivante dal comma 2 è autorizzato un trasferimento di euro 500.000 al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.A. ai sensi dell'articolo 21 della medesima l.r. 19/2001.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato complessivamente, per l'anno 2025, in euro 19.000.000, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A, e fa carico sul Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie):

a) per euro 18.500.000 sulla Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del Turismo);

b) per euro 500.000 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 02 (Commercio - Reti distributive - Tutela consumatori).

Art. 59

(Interventi per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive nel Comune di Verrès)

1. Per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica della parte di proprietà regionale del complesso industriale nel Comune di Verrès, finalizzata al conferimento dello stesso alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l.- Vallée d'Aoste Structure S. à r.l., di cui alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali), è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 7.500.000.

2. Agli interventi di cui al comma 1 provvede la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A., in nome e per conto della Regione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

3. Per l'attuazione del comma 2 è autorizzato il trasferimento al fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.A., di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, dell'importo di euro 7.500.000, per l'anno 2025.

4. Al termine degli interventi di cui al comma 2, è autorizzato il conferimento della porzione del complesso immobiliare di cui al comma 1 alla società Struttura Valle d'Aosta S.r.l. - Vallée d'Aoste Structure S.a.r.l., già proprietaria della parte complementare del medesimo complesso immobiliare.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), e trova copertura nell'avanzo di amministrazione 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 60

(Contributi agli investimenti in ambito industriale)

1. Nell'ambito delle finalità della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane), è autorizzata, per l'anno 2025, una maggiore spesa di euro 400.000 finalizzata al finanziamento di aiuti per la realizzazione di investimenti innovativi.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 61

(Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi)

1. Al fine di incrementare le disponibilità liquide a favore delle imprese operanti sul territorio, lo stanziamento per la concessione dei contributi alle imprese per il tramite dei Confidi, di cui alla legge regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli enti di garanzia collettiva dei Fidi - Confidi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 27 novembre 1990, n. 75), è incrementato, per l'anno 2025, di euro 1.500.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 14 (Sviluppo economico e sostenibilità), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 62

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. Per l'anno 2025, la quota di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento degli interventi definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FESR 2021-2027, determinata in euro 250.000 dall'articolo 44, comma 3, della l.r. 29/2024, è incrementata di euro 2.500.000. L'autorizzazione complessiva per il triennio 2025/2027 è di conseguenza rideterminata in euro 3.850.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO X

INTERVENTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 63

(Rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo ai sensi della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. Al fine del rifinanziamento di interventi di investimento nel settore agricolo, di cui alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è autorizzata, per l'anno 2025, una maggiore spesa di euro 3.700.000, così ripartita:

a) euro 2.500.000 per contributi ai consorzi di miglioramento fondiario per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture rurali;

b) euro 1.200.000 per contributi agli investimenti a imprese agricole operanti nei settori della produzione agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e a proprietari di alpeggi e mayen.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 64

(Acquisto di attrezzature per i laboratori del settore agroalimentare)

1. Per l'anno 2025, è autorizzata la spesa per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche da assegnare ai laboratori regionali di analisi nel settore agroalimentare per un importo di euro 100.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 65

(Finanziamento di una condotta irrigua al servizio di consorzi di miglioramento fondiario operanti nei Comuni di Villeneuve, Saint-Pierre e Sarre)

1. La Regione concede un contributo straordinario nella misura del cento per cento della spesa ammessa al Consorzio di miglioramento fondiario Cumiod-Montovert, in qualità di ente capofila, con sede nel Comune di Villeneuve, per i lavori di sostituzione della condotta di adduzione di acqua irrigua al servizio delle opere di irrigazione finanziate a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nei comprensori dei Consorzi di miglioramento fondiario Champlong, Cumiod-Montovert, Bréan-Torrette e Ru Bréan, nei Comuni di Villeneuve, Saint-Pierre e Sarre.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare del contributo, la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del medesimo, nonché ogni eventuale altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 1.900.000, a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale), e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

CAPO XI

INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI

Art. 66

(Disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Modificazioni alla legge regionale 12 luglio 1996, n. 16)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), dopo le parole: "Per lo sviluppo" sono inserite le seguenti: "e la gestione".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 16/1996, è aggiunta, in fine, la seguente:

"cbis) garantire la gestione e il funzionamento dell'intero sistema informativo regionale nelle sue diverse componenti.".

3. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/1996, dopo le parole: "la Regione si avvale" è inserita la seguente: "anche".

