Legge regionale 26 maggio 2025, n. 14 - Testo vigente
Legge regionale 26 maggio 2025, n. 14
Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo.
(BU del 10 giugno 2025, n. 29)
INDICE
Art. 1 - (Principi e finalità)
Art. 2 - (Definizioni)
Art. 3 - (Programmazione degli interventi)
Art. 4. - (Soggetti attuatori)
Art. 5 - (Politiche per la partecipazione attiva)
Art. 6 - (Politiche familiari)
Art. 7 - (Formazione permanente)
Art. 8 - (Completamento dell'attività lavorativa)
Art. 9 - (Prevenzione, benessere e salute)
Art. 10 - (Cultura e tempo libero)
Art. 11 - (Impegno e volontariato civico)
Art. 12 - (Azioni dell'impegno e del volontariato civico)
Art. 13 - (Gestione di terreno comunale)
Art. 14 - (Piano per l'invecchiamento attivo)
Art. 15 - (Tavolo interistituzionale sull'invecchiamento attivo)
Art. 16 - (Clausola valutativa)
Art. 17 - (Clausola di invarianza finanziaria)
(Principi e finalità)
1. Nel quadro dei principi dell'Unione europea in materia di invecchiamento attivo della popolazione, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in un contesto di forte innovazione sociale derivante dall'aumento dell'età anagrafica e dell'aspettativa di vita, valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e ne promuove la partecipazione alla vita familiare, sociale, civile, economica e culturale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) favorisce la costruzione di percorsi per il mantenimento o il potenziamento dell'autonomia delle persone anziane;
b) promuove il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto della salute psico-fisica nell'ambito degli abituali contesti di vita;
c) valorizza le esperienze professionali, formative e umane conseguite;
d) favorisce il potenziamento, il mantenimento o il riacquisto delle relazioni personali;
e) promuove e sostiene politiche ed interventi a favore dell'invecchiamento attivo, coordinati ed integrati negli ambiti della salute, delle politiche sociali, del lavoro, della formazione professionale, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali;
f) contrasta i fenomeni di esclusione e discriminazione nei confronti delle persone anziane, sostenendo azioni ed interventi che rimuovono gli ostacoli ad una piena inclusione sociale e che garantiscono un invecchiamento sano e dignitoso.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) persone anziane: le persone ultra sessantacinquenni;
b) persone adulte: le persone di età compresa tra i diciannove e i sessantacinque anni;
c) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita organizzata di ciascuno e che assume connotazioni differenti e diversità individuali, che devono essere riconosciute e valorizzate a tutte le età;
d) invecchiamento attivo: il processo volto a favorire la capacità di ridefinire e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti alla persona e al modificarsi del contesto sociale in cui l'invecchiamento si colloca, ottimizzando le opportunità concernenti la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e favorire un contributo attivo alla comunità.
(Programmazione degli interventi)
1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione regionale di settore, promuovendo iniziative territoriali a favore delle persone adulte e anziane, negli ambiti della prevenzione, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dell'impegno civile, del volontariato in ruoli di cittadinanza attiva responsabile e solidale, dello sport e tempo libero, per il mantenimento del benessere durante l'invecchiamento e di un corretto stile di vita, anche attraverso il confronto e la partecipazione con le forze sociali e intergenerazionali.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera in raccordo con gli enti locali, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, gli enti gestori delle funzioni socioassistenziali, gli enti del terzo settore e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale.
(Soggetti attuatori)
1. La Regione promuove e sostiene la partecipazione delle persone anziane alle iniziative realizzate in attuazione degli interventi di cui alla presente legge, favorendo la costruzione di reti di supporto sul territorio che operano in modo integrato e coordinato.
2. Fanno parte delle reti di supporto di cui al comma 1:
a) gli enti locali;
b) l'Azienda USL e le aziende di servizi alle persone;
c) le strutture residenziali;
d) le istituzioni scolastiche, l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e gli organismi di formazione accreditati;
e) le associazioni e le organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;
f) le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
g) gli enti, le organizzazioni, le fondazioni, le associazioni non aventi scopo di lucro, la cooperazione e l'impresa sociale, l'università della terza età, gli enti del terzo settore, nonché i soggetti privati che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge.
3. La Regione fornisce indirizzi per la promozione e la realizzazione degli interventi previsti ed individua i livelli di governance e i percorsi operativi orientati a rendere efficace la collaborazione all'interno della rete.
(Politiche per la partecipazione attiva)
1. La Regione favorisce la partecipazione delle persone anziane alla vita di comunità anche attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo e in ruoli di cittadinanza attiva, quali forme di promozione dell'invecchiamento attivo.
2. L'impegno nella comunità può tradursi in progetti sociali, anche sperimentali e innovativi, che, promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4, sono finalizzati al benessere collettivo e valutati in via prioritaria.
(Politiche familiari)
1. La Regione riconosce la famiglia come una delle risorse fondamentali nelle politiche di invecchiamento attivo. Al fine di garantire alla persona anziana una migliore qualità della vita e la permanenza nel proprio contesto domiciliare, la Regione promuove ogni azione utile a supportare in modo integrato le famiglie, favorendo le condizioni per una effettiva sostenibilità delle responsabilità familiari nei confronti delle persone anziane.
