Legge regionale 26 maggio 2025, n. 15 - Testo storico

Legge regionale 26 maggio 2025, n. 15

Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1.

(BU del 10 giugno 2025, n. 29 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

CAPO I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014, N. 6

Art. 1

(Sostituzione del titolo della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6)

1. Il titolo della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), è sostituito dal seguente: "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 6/2014, è sostituito dal seguente:

"1. Nell'esercizio della potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali di cui all'articolo 2, comma primo, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in combinato disposto con gli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nonché nel rispetto dei principi di cui ai titoli I e II della parte I della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la presente legge disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni e degli altri enti locali, con l'obiettivo di incrementare la qualità e l'omogeneità delle prestazioni erogate ai cittadini, e detta disposizioni in materia di ufficio di segretario di ente locale .".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali)

1. Le funzioni e i servizi comunali sono esercitati:

a) a livello di ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

b) a livello dell'ambito territoriale delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8, per il tramite delle suddette Unités;

c) a livello di ambito territoriale comunale, per tutte le altre funzioni e gli altri servizi, fatta salva la possibilità di esercizio associato mediante convenzioni fra enti locali.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), elenca, qualora necessario, le attività ricomprese nelle singole funzioni e nei servizi comunali di cui agli articoli 4, 5, 6 e 16.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 3)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 6/2014, le parole: "articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 18, comma 2".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta)

1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività:

a) formazione degli amministratori e del personale;

b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, predisposizione di regolamenti tipo e modulistica, nonché realizzazione di servizi online per la presentazione di istanze;

c) supporto nelle attività di contrattazione e nelle relazioni sindacali inerenti al personale dirigente e a quello delle categorie, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;

d) supporto per il funzionamento delle commissioni locali valanghe e promozione della realizzazione di iniziative di ricerca documentali e formative, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esperti in materia di neve e valanghe;

e) gestione unitaria di iniziative e progetti specifici proposti dal suddetto Consorzio;

f) coordinamento e sviluppo di sinergie, in particolare con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, può individuare ambiti di attività ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1, inerenti alla consulenza e al supporto ai Comuni nell'esercizio delle loro funzioni.".

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale)

1. I Comuni esercitano in forma associata, per il tramite dell'Amministrazione regionale, le funzioni e i servizi comunali relativi ai seguenti ambiti di attività o ai seguenti organismi:

a) procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;

b) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto unico regionale;

c) Commissione indipendente di valutazione della performance;

d) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere di pubblica utilità;

e) Piano di zona e sportello sociale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), e dell'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione);

f) servizi alle persone migranti e centro di prima accoglienza delle persone senza fissa dimora;

g) pianificazione strategica in materia di edilizia scolastica e di impianti sportivi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL;

h) gestione del sistema delle conoscenze territoriali (SCT).

2. Resta fermo quanto stabilito dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 (Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici), in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza, di contratti pubblici, di obblighi informativi e di pubblicità del ciclo di vita dei contratti pubblici.".

Art. 7

(Sostituzione del titolo del capo III)

1. Il titolo del capo III della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente: "FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE A LIVELLO DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLE UNITÉS DES COMMUNES VALDÔTAINES".

Art. 8

(Modificazione all'articolo 8)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

"1. Le Unités des Communes valdôtaines, di seguito denominate Unités, sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Alle Unités si applica, in quanto compatibile e non derogata dalle disposizioni della presente legge, la disciplina regionale in materia di ordinamento degli enti locali, con particolare riguardo all'autonomia normativa, allo status degli amministratori, ivi comprese le cause di incompatibilità, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.".

Art. 9

(Modificazione all'articolo 9)

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

"4. Le Unités, fermo restando quanto disposto dall'articolo 22bis, comma 1, possono stipulare fra loro o con singoli Comuni apposite convenzioni, aventi i contenuti di cui all'articolo 18, comma 2, per la gestione in forma associata di funzioni e servizi comunali che interessano ambiti territoriali più ampi.".