4. Nell'ambito delle finalità di cui alla l.r. 16/1996, la Regione è autorizzata per l'anno 2025:

a) a realizzare ulteriori interventi finalizzati allo sviluppo e all'evoluzione dei sistemi informativi a supporto delle strutture dell'Amministrazione regionale, anche a seguito di alcune novità normative introdotte a livello statale, tra le quali la riforma sulla disabilità che richiede un'integrazione dei sistemi gestionali regionali con quelli gestiti a livello statale dall'INPS per l'effettuazione della valutazione di base, e all'acquisto di dotazioni tecnologiche necessarie al rinnovo e potenziamento del parco hardware installato;

b) a potenziare i sistemi di lettura targhe e infomobilità, con la finalità, da un lato, di aumentare la sicurezza sul territorio regionale e, dall'altro, di fornire a cittadini e operatori economici, nuovi e più ampi servizi informativi sulla viabilità e sul traffico, rendendone possibile la fruizione attraverso l'uso di diversi dispositivi;

c) a garantire l'evoluzione del sistema di identity management per la gestione degli accessi alla rete informatica regionale e l'integrazione con domini cloud di terze parti.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente, per l'anno 2025, in euro 3.640.000 a valere sul Titolo 2 (Spese in conto capitale), di cui:

a) euro 3.375.000 sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi);

b) euro 265.000 sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità).

6. L'onere di cui al comma 5 trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 67

(Finanziamento di interventi su beni di proprietà regionale)

1. Per l'anno 2025, sono autorizzate le spese per i seguenti interventi di investimento su immobili di proprietà regionale:

a) la realizzazione di interventi di impermeabilizzazione del piazzale del garage automezzi regionali sito nel Comune di Charvensod, per un importo di euro 500.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 2 (Spese in conto capitale);

b) la realizzazione di lavori di sistemazione dell'auditorium della biblioteca comprensoriale nel Comune di Châtillon, per un importo di euro 700.000 a valere sulla Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. A completamento dell'intervento di riqualificazione e ammodernamento dell'immobile sito nel Comune di Verrès denominato "Centre d'Accueil" per la realizzazione di un centro di orientamento e avvicinamento al lavoro rivolto ai giovani denominato "Youth Corner", già autorizzato dall'articolo 59, comma 1, lettera b), della l.r 7/2024, è autorizzata la maggiore spesa di euro 50.000 per l'acquisto di attrezzature informatiche da effettuarsi anche per il tramite della società controllata Compagnia valdostana delle acque - Compagnie valdôtaine des eaux S.p.A. (CVA S.p.A.), che ha realizzato l'intervento, a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.250.000, per l'anno 2025, e trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 68

(Fondi speciali)

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie), è istituito il seguente fondo speciale ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011:

a) fondo speciale per il finanziamento del nuovo provvedimento legislativo per interventi di ricapitalizzazione di società nel settore degli impianti a fune, con uno stanziamento di euro 35.000.000 per l'anno 2025.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

Art. 69

(Fondi di riserva)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste istituito nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondi di riserva), Titolo 1 (Spese correnti), ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, è incrementato di euro 5.943.257,47.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo trova copertura con l'applicazione dell'avanzo disponibile accertato con il rendiconto per l'esercizio 2024, come meglio esplicitato nell'allegato A.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIATE CON MAGGIORI ENTRATE

CAPO I

MAGGIORI ENTRATE

Art. 70

(Variazioni di parte entrata)

1. Al bilancio di previsione finanziario della Regione sono introitate nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), le disponibilità del fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.A., di cui all'articolo 6 della l.r. 7/2006, per complessivi euro 3.400.000, di cui:

a) per l'anno 2026 euro 1.700.000;

b) per l'anno 2027 euro 1.700.000.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 71

(Disposizioni in materia di istruzione universitaria)

1. Per gli anni 2026 e 2027 è autorizzata un'integrazione di annui euro 1.700.000 al finanziamento corrente all'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste , previsto dalla legge regionale 4 settembre 2001, n. 25 (Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), a copertura del fabbisogno derivante dai maggiori oneri conseguenti alla gestione del nuovo Polo universitario.

2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 1.700.000 per gli anni 2026 e 2027, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 04 (Istruzione universitaria) Titolo 1 (Spese correnti). Tale onere trova copertura con le maggiori entrate iscritte ai sensi dell'articolo 70.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE, AUTORIZZAZIONI DI SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72

(Disposizioni per l'attuazione del progetto PNRR del Comune di Arvier)

1. Per le esigenze connesse all'attuazione del progetto "Agile Arvier. La cultura del cambiamento", finanziato nell'ambito del PNRR - Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale - Investimento 2.1. "Attrattività dei borghi storici" - Linea azione A, per l'anno 2025, in relazione a specifiche esigenze di cassa del Comune di Arvier, la Regione è autorizzata ad anticipare a titolo non oneroso al comune medesimo, a seguito di motivata e documentata richiesta, la liquidità necessaria, per un importo massimo di euro 3 milioni. La restituzione delle somme anticipate è effettuata entro il termine dell'esercizio di erogazione.

