Legge regionale 20 giugno 2025, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 20 giugno 2025, n. 18

Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina

dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale).

(BU del 27 giugno 2025, n. 33)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 14 della legge regionale 16 luglio 2024, n. 11)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), dopo le parole: "di pubblica utilità," sono inserite le seguenti: "possono essere attuate nella forma dei cantieri di lavoro previsti dalla legge 6 agosto 1975, n. 418 (Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana), e".

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/2024 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, in relazione alle misure di cui al comma 1, stabilisce con deliberazione adottata previo parere del CPEL:

a) le tipologie di progetto e la loro durata, le modalità e i criteri di individuazione dei soggetti partecipanti;

b) l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti inseriti nei progetti e la tipologia e l'entità degli altri costi ammissibili.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/2024, come sostituito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

"2bis. Gli adempimenti conseguenti al trattamento previdenziale e assicurativo relativo ai soggetti impiegati nell'ambito dei cantieri di lavoro di cui al comma 1 sono a carico degli enti promotori e utilizzatori ai sensi delle disposizioni statali vigenti.".

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Le misure di politica attiva che, in attuazione dell'articolo 14 della l.r. 11/2024, sono già state approvate o il cui procedimento di approvazione sia già iniziato alla data di entrata in vigore della presente legge, sono realizzabili nella forma dei cantieri di lavoro.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è pari a euro 288.745 per il triennio 2025/2027, di cui euro 118.895 per l'anno 2025, euro 50.955 per l'anno 2026 ed euro 118.895 per l'anno 2027.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nel Titolo 1 (Spesa corrente), Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione) per euro 118.895 per l'anno 2025, euro 50.955 per l'anno 2026 ed euro 118.895 per l'anno 2027.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nel Titolo 1 (Spesa corrente), Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione) per euro 118.895 per l'anno 2025, euro 50.955 per l'anno 2026 ed euro 118.895 per l'anno 2027.

4. A decorrere dagli esercizi successivi al 2027, la spesa è rideterminata con legge di stabilità regionale.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.