Legge regionale 12 maggio 2025, n. 11 - Testo storico
Legge regionale 12 maggio 2025, n. 11
Disposizioni in materia di trasporti. Modificazioni di leggi regionali.
(BU del 20 maggio 2025, n. 24)
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca modificazioni ad alcune disposizioni relative al settore dei trasporti, al fine di rispondere in modo più efficace alle necessità dell'utenza, a fronte di nuove esigenze e cambiamenti dello scenario socio-economico generale.
(Intervento finanziario per la piena integrazione e operatività del nuovo sistema di bigliettazione elettronica)
1. In considerazione della necessità di portare alla piena funzionalità il nuovo sistema di bigliettazione elettronica, tramite la sua implementazione con tipologie di biglietto innovative, tra le quali anche il biglietto unico integrato ferro-gomma, è autorizzato, limitatamente al 2025, un finanziamento di euro 300.000 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15 (Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone).
(Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea e modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è aggiunto il seguente:
"3bis. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo anche i servizi transfrontalieri che siano stati oggetto di specifico accordo tra i rispettivi Stati, da intendersi come ricompresi nei servizi integrativi di linea di cui al capo V.".
2. Dopo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 29/1997, è aggiunto il seguente: "I corrispettivi sono maggiorabili fino al 20 per cento, qualora il servizio sia eccezionalmente erogato gratuitamente.".
3. Al comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 29/1997, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I medesimi servizi integrativi sono estesi anche agli studenti con disabilità non residenti in Valle d'Aosta che frequentino l'Università della Valle d'Aosta, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.".
4. Al comma 5ter dell'articolo 24 della l.r. 29/1997, dopo la parola: "forfetari" sono inserite le seguenti: "e non".
5. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 54bis della l.r. 29/1997, è inserita la seguente:
"ebis) servizi transfrontalieri;".
6. Al comma 1 dell'articolo 54ter della l.r. 29/1997, le parole: ", maggiorabile fino al 20 per cento, qualora il servizio sia eccezionalmente erogato gratuitamente, ad esclusione dei servizi di cui all'articolo 54bis, comma 1, lettera e), per i quali l'importo può essere superiore al corrispettivo chilometrico previsto dal contratto di servizio" sono soppresse.
7. La Regione è autorizzata ad anticipare le somme a carico degli enti che compartecipano alla spesa per i servizi di trasporto pubblico locale che prevedono tale modalità.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di compartecipazione alle spese per i servizi di trasporto pubblico locale di cui al comma 7 e le modalità di rimborso.
(Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16)
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è aggiunta la seguente:
"gbis) motoslitta elettrica: veicolo dotato di pattini e cingoli per spostamenti sulla neve, a trazione esclusivamente elettrica;".
2. Dopo la lettera gbis) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 16/2019, come inserita dal comma 1, è inserita la seguente:
"gter) quad elettrico con cingoli: veicolo dotato di cingoli amovibili adatto allo spostamento sulla neve, a trazione esclusivamente elettrica. "
3. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 16/2019 è sostituito dal seguente:
"3. I contributi di cui al comma 1, nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche, sono concessi solo qualora le stesse siano residenti nel territorio regionale alla data di presentazione della domanda.".
4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 e alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 16/2019, le parole: "e immatricolati in Valle d'Aosta" sono soppresse.
5. Dopo l'articolo 10bis della l.r 16/2019, è inserito il seguente:
"Art. 10ter
(Contributi per l'acquisto di motoslitte elettriche o quad elettrici con cingoli)
1. La Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto destinati ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), l'acquisto di motoslitte elettriche o di quad elettrici con cingoli nuovi di fabbrica.
2. A fronte delle spese di cui al comma 1, sono concessi contributi pari, al massimo, al 50 per cento della spesa ammissibile IVA esclusa e, comunque, per un importo non superiore a 5.000 euro.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi solo per i veicoli il cui prezzo, risultante dal listino prezzi ufficiale della casa produttrice, sia inferiore a 35.000 euro, IVA esclusa.
4. Per questa tipologia di veicoli si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 2, e 14, comma 2.".
6. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 16/2019 è sostituito dal seguente:
"2. I veicoli oggetto di contributo di cui agli articoli 8, comma 1, lettere a) e b), 10ter e 11, comma 1, non possono essere alienati per un periodo di tre anni; la decorrenza di tale periodo è stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 14, comma 2."
7. La rubrica dell'articolo 15 della l.r. 16/2019, è sostituita dalla seguente: "Revoca e rinuncia del contributo".
8. Dopo il comma 2bis dell'articolo 15 della l.r. 16/2019, è aggiunto il seguente:
"2ter. Il beneficiario può procedere, tramite richiesta scritta, alla rinuncia del contributo; in tal caso la somma ricevuta, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione del contributo, è restituita alla Regione.".
9. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 16/2019, è aggiunto il seguente periodo: "La non cumulabilità si applica ai contratti di acquisto sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2025."
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato per il triennio 2025/2027 in euro 1.133.500 per l'anno 2025, euro 813.500 per l'anno 2026 ed euro 813.500 per l'anno 2027.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:
a) nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 20.000 per l'anno 2025, 20.000 per l'anno 2026 ed euro 20.000 per l'anno 2027;
b) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale) per complessivi euro 2.740.500, di cui euro 2.440.500 per spese correnti ed euro 300.000 per spese in conto capitale, annualmente così suddivisi:
1) per l'anno 2025 euro 1.113.500 di cui euro 813.500 sul titolo 1 (spese correnti) ed euro 300.000 sul titolo 2 (Spese in conto capitale);
2) per l'anno 2026 euro 813.500 sul titolo 1 (spese correnti);
3) per l'anno 2027 euro 813.500 sul titolo 1 (spese correnti).
3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027:
a) nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 20.000 per l'anno 2025, 20.000 per l'anno 2026 ed euro 20.000 per l'anno 2027;
b) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 01 (Trasporto ferroviario), Titolo 1 (spese correnti) per euro 650.000 per l'anno 2025, 650.000 per l'anno 2026 ed euro 650.000 per l'anno 2027;
c) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale) Titolo 1 (spese correnti) per euro 163.500 per l'anno 2025, 163.500 per l'anno 2026 ed euro 163.500 per l'anno 2027;
d) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 3 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 300.000 per l'anno 2025.
4. A partire dagli esercizi successivi al 2027, la spesa è rideterminata con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. I rimborsi di cui all'articolo 3, comma 8, sono introitati sul bilancio finanziario gestionale della Regione al Titolo 3 (entrate extratributarie), tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti).
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