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 12)

1. L'articolo 12 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Giunta)

1. La Giunta dell'Unité è composta dai Sindaci dei Comuni associati. Il Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo, o qualora sia incompatibile ai sensi della normativa regionale vigente in materia di elettorato passivo, è sostituito dal Vicesindaco. Nel caso in cui il Sindaco e il Vicesindaco siano assenti, impediti temporaneamente o incompatibili, il Sindaco è sostituito da un Assessore delegato di volta in volta.

2. La Giunta dura in carica cinque anni ed è rinnovata a seguito delle elezioni generali comunali.

3. La Giunta compie tutti gli atti che lo statuto non riserva al Presidente e che non rientrano nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 54/1998 e, comunque, delibera:

a) lo Statuto dell'Unité e le relative modificazioni;

b) i regolamenti;

c) il bilancio, il documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento e il rendiconto della gestione;

d) le convenzioni tra l'Unité e ogni altro ente;

e) gli atti di programmazione e di indirizzo, ivi compreso il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

f) la dotazione organica;

g) l'elezione e la revoca del Presidente e del Vicepresidente;

h) la nomina e la revoca dell'organo di revisione;

i) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unité presso altri enti;

j) l'accensione di mutui e le aperture di credito;

k) la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi affidati all'Unité, ove non già determinate ai sensi di specifiche disposizioni di legge;

l) gli acquisti, le alienazioni, le permute, le costituzioni e le modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'Unité;

m) l'adozione degli ulteriori atti ad essa attribuiti dallo Statuto.

4. Il funzionamento della Giunta, in conformità ai principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da un regolamento interno, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. 54/1998.

5. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 4, si applica, in quanto compatibile, il regolamento per il funzionamento del Consiglio del Comune associato con il maggiore numero di abitanti. La convocazione della Giunta per l'elezione del primo presidente dell'Unité è disposta dal Sindaco più anziano di età.

6. In materia di permessi, il Presidente e i membri della Giunta, lavoratori dipendenti, sono equiparati al Presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle Comunità montane ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

Art. 11

(Modificazione all'articolo 13)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 6/2014, è inserito il seguente:

"1bis. Nelle more dell'elezione del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco più anziano di età.".

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 15)

1. All'articolo 15 della l.r. 6/2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Al personale delle Unités si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo V, della l.r. 54/1998.";

b) l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Unité è sede di segreteria e può stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario ai sensi dell'articolo 20bis.".

Art. 13

(Sostituzione dell'articolo 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

(Funzioni e servizi comunali da svolgere a livello dell'ambito territoriale delle Unités, per il tramite delle stesse)

1. Alle Unités è affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività, salvo quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6:

a) sportello unico degli enti locali (SUEL);

b) servizi e interventi rivolti alla persona, con particolare riguardo a:

1) servizi domiciliari, ivi compreso il telesoccorso e altre soluzioni tecnologiche, servizi semiresidenziali e residenziali, ivi compresi i soggiorni climatici, per persone anziane o non autosufficienti;

2) eventuali interventi economici e assistenziali, a integrazione di quelli effettuati dall'Amministrazione regionale, a favore delle famiglie o di singoli soggetti in condizioni di fragilità, per i servizi svolti dalle Unités;

3) eventuale integrazione, anche con il supporto di enti del Terzo settore, dei servizi di trasporto regionali, con interventi di trasporto locale a favore di persone anziane o non autosufficienti;

c) servizi di supporto alle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado;

d) servizi socio-educativi per la prima infanzia;

e) servizi ludico-ricreativi a favore dei minori;

f) servizi connessi al ciclo dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), e in coerenza con le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento. Alle Unités compete l'approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), l'approvazione del piano economico finanziario (PEF), la determinazione delle tariffe dell'entrata, sia tributaria che corrispettiva, la nomina del funzionario responsabile del tributo, l'approvazione delle liste di carico, la riscossione dell'entrata, sia ordinaria che coattiva/forzata, e l'incasso dei relativi introiti, nonché l'attività di accertamento e di irrogazione delle relative sanzioni, anche legate alle violazioni del regolamento di gestione del servizio rifiuti;

g) servizi in materia di innovazione e di transizione digitale, ivi compresa la nomina del Responsabile per la transizione digitale;

h) servizio di riscossione volontaria delle entrate tributarie, ivi compresa la nomina del funzionario responsabile del tributo;

i) gestione del servizio di trattamento economico del personale e attività di assistenza previdenziale e giuridica;

j) procedure selettive per il reclutamento del personale.

