Legge regionale 26 maggio 2025, n. 12 - Testo vigente
Legge regionale 26 maggio 2025, n. 12
Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025.
(BU del 3 giugno 2025, n. 26)
(Trasferimenti straordinari e urgenti a sostegno dei Comuni colpiti dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025)
1. Per l'anno 2025, la Regione, per il tramite del Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, è autorizzata a effettuare trasferimenti ai Comuni colpiti dall'alluvione e dagli eventi valanghivi del 16 e 17 aprile 2025 per il finanziamento di interventi di carattere urgente e indifferibile diretti al superamento delle calamità e riconducibili all'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite le seguenti risorse:
a) al Comune di Fontainemore, per un importo di euro 1.150.000;
b) al Comune di Montjovet, per un importo di euro 900.000;
c) al Comune di Quart, per un importo di euro 700.000;
d) al Comune di Doues, per un importo di euro 550.000;
e) agli altri Comuni interessati, per complessivi euro 4.700.000.
3. Le risorse di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono trasferite, previa richiesta al Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco, da parte dei Comuni interessati e contestuale trasmissione dei verbali di somma urgenza per l'attivazione degli interventi stessi e delle allegate perizie estimative oppure dei provvedimenti di attivazione dei servizi emergenziali. Tali risorse possono, inoltre, previa richiesta, essere anticipate, rispetto alla realizzazione degli interventi, fino al 90 per cento dell'importo. Alla liquidazione del saldo il Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco provvede su presentazione di apposita rendicontazione, secondo la disciplina stabilita con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per le risorse di cui al comma 2, lettera e), l'elenco degli interventi ammissibili, i criteri e le modalità per il trasferimento e per la rendicontazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).
5. Per gli eventi calamitosi di cui alla presente legge, qualora, a seguito della decretazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli interventi di cui al comma 1 siano ricompresi nell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile di cui all'articolo 25 del predetto d.lgs. 1/2018, gli eventuali finanziamenti da parte dello Stato sono introitati dalla Regione senza obbligo di riversamento agli enti beneficiari dei trasferimenti di cui alla presente legge.
6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono finanziati mediante risorse con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), anche in deroga alla medesima legge.
7. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), già incrementato di euro 900.000 ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 2025, n. 5 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027. Modificazioni di leggi regionali), è ulteriormente incrementato, per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, di euro 8.000.000, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 8.000.000 per l'anno 2025.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 11 (Soccorso civile), Programma 02 (Interventi a seguito di calamità naturali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2025, mediante:
a) l'iscrizione, nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027, delle disponibilità del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.A., di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), per euro 1.800.000;
b) l'utilizzo delle risorse iscritte nel medesimo bilancio nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 4.700.000;
c) l'utilizzo delle risorse iscritte nel medesimo bilancio nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 1.500.000.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni contabili.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
