Legge regionale 10 maggio 1983, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 10 05 1983

Bollettino ufficiale 31 5 1983 n. 11

Nuove norme per lo sviluppo e l’utilizzazione delle fonti di energia idroelettrica.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Le disposizioni della presente legge sono rivolte a promuovere l’utilizzazione delle fonti di energia idroelettrica che interessano impianti con potenza impegnata non superiore a 3000 Kw., per i quali non sono necessarie le autorizzazioni previste dalle norme emanate dallo Stato in materia di nazionalizzazione, come stabilito dall’articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 2

Le disposizioni regionali di cui all’articolo 1 sono articolate nei seguenti settori di intervento:

1) produzione di energia per uso agricolo;

2) piccole derivazioni con potenza fino a 100 Kw;

3) impianti con potenza superiore ai 100 Kw.

CAPO II

INCENTIVI E PARTECIPAZIONI

Art. 3

Incentivi alla produzione di energia idroelettrica nel settore agricolo

Al fine di incentivare la produzione di energia idroelettrica possono essere concessi:

1) contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od associate, di impianti per la produzione di energia idroelettrica nella misura del 50 per cento del costo degli impianti stessi elevabile al 60 per cento per le cooperative;

2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento. Detto concorso non potrà superare la differenza tra il tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Art. 4

Piccole derivazioni di acqua con potenza impegnata fino a 100 Kw.

Per la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti possono essere concessi:

1) Contributi in conto capitale nella misura massima del 30 percento della spesa ammessa.

2) Un concorso nel pagamento degli interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti di credito per l’ulteriore 50 percento della spesa ammessa.

Detto concorso è stabilito dalla Giunta regionale all’inizio di ogni anno. Per l’anno di prima applicazione è determinato un abbattimento del 10 percento sul tasso ufficiale di sconto applicabile alle operazioni di anticipazioni o risconto presso la Banca d’Italia in vigore al 31 gennaio 1983. Il contributo di cui al precedente punto 1) è erogato in corso d’opera sulla base dello stato d’avanzamento dei lavori nella misura massima del 30 percento della spesa documentata.

Art. 5

Impianti con potenza impegnata superiore ai 100 Kw.

Per la riattivazione ed il potenziamento di impianti esistenti e la costruzione di nuovi impianti, che utilizzino concessioni o subconcessioni di piccole derivazioni d’acqua comprese tra i 100 Kw. ed i 3000 Kw. di potenza nominale, è autorizzata con deliberazione del Consiglio regionale la sottoscrizione azionaria in società elettriche locali nella misura massima del 35 percento.

La deliberazione consiliare deve essere preceduta dal parere della Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione, Decentramento e Partecipazione.

CAPO III

Disposizioni varie

Art. 6

I contributi in conto capitale e interessi previsti dagli articoli 3 e 4 della presente legge sono concessi su presentazione di domanda di ammissione agli incentivi, corredata degli elementi tecnico-economici e del piano finanziario e di sviluppo, indirizzata, rispettivamente, all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e Foreste o dall’Assessorato regionale dell’Industria, Commercio, Artigianato e Trasporti. L’Assessorato, previo l’espletamento di un’istruttoria affidata al Comitato Tecnico previsto dalla legge regionale n. 44 del 1980, dispone l’ammissione agli incentivi che sono erogati con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

La concessione degli incentivi di cui agli articoli 2 e 4 è subordinata:

a) alla dimostrazione mediante opportuna documentazione, della disponibilità dell’acqua necessaria alla realizzazione dell’impianto;

b) alla osservanza delle disposizioni sui vincoli idrogeologici forestali e di tutte le altre norme di legge in materia di utilizzazione e di derivazione delle acque, ivi compreso dove occorre, il nulla osta della Sovrintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti.

Art. 8

L’Assessorato regionale alle Finanze provvederà alla liquidazione delle spese previste dall’articolo 5, ai sensi degli Statuti delle società di cui trattasi in conformità alle deliberazioni delle assemblee degli azionisti e dei Consigli di Amministrazione delle Società stesse.