2. L'onere derivante dal comma 1 trova copertura, per l'anno 2025, a valere sullo specifico accantonamento del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024, accertato dalla legge regionale di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2024 (deliberazione legislativa del Consiglio regionale n. 4846/XVI del 10 luglio 2025), come evidenziato nell'allegato a/1) "Risultato di amministrazione - quote accantonate".

3. L'entrata derivante dalla restituzione di cui al comma 1 è introitata sul bilancio regionale al Titolo 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie), Tipologia 200 (Riscossione di crediti di breve termine).

Art. 73

(Interventi in materia di promozione dello sviluppo

economico, della ricerca e dell'innovazione. Acquisto di

partecipazione in Bio4Dreams S.p.A.)

1. La Regione promuove e sostiene la ricerca, lo sviluppo economico e l'innovazione, operando anche nella valorizzazione della specializzazione intelligente nell'ambito delle tecnologie delle scienze della vita.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito degli interventi della gestione ordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 7/2006, FINAOSTA S.p.A. è autorizzata a porre in essere tutte le operazioni, anche attraverso sottoscrizione di un aumento di capitale, che comportino l'acquisto di una partecipazione in Bio4Dreams S.p.A., nel limite massimo di euro 1.000.000, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 74

(Disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione. Modificazioni alla legge regionale 4 agosto 2009, n. 30)

1. La rubrica dell'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), è sostituita dalla seguente: "Legge di stabilità regionale".

2 Agli articoli 22, 24, 25 e 30 della l.r. 30/2009, ovunque ricorrano le parole: "legge finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "legge di stabilità regionale".

Art. 75

(Modificazioni alla legge regionale 12 maggio 2025, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2025, n. 11 (Disposizioni in materia di trasporti. Modificazioni di leggi regionali), le parole "euro 813.500 per l'anno 2026 ed euro 813.500 per l'anno 2027" sono sostituite con le parole: "euro 833.500 per l'anno 2026 ed euro 833.500 per l'anno 2027".

CAPO II

AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA, VARIAZIONI AL BILANCIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76

(Aggiornamento delle autorizzazioni di spesarecate da leggi regionali)

1. L'autorizzazione di spesa della legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia delle istituzioni scolastiche), di cui all'allegato 1 della l.r. 29/2024 è incrementata per l'anno 2025 di euro 35.000 per effetto degli interventi disposti dall'articolo 26.

2. La Giunta regionale può disporre, con propria deliberazione, la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa disposte dalla presente legge in relazione all'effettività dei fabbisogni rispetto a quelli stimati e procedere, conseguentemente, alle variazioni degli stanziamenti assegnati, nel rispetto della disciplina vigente in materia di contabilità pubblica.

Art. 77

(Variazioni allo stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato D.

Art. 78

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027 sono apportate le variazioni di competenza e di cassa riepilogate nell'allegato E.

Art. 79

(Modificazioni al Programma regionale dei lavori pubblici)

1. A seguito delle disposizioni di cui alla presente legge, il Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2025/2027 e il relativo elenco annuale sono modificati come descritto nell'allegato P.

Art. 80

(Allegati)

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) allegato A: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni finanziate con applicazione dell'avanzo e conseguenti variazioni di cassa;

b) allegato B: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni compensative in parte spesa;

c) allegato C: Tabella riportante il dettaglio delle variazioni per l'iscrizione di maggiori entrate e delle corrispondenti maggiori spese;

d) allegato D: Prospetto delle variazioni alle entrate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

e) allegato E Prospetto delle variazioni alle spese per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

f) allegato F: Riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

g) allegato G: Riepilogo generale delle variazioni alle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale;

h) allegato H: Quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli);

i) allegato I: Prospetto aggiornato dimostrativo dell'equilibrio di bilancio di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale 2025/2027;

j) allegato J: Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli);

k) allegato K: Prospetto aggiornato concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascun anno del triennio 2025/2027;

l) allegato L: Prospetto delle variazioni di bilancio, relative alle entrate e alle spese, riportanti i dati di interesse del tesoriere;

m) allegato M: Prospetto aggiornato della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2025;

n) allegato N: Nota integrativa;

o) allegato O: Modificazioni delle risorse finanziarie destinate alla finanza locale per l'anno 2025 di cui all'allegato 2 della l.r. 29/2024;

p) allegato P: Modifiche al Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2025/2027 e relativo elenco annuale.

Art. 81

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.