Legge regionale 26 maggio 2025, n. 13 - Testo vigente

Legge regionale 26 maggio 2026, n. 13

Potenziamento delle reti pubbliche di comunicazione elettronica presenti sul territorio della Regione.

(BU del 3 giugno 2025, n. 26)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di potenziamento delle reti pubbliche di comunicazione elettronica presenti sul territorio della Regione, al fine di sostenere la realizzazione di Progetti di investimento, finanziati nell'ambito dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui ai Piani "Italia 1 Giga", "Italia 5G" e "Scuole fase 2", per la costruzione e gestione di reti a banda ultralarga e, al contempo, ridurre gli interventi di scavo, necessari per la realizzazione delle infrastrutture propedeutiche alla posa delle fibre ottiche, in armonia con quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità).

Art. 2

(Interventi di sostituzione e potenziamento dei cavi di fibre ottiche)

1. L'operatore economico, incaricato della realizzazione dei Progetti di cui all'articolo 1, sostituisce il cavo esistente con un nuovo cavo contenente un numero maggiore di fibre ottiche, qualora quelle presenti non siano sufficienti ai fini della realizzazione dei Piani di cui al medesimo articolo 1.

2. La Regione concede, per un periodo di venti anni, un numero adeguato di fibre ottiche all'operatore di telecomunicazioni responsabile della realizzazione delle nuove infrastrutture, finanziate con i fondi a valere sul PNRR. A tal fine, gli interventi di sostituzione dei cavi di proprietà regionale di cui al comma 1, con oneri a carico del bilancio regionale, garantiscono l'incremento dei collegamenti.

3. I proventi derivanti dalla concessione delle fibre ottiche ai sensi del presente articolo sono determinati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3.

Art. 3

(Rinvio)

1. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, approva la bozza di convenzione per la disciplina della realizzazione e concessione delle fibre ottiche, nonché ogni altro criterio o modalità necessari all'attuazione della presente legge.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato per il triennio 2025/2027 in euro 500.000 per l'anno 2025, euro 340.000 per l'anno 2026.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 500.000 per l'anno 2025 ed euro 340.000 per l'anno 2026.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e servizi informativi) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 340.000 per l'anno 2025 ed euro 50.000 per l'anno 2026;

b) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), per euro 160.000 per l'anno 2025 ed euro 290.000 per l'anno 2026.

4. I proventi di cui all'articolo 2, comma 3, sono introitati sul bilancio finanziario gestionale della Regione al Titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.