2. Alle Unités competono la determinazione delle tariffe e dei contributi sui servizi ad esse affidati ai sensi del comma 1, lettere b), c) d) ed e), l'incasso dei relativi introiti e l'esercizio delle connesse attività di riscossione ordinaria e coattiva/forzata.

3. Nel caso di gestione associata dei servizi di cui al comma 1, lettera f), mediante convenzione stipulata tra due o più Unités o, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, tra una o più Unités e il Comune di Aosta, è istituita, quale ulteriore organo, l'Assemblea delle Giunte delle Unités del subATO, di seguito denominata "Assemblea", composta dai membri delle Giunte delle Unités stesse. L'Assemblea è costituita presso l'ente individuato dalla convenzione quale responsabile dell'esercizio associato, che svolge le funzioni di ente delegato. Spetta all'Assemblea approvare:

a) il piano di subATO;

b) il regolamento di disciplina della TARI e il regolamento di gestione del servizio;

c) la carta dei servizi;

d) il PEF;

e) le tariffe;

f) i criteri e le modalità di riparto dei costi;

g) eventuali altri atti di indirizzo, tra i quali, a titolo di esempio, le linee di sviluppo per la gestione del servizio e gli obiettivi strategici e operativi, da inserire nei propri documenti di programmazione da parte dell'ente delegato.

4. L'Assemblea è integrata con il Sindaco del Comune di Aosta nel caso in cui l'ente partecipi alla gestione associata. Il funzionamento della stessa è disciplinato da un regolamento interno, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. 54/1998.

5. Gli organi dell'ente delegato adottano gli atti necessari.

6. L'Assemblea è costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale. Ai componenti della stessa non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o altri emolumenti comunque denominati.".

Art. 14

(Sostituzione del titolo del capo IV)

1. Il titolo del capo IV della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente: "FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI".

Art. 15

(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 6/2014 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

(Funzioni e servizi comunali)

1. I Comuni esercitano tutte le funzioni e i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle Unités e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, anche in forma associata mediante convenzione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, stabilisce gli ulteriori contenuti obbligatori rispetto a quelli già elencati dall'articolo 104, comma 2, della l.r. 54/1998, delle eventuali convenzioni di cui al comma 1. I suddetti contenuti comprendono la possibilità di delegare funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti oppure di costituire uffici associati operanti, per la durata della convenzione, con personale distaccato dagli enti aderenti, individuando l'ente capofila che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale.

3. I Comuni, previa stipula di apposita convenzione e nei limiti previsti dal codice dei contratti pubblici, possono effettuare lavori e acquisire forniture e servizi, anche di interesse comune, delegando uno degli enti convenzionati a espletare la relativa procedura di gara.".

Art. 16

(Inserimento del capo Vbis)

1. Dopo il capo V della l.r. 6/2014 è inserito il seguente:

"CAPO VBIS

SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI

Art. 20bis

(Convenzioni per l'ufficio di segretario)

1. Gli enti locali possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segretario, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Le convenzioni possono essere stipulate nei casi in cui ciò non comporti il collocamento in esubero di uno o più segretari. Al fine della verifica di tale condizione le deliberazioni di approvazione delle convenzioni devono essere preventivamente trasmesse all'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia.

3. Ai medesimi fini di cui all'articolo 1, comma 1, i Comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni generali comunali, sono tenuti a stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario. Tali convenzioni possono essere stipulate con altri Comuni, singoli o associati, anche non obbligati, con altri enti locali o con l'Agenzia.

