Legge regionale 5 maggio 1983, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 05 05 1983

Bollettino ufficiale 17 5 1983 n. 9

Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell’edilizia residenziale.

Art. 1

(Disposizioni generali)

La Regione Autonoma Valle d’Aosta favorisce lo sviluppo dell’edilizia residenziale mediante la concessione di mutui agevolati assistiti dal contributo regionale, della durata massima di anni venti, da contrarre con gli Istituti di Credito convenzionati con la Regione.

Possono accedere a detti mutui i lavoratori dipendenti, gli artigiani, i soggetti iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti, singoli o associati, che intendono, nel territorio regionale, costruire fabbricati di civile abitazione, acquistare alloggi oppure effettuare su immobili di loro proprietà interventi di recupero o ampliamenti di rilievo.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli Istituti di Credito apposite convenzioni, in cui saranno precisate le modalità relative al pagamento dei contributi e alla erogazione dei mutui.

Art. 2

(Programma biennale di intervento)

Per il biennio 1983- 1984 è attuato un primo programma di interventi, per complessive Lire 2.000.000.000, destinate per una quota pari a Lire 1.000.000.000 al finanziamento delle domande pervenute nel 1° semestre 1983 e per le restanti due quote di Lire 500.000.000 ciascuna al secondo semestre 1983 ed al 1° semestre 1984.

I mutui agevolati sono diretti per una quota non inferiore al 35 percento, in termini di contributi, ad interventi di recupero e per la restante quota alla costruzione di nuove abitazioni, all’acquisto di alloggi e ad ampliamenti di rilievo di fabbricati esistenti.

La Giunta regionale ha facoltà di variare dette quote in caso di carenza di domande ammissibili a contributo in un settore.

Art. 3

(Mutui agevolati)

L’ammontare massimo dei mutui agevolati di cui alla presente legge è stabilito in Lire 44 milioni tanto per la nuova costruzione e l’acquisto di abitazioni che per interventi di ampliamento e di recupero così come definiti dall’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 lettere c), d), e).

La Giunta regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente, con proprio provvedimento, il massimale di cui al comma precedente.

L’ammontare del mutuo concedibile, che non può in ogni caso superare i valori fissati al primo comma, è determinato tanto per la costruzione e l’acquisto di abitazioni che per gli interventi di recupero e di ampliamento di edifici esistenti, sulla base dei corrispondenti costi stabiliti per i programmi di edilizia agevolata convenzionata, attuati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il mutuo concesso per l’acquisto non può comunque eccedere il 75 percento della spesa sostenuta dall’acquirente, risultante dall’atto preliminare di compravendita registrato.

Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con finanziamenti concessi per lo stesso intervento dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico.

Art. 4

(Contributo regionale)

La Regione Valle d’Aosta concorrerà nel pagamento degli interessi semestrali, nella fase di ammortamento dei mutui, nella misura rispettivamente del 7 percento per redditi fino a Lire 16.000.000, del 10 percento per redditi fino a Lire 13.000.000 e del 13 percento per redditi fino a Lire 10.000.000.

La Giunta regionale ha facoltà di variare, anche annualmente, la misura dei tassi di interesse a carico della Regione e i limiti di reddito per l’accesso ai mutui in relazione al tasso globale applicato nelle operazioni di mutuo e all’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell’ISTAT.

Art. 5

(Tempi di attuazione degli interventi)

I privati che intendono beneficiare dei mutui agevolati presentano all’Amministrazione regionale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, domanda compilata in appositi modelli.

Entro 4 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i richiedenti producono la documentazione di cui al secondo e terzo comma del successivo articolo 9 e all’ultimo comma dell’articolo 11. La Giunta regionale provvede all’approvazione della graduatoria definitiva, proposta dalla Commissione.

Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno pervenire, nel termine di quattro mesi, alla stipula del contratto di mutuo o alla emissione del decreto regionale di concessione del contributo e al contestuale inizio dei lavori o alla stipula dell’atto pubblico di compravendita.

Art. 6

(Requisiti soggettivi)

Per accedere ai mutui agevolati i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) essere residenti in un Comune della Regione da almeno 5 anni;

c) non essere proprietari, essi stessi ed i componenti del nucleo familiare nel Comune di residenza o in quello sede dell’attività lavorativa o dell’intervento, di altra abitazione adeguata alle esigenze della propria famiglia, intendendosi adeguato l’alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari al numero dei componenti il nucleo familiare. Sono considerati vani accessori i disimpegni, i corridoi, i bagni, i rispostigli e la cucina se di superficie inferiore a 8 mq e in genere qualunque altro vano non avente le caratteristiche di locale d’abitazione.

