Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 - Testo vigente

Legge regionale 5 maggio 1983, n. 28

Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta.

(B.U. 16 giugno 1983, n. 13).

(Abrogata dall'art. 36 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7, che tuttavia dispone che, fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 19 della stessa, continuino ad applicarsi gli articoli 22 e 23).

Art. 22

(Attestato di qualifica e certificato di frequenza)

Al termine dei corsi di qualificazione, riqualificazione, specializzazione, ai partecipanti ritenuti idonei a seguito di una prova d'esame la Regione rilascia un attestato in base al quale gli Uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

L'attestato di cui sopra costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Al termine dei corsi di aggiornamento viene rilasciato ai partecipanti un certificato di frequenza.

Il passaggio da un ciclo formativo all'altro di un medesimo corso avviene, alla fine del ciclo, tramite prove intermedie interne, espletate dai docenti del corso, secondo le modalità stabilite dalla direzione del Centro.

Art. 23

(Esami)

Le prove finali per il conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato dalla Regione, si svolgono alla presenza di commissioni esaminatrici costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Le singole commissioni sono coś composte:

a) un rappresentante della Regione in qualità di Presidente;

b) un esperto designato dal Sovraintendente agli Studi per la Valle d'Aosta;

c) un esperto designato dal Direttore dell'Ufficio regionale del Lavoro e della Massima Occupazione (*);

d) un esperto designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;

e) un esperto designato dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;

f) i docenti del corso.

Ai membri delle commissioni di esame, eccezion fatta per i docenti del corso e per i dipendenti della Regione, spetta un gettone di presenza la cui entità è fissata dalla Giunta regionale in misura non superiore ai compensi spettanti ai componenti le commissioni di esame nelle scuole statali. A coloro che risiedono in Comuni diversi da quelli in cui ha svolgimento l'esame, spetta inoltre il trattamento di missione previsto per il personale regionale.

(*) L'art. 13 della L.R. 29 marzo 2007, n. 4, dispone che alla designazione dell'esperto provveda il dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di impiego.