4. Non sono assoggettati all'obbligo di convenzionamento di cui al comma 3 i Comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti, calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni generali comunali, ma il cui parametro "Ricettività", risultante tra quelli approvati con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995 e calcolato sui dati di tale anno al fine di quantificare i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, sia superiore a 0,2.

5. Gli enti locali convenzionati ai sensi del presente articolo possono condividere con altri enti locali, singoli o associati, l'attività dei segretari già incaricati, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione sottoscritta, se del caso, dall'ente capofila.

6. Ai segretari che prestano servizio presso sedi di segreteria convenzionate spetta una maggiorazione dell'importo della retribuzione di posizione, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva regionale di settore sulla base dei seguenti criteri:

a) numero delle sedi convenzionate;

b) complessità organizzativa delle stesse;

c) presenza, nelle stesse, di sedi disagiate, come individuate dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

7. Nel caso di elezioni comunali, ai fini dell'assegnazione dei segretari da parte dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 20quater, gli enti approvano e sottoscrivono le convenzioni, obbligatorie o facoltative, per l'ufficio di segretario, entro quarantacinque giorni dalla data della proclamazione degli eletti e, nel caso di elezioni generali comunali, dalla data dell'ultima proclamazione. Negli altri casi, gli enti approvano e sottoscrivono le convenzioni obbligatorie per l'ufficio di segretario entro quarantacinque giorni dalla data di cessazione della precedente convenzione.

8. Nel caso in cui uno o più Comuni obbligati non rispettino i termini di cui al comma 7, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine da parte del Presidente della Regione, provvede, con propria deliberazione, all'individuazione dei Comuni che si dovranno convenzionare tra loro, invitandoli alla tempestiva sottoscrizione della relativa convenzione.

9. Nei confronti dei Comuni inadempienti alla sottoscrizione della convenzione è avviato l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 70quater della l.r. 54/1998.

Art. 20ter

(Contenuto delle convenzioni per l'ufficio di segretario)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 20bis, oltre a quanto previsto dall'articolo 104, comma 2, della l.r. 54/1998, stabiliscono le modalità di espletamento delle attività del segretario, la possibilità di recesso da parte di uno o più enti partecipanti e individuano l'organo competente a conferire l'incarico di segretario. Copia degli atti relativi è trasmessa al Consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

2. Le convenzioni di cui all'articolo 20bis hanno una durata non superiore a quella dei Consigli dei Comuni interessati e cessano al rinnovo anche di uno solo degli stessi Consigli.

3. Nei casi di assenza del segretario elencati all'articolo 18, commi 8 e 9, del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), gli enti convenzionati, in alternativa al conferimento di un incarico di supplenza, possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni di durata non superiore al periodo di assenza del segretario.

4. Le convenzioni di cui all'articolo 20bis possono prevedere che l'organo competente a incaricare il segretario nomini, su proposta di quest'ultimo, uno o più vice segretari, da individuare preferibilmente tra quelli già nominati presso gli enti convenzionati, previo eventuale adeguamento del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di ciascun ente che disciplina anche i casi di revoca. Tale nomina cessa alla cessazione dell'incarico del segretario.

Art. 20quater

(Conferimento e cessazione degli incarichi di segretario)

1. L'incarico di segretario è conferito con provvedimento del Sindaco o del Presidente dell'Unité previa assegnazione da parte dell'Agenzia. Nel caso di enti convenzionati ai sensi dell'articolo 20bis, l'incarico è conferito con provvedimento del Sindaco o del Presidente dell'ente capofila come individuato nella convenzione. Ai medesimi soggetti spetta anche l'eventuale revoca dell'incarico.

2. Tutti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo.

3. Nel caso di elezioni generali comunali, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20bis, comma 7, l'Agenzia, con la tempistica e le modalità dalla stessa stabilite con apposito regolamento nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, avvia l'iter per l'assegnazione dei segretari con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle sedi di segreteria vacanti, risultanti dai convenzionamenti di cui all'articolo 20bis e con l'invito agli iscritti all'Albo regionale dei segretari di comunicare, entro i successivi dieci giorni, la propria manifestazione di interesse per un massimo di tre sedi.