È ammessa la proprietà di una abitazione qualora la stessa non possa essere utilizzata in quanto specifici diritti reali di godimento sono attribuiti ad altri soggetti, ovvero non sia abitabile perché in condizioni statiche o igieniche precarie;

d) non aver beneficiato, in altre occasioni, di contributi agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o altro Ente pubblico per la costruzione, ristrutturazione o acquisto di una abitazione;

e) non aver avuto in assegnazione, a riscatto o con patto di futura vendita, un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o di altro Ente pubblico;

f) fruire di un reddito per nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore al limite massimo indicato al primo comma del precedente articolo 4.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi, dagli affiliati, dagli ascendenti, discendenti e collaterali fino al terzo grado, conviventi stabilmente con il capo famiglia.

Art. 7

(Determinazione del reddito)

Il reddito cui fare riferimento per la determinazione del tasso di interesse a carico dell’Ente pubblico è quello derivante dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione al finanziamento.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è determinato ai sensi dell’articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

Art. 8

(Requisiti delle abitazioni)

1) Abitazioni di nuova costruzione.

Sono ammissibili a mutuo gli interventi diretti alla realizzazione di:

a) una abitazione unifamiliare singola;

b) un alloggio compreso in un edificio bifamiliare, appartenente anche per intero al richiedente, purché la superficie utile abitabile di ogni singolo alloggio non superi i 95 mq;

c) un solo alloggio nell’ambito di un edificio plurifamiliare.

La superficie utile abitabile delle nuove costruzioni di cui al precedente comma non può superare i 95 mq, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. Per i nuclei familiari superiori ai 4 componenti, è consentita una maggiorazione della superficie utile pari a 15 mq per ogni componente eccedente i quattro.

I mutui non possono essere concessi per la costruzione di abitazioni aventi caratteristiche di lusso.

La composizione del nucleo familiare va riferita al momento della presentazione della domanda ed è comprovata dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia, rilasciata dal Comune di residenza.

Per superficie utile si intende quella interna all’alloggio computata al netto delle murature perimetrali e delle tramezzature interne.

2) Abitazioni oggetto di interventi di recupero. Per gli interventi di recupero non sono posti limiti alla superficie dell’abitazione ammessa a finanziamento. Il mutuo può essere concesso unicamente per gli interventi di recupero definiti alle lettere c), d), e), dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulla base di esplicita documentazione rilasciata dal Comune.

3) Abitazioni oggetto di interventi di ampliamento.

È mutuabile l’intervento che prevede l’ampliamento dell’abitazione di proprietà del richiedente, in misura non inferiore a 1/ 3 della superficie utile dell’alloggio occupato, per adeguarla alle dimensioni del nucleo familiare ai sensi del precedente punto 1).

4) Acquisto di alloggio.

È ammissibile a finanziamento l’acquisto di un alloggio, senza limitazioni di superficie, anche non di nuova costruzione purché al momento di presentazione della domanda non siano decorsi più di 15 anni dal rilascio del permesso di abitabilità o in mancanza dalla data di ultimazione lavori, salvo che l’alloggio sia stato oggetto, in detto periodo, di rilevanti interventi di ammodernamento.

Non possono essere concessi mutui per l’acquisto di abitazioni aventi caratteristiche di lusso o accatastate nelle categorie A1, A8 e A9.

I richiedenti possono produrre domanda di mutuo per una sola delle quattro anzidette categorie di finanziamento.

Art. 9

(Documentazione attestante il possesso dei requisiti)

All’atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di residenza;

c) stato di famiglia;

d) documentazione attestante il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare;

e) certificato della conservatoria dei registri immobiliari attestante la non titolarità di diritti di proprietà su altre abitazioni adeguate ad esclusione dell’immobile da ristrutturare o da ampliare;

f) per i lavoratori autonomi documentazione comprovante l’appartenenza ad una delle categorie di cui al secondo comma del precedente articolo 1;

g) domanda redatta in apposito modulo.

Per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione nei quattro mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria si richiede altresì:

h) progetto esecutivo, vistato dal Comune, completo di tutti gli elaborati tecnici, con allegato computo metrico estimativo;

i) concessione edilizia rilasciata dal Comune;

l) certificazione attestante la proprietà dell’area o dell’immobile da ristrutturare.

Per l’acquisto di alloggi, nel termine di cui al comma precedente, dovrà essere prodotto l’atto preliminare di compravendita registrato.

Art. 10

(Obblighi dei beneficiari e sanzioni)

Il proprietario dell’alloggio acquistato, costruito o ristrutturato con il contributo della Regione, non può cederlo in locazione prima che siano decorsi 5 anni dalla data di ammissione a finanziamento, né alienarlo prima di 10 anni dalla stessa data, salvo che sia a ciò autorizzato dalla Giunta regionale.

