Regolamento regionale 31 maggio 1983, n. 3 - Testo storico

Regolamento regionale 31 maggio 1983, n. 3

Modificazione del Regolamento regionale 24 agosto 1982, n. 4: Applicazione della legge regionale 17 luglio 1981, n. 40, recante provvidenze a favore di Cooperative agricole e di Associazioni di produttori agricoli.

(B.U. 27 giugno 1983, n. 15)

Art. 1

Il primo capoverso dell’art. 3 è così modificato:

Le spese ritenute ammissibili a contributo sono le seguenti:

trasporti, consumo di energia elettrica e gasolio, manutenzione degli impianti e degli stabili, interessi passivi, ammortamento dei capitali fissi e delle attrezzature, spese di amministrazione, spese di pubblicità, spese di magazzinaggio.

Art. 2

La norma del precedente art. 1 si applica anche per le spese di gestione sostenute nell’esercizio 1982.

Il termine di cui al primo comma dell’art. 1 del regolamento regionale 24 agosto 1982, n. 4, per la presentazione delle domande di contributo sulle spese di gestione, relative all’anno 1982, è fissato nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.