4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione della manifestazione di interesse di cui al comma 3, l'Agenzia, sulla base delle individuazioni dei segretari effettuate da parte degli amministratori, provvede all'assegnazione dei segretari che deve avvenire, anche tenuto conto delle manifestazioni di interesse pervenute, con priorità di scelta per gli enti convenzionati per l'ufficio di segretario con il minor numero complessivo di abitanti, e, successivamente, per gli altri enti locali non convenzionati con il minor numero di abitanti.

5. Nei confronti degli enti locali inadempienti nell'individuazione dei segretari da assegnare, il Presidente dell'Agenzia, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto, all'individuazione del segretario, mediante estrazione a sorte tra i soggetti ancora disponibili, all'assegnazione dello stesso all'ente nonché al conseguente conferimento dell'incarico.

6. Tutti i nuovi incarichi di segretario decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura di cui ai commi da 3 a 5.

7. Gli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'articolo 46, comma 4, della l.r. 54/1998, in essere alla data delle elezioni generali comunali, sono prorogati fino al conferimento dei nuovi incarichi e, comunque, non oltre due mesi dalla decorrenza dei nuovi incarichi di segretario ai sensi del comma 6.

8. Le modalità per l'assegnazione dei segretari non conseguente alle elezioni generali comunali sono disciplinate dall'Agenzia con apposito regolamento.

9. In caso di mancato incarico al segretario entro dieci giorni dall'assegnazione da parte dell'Agenzia, il Presidente della stessa, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto.

10. L'incarico di segretario cessa in caso di collocamento in quiescenza, dimissioni, revoca, inidoneità e decesso. L'incarico cessa, inoltre, in caso di cessazione del mandato anche di uno solo dei Sindaci o dei Presidenti di Unités di enti convenzionati ai sensi dell'articolo 20bis, o qualora l'incarico sia conferito successivamente alla stipula della convenzione, in caso di scioglimento della stessa o recesso anche di uno solo degli enti convenzionati.

11. Ai fini della classificazione degli enti locali di cui al capo II del r.r. 4/1999:

a) alle Unités si applica l'allegato C, intendendo ogni richiamo ivi contenuto alle Comunità montane riferito alle rispettive Unités;

b) nel caso di convenzioni per l'ufficio di segretario di cui all'articolo 20bis si sommano i punteggi relativi a ciascuno dei Comuni convenzionati.

12. Ai fini dell'aggiornamento, a seguito delle elezioni generali comunali, della classificazione degli enti locali di cui agli articoli 6, comma 3, e 7, comma 3, del r.r. 4/1999, l'elemento di valutazione di cui alla lettera c) del punto 1 dell'allegato A e alla lettera b) del punto 1 dell'allegato C del predetto regolamento è riferito al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre del penultimo anno precedente all'anno in cui si tengono le elezioni generali comunali e al numero dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati nello stesso anno. I dipendenti assunti a tempo parziale e quelli assunti a tempo determinato sono sommati fino al raggiungimento dell'unità, con arrotondamento all'unità superiore dell'eventuale frazione residua.

Art. 20quinquies

(Disposizioni in materia di segretario dell'Agenzia)

1. All'Agenzia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capo. Qualora l'Agenzia non si convenzioni ai sensi dell'articolo 20bis, comma 3, la stessa si assegna il segretario alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 20quater, comma 4.

Art. 20sexies

(Conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta)

1. L'incarico di segretario del Comune di Aosta può essere attribuito ai sensi dell'articolo 20quater della presente legge oppure, ai fini del contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni.

2. Il Sindaco del Comune di Aosta che intenda conferire l'incarico di segretario a un funzionario comunale ai sensi del comma 1 deve darne comunicazione all'Agenzia entro quindici giorni dalla sua proclamazione.