La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la revoca delle quote annue di contributo non ancora maturate e la restituzione immediata di quelle già usufruite, maggiorate dell’importo degli interessi maturati al tasso fissato nel contratto di mutuo.

La revoca e la restituzione sono deliberate dalla Giunta regionale.

Art. 11

(Punteggi e graduatorie)

Le graduatorie per la concessione dei mutui di cui all’articolo 1 saranno formulate con l’attribuzione dei punteggi sottoelencati.

1) Richiedenti che occupino abitazioni:

a) in condizioni igieniche deficienti accertate dall’Ufficio Sanitario del Comune, ovvero in condizioni statiche gravemente compromesse Punti 5

Il punteggio è attribuito dalla Commissione in misura differenziata tenuto conto delle effettive condizioni dell’alloggio;

b) sprovviste di servizi igienici interni alloggio Punti 3

2) Condizioni di sovraffollamento dell’alloggio occupato dalla famiglia:

a) da 1,5 a 2 persone a vano Punti 2

b) oltre 2 persone a vano Punti 4

3) Richiedente sottoposto a provvedimento di sfratto divenuto esecutivo e non dovuto a morosità o ad altri inadempimenti contrattuali Punti 6

Il punteggio non è cumulabile con quelli derivanti dai precedenti punti 1), 2).

4) Anzianità di residenza anagrafica o in alternativa di attività lavorativa in Valle d’Aosta

- fino ad anni 5 Punti 0

- per ogni anno successivo maturato, con un massimo di punti 8 Punti 0,40

5) Composizione del nucleo familiare:

- fino a 3 persone Punti 2

- fino a 4 persone Punti 3

- fino a 5 persone Punti 4

- oltre le 5 persone Punti 6

6) Presenza di un handicappato grave con invalidità almeno pari all’80 percento: Punti 2

7) Distanza dell’abitazione occupata dal richiedente dal proprio luogo di lavoro:

- fino a 10 km. Punti 2

- da 10 a 30 km. Punti 3

- oltre i 30 km. Punti 4

8) Acquisto dell’alloggio occupato stabilmente dal richiedente Punti 3

La documentazione attestante i punteggi sarà prodotta nei quattro mesi successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Art. 12

(Istituzione della Commissione)

Per l’esame delle domande di mutuo e la formulazione delle relative graduatorie è istituita presso l’Amministrazione Regionale una Commissione composta da 7 membri, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, di cui fanno parte:

- l’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici o suo delegato che la presiede;

- un consigliere regionale di minoranza;

- un consigliere regionale di maggioranza;

- un rappresentante delle organizzazioni sindacali;

- un rappresentante degli artigiani;

- un rappresentante degli esercenti attività commerciali;

- un rappresentante dei coltivatori diretti;

- un Dirigente dell’Assessorato Lavori Pubblici o suo delegato.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria sono designati dalle stesse.

La Commissione comunica ai Sindaci competenti gli elenchi delle abitazioni i cui inquilini abbiano ottenuto le provvidenze previste dalla presente legge ai sensi del precedente articolo 11, punto 1), lettere a) e b).

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un funzionario dell’Ufficio Edilizia Residenziale.

Le sedute della Commissione sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 13

(Ricorsi)

Le graduatorie provvisorie e definitive nonché le revoche sono pubblicate, per il periodo di 15 giorni, all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Regionale.

Entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione gli interessati possono ricorrere, avverso le graduatorie e le revoche, alla Giunta Regionale, che, sentita la commissione, decide in merito in via definitiva nei successivi 30 giorni.

Art. 14

(Disposizioni integrative)

Non sono ammissibili a mutuo gli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di recupero per i quali, all’atto della presentazione della domanda, sia decorso più di un anno dal rilascio della relativa concessione edilizia, nonché gli interventi per l’acquisto, il cui atto pubblico di compravendita sia stato stipulato prima della data di presentazione della domanda.

In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente e limitatamente alle domande presentate nel 1° semestre 1983 sono ammissibili a finanziamento tanto gli interventi di nuova costruzione, di recupero e di ampliamento non ultimati che l’acquisto di alloggi, il cui atto pubblico di compravendita non sia stato stipulato antecedentemente al 30 giugno 1982, fermi restando i requisiti delle abitazioni previsti dal precedente articolo 8.

Le nuove costruzioni ammissibili a finanziamento ai sensi del precedente comma, le cui concessioni edilizie siano state assentite entro il 31 marzo 1983, devono rispettare i limiti di superficie utile dei singoli alloggi previsti dalla legge regionale 30 novembre 1965, n. 24.

Per gli interventi di nuova costruzione o di recupero degli alloggi i tempi di erogazione del mutuo saranno stabiliti nell’apposita convenzione da stipulare con gli Istituti di Credito.