CAPO IV

Finanziamento: imputazione di spesa

Art. 9

Per la concessione degli incentivi previsti dalla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1983, la spesa di L. 1.500.000.000 che viene così ripartita:

Articolo 3: L. 200.000.000 annue per contributi in conto capitale

L. 100.000.000 annue per concorso nel pagamento degli interessi

Articolo 4: L. 200.000.000 annue per contributi in conto capitale

L. 100.000.000 annue per concorso nel pagamento degli interessi

Articolo 5: L. 900.000.000 limitatamente all’anno 1983 per la sottoscrizione azionaria.

Art. 10

Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge graveranno:

- quanto a L. 600.000.000 sui seguenti capitoli che si istituiscono nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi:

n. 38125 - Contributo in conto capitale per l’incentivazione alla produzione di energia idroelettrica nel settore agricolo. LR 10 maggio 1983, n. 33, articolo 3.

n. 38130 - Concorso nel pagamento degli interessi su mutui per l’incentivazione alla produzione di energia idroelettrica nel settore agricolo. Prime rate LR 10 maggio 1983, n. 33, articolo 3.

n. 38140 - Contributi in conto capitale per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici LR 10 maggio 1983, n. 33, articolo 4.

n. 38150 - Concorso nel pagamento degli interessi su mutui per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici. Prime rate. LR 10 maggio 1983, n. 33, articolo 4.

- quanto a L. 900.000.000 sull’istituendo capitolo n. 38200 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983: Spese per la sottoscrizione di capitale sociale di società elettriche locali. LR 10 maggio 1983, n. 33, articolo 5.

Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma si provvede:

- per l’anno 1983 mediante impiego per Lire 1.500.000.000 dello stanziamento iscritto al Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " (allegato n. 8 settore 1 - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente relativo al collegamento stradale Aosta - Courmayeur), che viene conseguentemente ridotto a L. 23.500.000.000;

- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 1.200.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche all’uopo integrate con riduzione di pari importo delle disponibilità relative al programma 2.2.1.03 - Viabilità - del bilancio pluriennale 1983- 1985.

Per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " L. 1.500.000.000

Variazioni in aumento (capitoli di nuova istituzione):

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche.

Cap. 38125 " Contributi in conto capitale per l’incentivazione alla produzione di energia idroelettrica nel settore agricolo " LR 10 maggio 1983, n. 33, articolo 3. L. 200.000.000

Cap. 38130 " Concorso nel pagamento degli interessi su mutui per l’incentivazione alla produzione di energia idroelettrica nel settore agricolo " - Prime rate.

LR 10 maggio 1983, n. 33, articolo 3. L. 100.000.000

Cap. 38140 " Contributi in conto capitale per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici ". LR 10 maggio 1983, n. 33, articolo 4. L. 200.000.000

Cap. 38150 " Concorso nel pagamento degli interessi su mutui per la riattivazione e la costruzione di nuovi impianti idroelettrici " -

Prime rate LR 10 maggio 1983, n. 33, articolo 4. L. 100.000.000

Cap. 38200 " Spese per la sottoscrizione di capitale sociale di società elettriche locali ".

LR 10 maggio 1983, n. 33, articolo 5. L. 900.000.000

Totale in aumento L. 1.500.000.000

Art. 12

Al bilancio pluriennale della Regione 1983 - 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Settore 2.2.1. - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente

Programma 2.2.1.03 - Viabilità

anno 1984 L. 600.000.000

anno 1985 L. 600.000.000

Totale in diminuzione L. 1.200.000.000

Variazioni in aumento:

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.15 - Interventi per la valorizzazione delle risorse energetiche

anno 1984 L. 600.000.000

anno 1985 L. 600.000.000

Totale in aumento L. 1.200.000.000

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 13

Le provvidenze previste dalla presente legge, agli articoli 3 e 4, non sono cumulabili con i provvedimenti concessi con leggi statali riguardanti la stessa materia.

Le provvidenze di cui alla presente legge sono limitate al triennio 1983- 1985.

Art. 14

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni previste da precedenti leggi e atti amministrativi regionali inerenti agli interventi della Regione nel settore della produzione di energia idroelettrica.

Art. 15

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.