3. L'incarico di segretario è conferito, in deroga all'articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), con provvedimento del Sindaco, previa accettazione dell'interessato, da adottarsi entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, ha la medesima decorrenza stabilita per tutti i nuovi incarichi di segretario dall'articolo 20quater, comma 6, e cessa al cessare del mandato del Sindaco.".

Art. 17

(Inserimento del capo VIbis)

1. Dopo il capo VI della l.r. 6/2014 è inserito il seguente:

"CAPO VIBIS

ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ALTRI ENTI LOCALI

Art. 22bis

(Disposizioni in materia di esercizio associato di funzioni)

1. Alle Unités, per l'esercizio delle proprie funzioni, si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni:

a) articolo 4, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 2;

b) articolo 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e h), e 2;

c) articolo 18, comma 3.

2. Al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), per l'esercizio delle proprie funzioni, si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni:

a) articolo 4, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 2;

b) articolo 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e h), e 2.".

CAPO II

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2002, N. 1

Art. 18

(Modificazione alla legge regionale 12 marzo 2002, n. 1)

1. Dopo la lettera m) del punto 5) dell'allegato A della legge regionale 12 marzo 2002, n. 1 (Individuazione delle funzioni amministrative di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15, e disposizioni in materia di trasferimento di funzioni amministrative agli enti locali), è aggiunta la seguente:

"mbis) Funzioni in materia di gestione dei rifiuti ai sensi della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti).".

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 26 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta);

b) l'articolo 27 del regolamento regionale 4 febbraio 2005, n. 1 (Modificazioni al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta));

c) l'articolo 11bis della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4);

d) l'articolo 22 del regolamento regionale 9 aprile 2010, n. 1 (Modificazioni al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta));

e) il capo V della l.r. 6/2014;

f) l'articolo 38 della legge regionale 19 dicembre 2014 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali);

g) la legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane));

h) il comma 5 dell'articolo 19 e l'articolo 20 della legge regionale 3 agosto 2015, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2015/2017);

i) i commi 3 e 4 dell'articolo 2 e l'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018);

j) l'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2018, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2018 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020);

k) l'articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

l) il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2019, n. 13 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

m) i commi 2 e 6 dell'articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti per il reclutamento di segretari degli enti locali della Valle d'Aosta);

n) l'articolo 22 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

o) la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14), ad eccezione dell'articolo 4;

p) l'articolo 10 della legge regionale 27 aprile 2021, n. 8 (Disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale);

q) il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 23 (Disposizioni collegate al secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

r) l'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni).

2. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 14/2019, le parole: ", fatto salvo quanto disposto dal comma 6," sono soppresse.

Art. 20

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla data delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della medesima, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1, lettera f), 3, 4, 5 e 6 della l.r. 6/2014, come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, che si applicano a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo allo svolgimento della suddetta tornata elettorale.

2. Il primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura di conferimento dei nuovi incarichi di segretario di cui all'articolo 20quater della l.r. 6/2014, come introdotto dall'articolo 16 della presente legge, acquistano efficacia le convenzioni di cui all'articolo 20bis della l.r. 6/2014, come introdotto dal succitato articolo 16, sono sciolti gli ambiti territoriali sovracomunali in essere, costituiti ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, abrogato dall'articolo 19, comma 1, lettera e) della presente legge, e cessano di avere efficacia le correlate convenzioni nonché le convenzioni di segreteria in essere, comunque costituite.

3. Fino al 31 dicembre 2027 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023-2025).

4. Ciascuna Unité adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge non oltre il sessantesimo giorno precedente alle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.

5. In sede di prima applicazione il termine di quarantacinque giorni di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 20bis della l.r. 6/2014, come introdotto dall'articolo 16 della presente legge, decorre dalla data di approvazione della graduatoria finale del primo concorso-corso bandito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (Nuove disposizioni per il reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta).

Art. 21

(Disposizione finale)

1. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal capo Vbis della l.r. 6/2014, come introdotto dall'articolo 16 della presente legge, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni regionali vigenti in materia di segretari degli enti locali.

Art. 22

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri di finanza locale a carico del bilancio regionale.