2. La Giunta regionale, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, al fine di assicurare alle persone anziane che vivono sole opportunità che garantiscono la qualità della vita, la permanenza nel proprio contesto domiciliare e la partecipazione alla vita di comunità, promuove azioni specifiche utili a supportare, in modo integrato con il contesto di riferimento, la persona anziana priva di conviventi.
3. Ai fini di cui al comma 2, la Regione favorisce la sperimentazione di forme di reciproco supporto tra le famiglie in difficoltà rispetto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
(Formazione permanente)
1. La Regione individua nella partecipazione delle persone anziane a processi educativi, ad attività ricreative e formative lungo tutto l'arco della vita, una modalità fondamentale per l'invecchiamento attivo e, in particolare:
a) incentiva la mutua formazione inter e intra generazionale tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;
b) sostiene le attività dell'università della terza età;
c) valorizza, anche con il concorso delle imprese e delle organizzazioni sindacali, le esperienze professionali acquisite dalle persone anziane favorendone il ruolo attivo nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni durante l'orientamento e i percorsi di prima formazione dei giovani;
d) sostiene la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti coloro che operano, a vario titolo e anche con specifiche competenze professionali, nei confronti delle persone anziane;
e) promuove iniziative volte alla formazione degli anziani nel settore della pratica sportiva finalizzate alla creazione di "palestre della terza età".
2. La Regione, per le azioni di cui al comma 1, promuove protocolli operativi con le scuole di ogni ordine e grado e con le agenzie formative per la realizzazione di progetti che prevedono la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo libero, per tramandare alle giovani generazioni i mestieri, i talenti e le esperienze.
3. La Regione sostiene, altresì, percorsi formativi finalizzati a:
a) promuovere un invecchiamento attivo, con particolare attenzione ai temi dell'impegno civico e della cittadinanza attiva;
b) favorire l'accesso alle tecnologie digitali, anche attraverso percorsi di alfabetizzazione informatica, prevedendo il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e del terzo settore, riducendo il divario generazionale nell'accesso reale alle tecnologie e sviluppando le capacità necessarie a partecipare alla società dell'informazione;
c) promuovere corretti stili di vita, un consumo consapevole e un'efficace gestione del risparmio;
d) perseguire la sicurezza stradale e domestica;
e) favorire l'attività fisica e contrastare la sedentarietà;
f) prevenire e contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo patologico e da shopping compulsivo;
g) formare le persone anziane che si occupano dei nipoti o dei bambini di una rete di vicini, facilitando la conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare;
h) facilitare la comprensione del tempo presente in tutti i suoi aspetti, attraverso la proposta di occasioni e strumenti di approfondimento culturale su diversi temi, fra i quali quelli sociali, economici, storici, culturali ed artistici.
(Completamento dell'attività lavorativa)
1. La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative in ambito regionale, favorisce la realizzazione di interventi di carattere sociale che agevolano il completamento della vita lavorativa, la preparazione al pensionamento e il trasferimento di competenze ai lavoratori più giovani.
(Prevenzione, benessere e salute)
1. La Regione, al fine di prevenire processi invalidanti fisici e psicologici, promuove azioni tese al mantenimento del benessere durante l'invecchiamento della persona, sostenendo la diffusione di corretti stili di vita e l'educazione motoria e fisica.
2. La Regione promuove politiche di sostegno alla persona anziana nel suo abituale contesto familiare e territoriale agevolando una vita di relazione attiva, al fine di prevenire i fenomeni di isolamento sociale e di limitare l'ospedalizzazione e l'inserimento in strutture assistenziali residenziali.
3. La Regione, per il benessere delle persone anziane e per contrastarne la solitudine, favorisce strumenti di prossimità e di socialità che garantiscono e facilitano l'acquisizione di informazioni sui servizi presenti e sugli interventi e sulle azioni sociali promosse sul territorio regionale.
4. La Regione promuove, inoltre:
a) interventi finalizzati a orientare il sistema di welfare regionale superando logiche assistenzialistiche;
b) politiche sociali in favore della domiciliarità, intesa come sostegno alla persona anziana nel suo contesto familiare e territoriale e politiche sanitarie anche tramite lo sviluppo di servizi assistenziali di prossimità e servizi di telemedicina.
(Cultura e tempo libero)
1. La Regione, riconoscendo il ruolo centrale degli enti locali, del terzo settore e delle associazioni di riferimento, favorisce la partecipazione delle persone anziane ad attività culturali, ricreative e sportive, per sviluppare relazioni solidali, positive e continuative tra le persone e trasmettere il senso di appartenenza alla comunità, anche al fine di favorire la fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Regione.
2. La Regione sostiene iniziative di turismo sociale, facilitando l'accesso alle persone anziane con difficoltà economica a eventi di teatro, cinema, mostre e musei e si avvale, al contempo, del loro patrimonio di conoscenze e del loro impegno per promuovere la storia, la cultura e le tradizioni regionali.