Per l’acquisto di alloggi l’erogazione del mutuo è effettuata in un’unica soluzione contestualmente o dopo il perfezionamento dell’atto pubblico di compravendita.

Al mutuatario è data facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo con le modalità e i criteri previsti dalla convezione da stipulare con Istituti di Credito.

Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del mutuatario.

La Giunta Regionale è autorizzata a promulgare la normativa tecnica di attuazione della presente legge.

Art. 15

(Modificazioni alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63)

L’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 è sostituito dal seguente:

" Agli emigrati che rientrano definitivamente dall’estero potranno essere concessi mutui agevolati, della durata massima ventennale, diretti a favorire la costruzione di fabbricati di civile abitazione, l’acquisto di alloggi ovvero l’esecuzione di interventi di recupero o di ampliamento dell’abitazione già di loro proprietà ".

L’articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 è sostituito dal seguente:

" L’ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente articolo 3 è stabilito in Lire 44 milioni tanto per la nuova costruzione e l’acquisto di abitazioni che per interventi di recupero così come definiti dall’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 lettere c), d), e).

La Giunta Regionale è autorizzata ad aggiornare periodicamente, con proprio provvedimento, i massimali di cui al comma precedente.

Le caratteristiche degli alloggi di nuova costruzione o da acquistare devono essere conformi a quelle previste dalla vigente normativa regionale per la concessione di mutui a privati ".

L’articolo 7 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 è sostituito dal seguente:

" L’ammontare massimo dei mutui agevolati di cui al precedente articolo 6 è fissato in Lire 30.000.000 ed è suscettibile di periodici aggiornamenti da parte della Giunta Regionale ".

L’articolo 8 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 è sostituito dal seguente:

" L’ammontare del mutuo concedibile, che non può in ogni caso eccedere gli importi stabiliti agli articolo 4 e 7 della presente legge, è determinato ai sensi del terzo e quarto comma dell’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 31.

La Regione concorre nel pagamento degli interessi derivanti dai mutui di cui ai precedenti articoli 3 e 6 nella misura costante del 10 percento, indipendentemente dal reddito del beneficiario del mutuo.

Al termine di ciascun semestre dell’anno solare la Giunta regionale provvede all’approvazione degli elenchi nominativi dei beneficiari dei mutui, avuto riguardo al tempo di presentazione della domanda.

I beneficiari dei mutui agevolati di cui alla presente legge, che intendessero alienare l’alloggio, debbono attenersi alle disposizioni regionali vigenti per la concessione di mutui individuali a privati.

La Giunta Regionale è autorizzata ad emettere la normativa tecnica di applicazione della presente legge e a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito operanti in Regione ".

A decorrere dall’anno 1983 l’apporto finanziario di cui all’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 è elevato a Lire 94.000.000 da ripartire nel modo seguente:

- concorso nel pagamento degli interessi per la concessione dei mutui di cui all’articolo 4 - Lire 66.000.000;

- concorso nel pagamento degli interessi per la concessione dei mutui di cui all’articolo 7 - Lire 28.000.000.

Art. 16

(Norme finanziarie)

Per le finalità previste dagli artt. 2 e 15 della presente legge sono autorizzati i seguenti limiti di impegno per la durata di anni 20:

a decorrere dall’anno 1983 Lire 1.569.000.000

a decorrere dall’anno 1984 Lire 500.000.000.

L’onere di cui al comma precedente graverà:

- quanto a L. 2.000.000.000 sull’istituendo capitolo 25255 " Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell’edilizia residenziale prime rate - LR 5 maggio 1983 n. 31 " del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci;

- quanto a L. 69.000.000 sul capitolo 25260 " Contributi regionali per il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti a favore dei lavoratori emigrati - prime rate - LR 11 agosto 1981, n. 63 " del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1983 mediante prelievo di L. 1 miliardo 569.000.000 dal capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento " (allegato n. 8 - primo settore: assetto del territorio e tutela dell’ambiente) del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983;

- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 4.138.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.1.02 - Interventi per l’edilizia abitativa - del bilancio pluriennale 1983/1985;

- per gli anni successivi gli oneri previsti dalla presente legge saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 17

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 - Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento L. 1.569.000.000

Variazioni in aumento:

Settore primo - assetto del territorio e tutela dell’ambiente;

Programma 2.2.1.02 - Interventi per l’edilizia abitativa.

Cap. 25255 - (di nuova istituzione) Contributi in conto interessi per mutui nel settore dell’edilizia residenziale

Prime rate

LR 5 maggio 1983, n. 31 L. 1.500.000.000

Cap. 25260 - Contributi regionali per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui a favore dei lavoratori emigrati

Prime rate

LR 11 agosto 1981, n. 63

LR 5 maggio 1983, n. 31 L. 69.000.000

Totale in aumento L. 1.569.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.