Legge regionale 5 maggio 1983, n. 30 - Testo storico
Legge regionale n. 30 del 05 05 1983
Bollettino ufficiale 17 5 1983 n. 9
Proroga per l’anno 1983 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, recante provvedimenti per favorire il credito in agricoltura.
Gli interventi previsti dall’articolo 2, lettera b) della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26, sono prorogati per l’anno 1983, con le stesse norme e modalitą.
Per le finalitą previste dal precedente articolo, č autorizzata la spesa di lire 100.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall’anno 1983 all’anno 1987.
L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in annue lire 100.000.000 graverą sul capitolo 31051 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.
Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede:
Per il 1983 mediante riduzione di L. 100.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese di investimento), allegato n. 8 alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 - Settore II - sviluppo economico, all’uopo integrato, di lire 50.000.000 previsti per il rifinanziamento della legge regionale 9 maggio 1977, n. 26 per concorso nel pagamento interessi per prestiti di conduzione e anticipazione in agricoltura.
Per gli esercizi 1984- 1985 mediante utilizzo per lire 200.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.01 - strutture agricole - del bilancio pluriennale 1983- 1985.
Al bilancio di previsione della Regione per lo esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 100.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 31051 - Concorso regionale nel pagamento di quote di interessi per prestiti di dotazione in agricoltura per gli scopi di cui all’articolo 2 n. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Prime rate
LR 9 maggio 1977, n. 26, articolo 8
L. 100.000.000
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.