(Impegno e volontariato civico)
1. La Regione, al fine di valorizzare l'impiego delle persone anziane in attività socialmente utili, ne favorisce la partecipazione alla vita della comunità locale, anche attraverso l'impegno civico nel volontariato e nell'associazionismo o in ruoli di cittadinanza attiva, responsabile e solidale.
2. Il volontariato civico delle persone anziane costituisce una forma di promozione dell'invecchiamento attivo attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità.
3. I progetti sociali di cui al comma 2 sono inseriti nella programmazione sociale territoriale e possono essere promossi e realizzati dai soggetti attuatori di cui all'articolo 4.
(Azioni dell'impegno e del volontariato civico)
1. La Regione sostiene progetti sperimentali o convenzioni tra enti pubblici e soggetti del terzo settore tesi a sviluppare il volontariato civico degli anziani a supporto delle professionalità presenti e nel rispetto delle normative di settore.
2. L'impegno civico delle persone anziane si realizza, in particolare, attraverso le seguenti azioni:
a) accompagnamento con mezzi pubblici di persone non autosufficienti per l'accesso a prestazioni socio- assistenziali e socio-sanitarie;
b) supporto nei percorsi formativi di collegamento fra la scuola e il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali;
c) attività ausiliarie di sorveglianza e animazione presso scuole e mense, biblioteche, mostre, sale di ritrovo dei quartieri, aree sportive e centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali in collaborazione con le famiglie, le istituzioni scolastiche, il terzo settore e le amministrazioni locali, con l'esclusione della custodia dei beni o la sorveglianza sui luoghi;
d) iniziative volte a far conoscere e mantenere le tradizioni di artigianato locale;
e) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani e disabili a supporto degli operatori dei servizi sociali;
f) assistenza sociale e culturale in ospedale presso le strutture residenziali e nella casa circondariale regionale;
g) interventi di carattere ecologico, stagionale o straordinario, sul territorio regionale;
h) campagne e progetti di solidarietà sociale, ivi comprese le banche del tempo.
(Gestione di terreno comunale)
1. La pubblica amministrazione può affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni di proprietà pubblica nei quali svolgere attività di giardinaggio, orticoltura e, in generale, di cura dell'ambiente naturale. La pubblica amministrazione stabilisce inoltre le relative modalità e i criteri di affidamento.
(Piano per l'invecchiamento attivo)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere della Commissione consiliare competente, il Piano per l'Invecchiamento Attivo (PIA).
2. Il PIA ha durata triennale, con eventuale aggiornamento annuale. Il PIA, in coerenza con la programmazione nazionale, integra e coordina le diverse politiche e le risorse regionali, statali e comunitarie relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge, al fine armonizzare le diverse azioni.
3. Gli assessori regionali competenti in materia di politiche sociali e di formazione professionale coordinano l'attuazione delle azioni previste dal PIA avvalendosi del tavolo di confronto di cui all'articolo 15.
(Tavolo interistituzionale sull'invecchiamento attivo)
1. La Regione istituisce e coordina, nell'ambito del piano di zona regionale, un tavolo interistituzionale sull'invecchiamento attivo, di seguito denominato Tavolo, quale sede di confronto permanente sul tema, composto da:
a) il coordinatore dell'Ufficio di Piano;
b) due rappresentanti del dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali;
c) due rappresentanti del dipartimento regionale competente in materia di sanità e salute;
d) un rappresentante del dipartimento regionale Sovraintendenza agli studi, competente in materia di politiche intergenerazionali;
e) un rappresentante del Comune di Aosta;
f) un rappresentante dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
g) un rappresentante tecnico del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta;
h) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
i) un rappresentante delle fondazioni di terzo settore;
j) un rappresentante del Forum del terzo settore;
k) un rappresentante della cooperazione sociale;
l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali.
2. Al Tavolo sono invitati a partecipare l'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, il Presidente della Commissione consiliare competente, o suo delegato, un rappresentante della minoranza consiliare in seno alla Commissione e il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato.
3. Il Tavolo organizza il proprio lavoro in gruppi tecnici a geometria variabile che vedono il coinvolgimento di attori diversi a seconda dei temi trattati.
4. Il Tavolo svolge le seguenti attività:
a) predispone la proposta di piano di cui all'articolo 14;
b) monitora lo stato di attuazione della presente legge;
c) predispone la relazione di cui all'articolo 16, comma 1;
d) propone progetti per la valorizzazione dell'invecchiamento attivo;
e) promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema dell'invecchiamento attivo;
f) predispone la relazione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33).
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, designa i componenti del Tavolo di cui al comma l, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.
6. In relazione a specifici argomenti per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il tavolo di cui al comma 1 può avvalersi della collaborazione, previo accordo, di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone anziane siano il più possibile integrati tra loro e rispondenti alle reali necessità.
7. Il Tavolo resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale relaziona annualmente alla Commissione consiliare competente ed al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali sulle modalità di attuazione della presente legge e sulle attività del Tavolo di cui all'articolo 15.
2. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al comma 1 è predisposta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
