Legge regionale 18 aprile 2025, n. 10 - Testo vigente

Legge regionale 18 aprile 2025, n. 10

Finanziamento straordinario al Comune di Nus per la realizzazione di infrastrutture connesse all'organizzazione dei Campionati italiani assoluti di sci nordico assegnati alla località sciistica di Saint-Barthélemy per la stagione invernale 2025-2026.

(BU del 29 aprile 2025, n. 21)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la concessione di un finanziamento straordinario al Comune di Nus per la realizzazione di infrastrutture connesse all'organizzazione dei Campionati italiani assoluti di sci nordico assegnati alla località sciistica di Saint-Barthélemy dalla Federazione italiana sport invernali (F.I.S.I.) per la stagione invernale 2025-2026.

Art. 2

(Concessione del contributo straordinario)

1. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2025, in deroga alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), a concedere un contributo straordinario al Comune di Nus per la realizzazione di infrastrutture connesse all'organizzazione dei Campionati italiani assoluti di sci nordico della F.I.S.I. e funzionali alla fruibilità del comprensorio sciistico di Saint-Barthélemy, per un importo complessivo massimo di euro 1.985.000.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione delle seguenti infrastrutture presso la località sciistica di Saint-Barthélemy:

a) riqualificazione e implementazione del parcheggio adiacente all'area picnic di Porliod;

b) riqualificazione della strada comunale di collegamento tra il parcheggio adiacente all'area picnic di Porliod e il Centro di sci nordico e trekking situato nella zona conosciuta come Praz-de-L'Arp;

c) realizzazione di un invaso per l'innevamento artificiale nella zona conosciuta come Praz-de-L'Arp e di un ampliamento della pista di sci nordico a monte del Centro di sci nordico e trekking.

3. In considerazione della coerenza dell'intervento oggetto di contributo di cui al comma 1, con le priorità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 20222024), le spese sostenute sono rendicontate nel predetto fondo compatibilmente con le disponibilità del medesimo, al fine di garantire il completo assorbimento del finanziamento statale.

Art. 3

(Criteri e modalità per l'erogazione del contributo straordinario)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, sono ammesse al contributo straordinario di cui al medesimo articolo 2, comma 1:

a) le spese tecniche per la progettazione, la direzione lavori, l'assistenza, il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, il collaudo, nonché le spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili per la realizzazione dei lavori;

b) le spese per la realizzazione dei lavori;

c) le spese per le eventuali modifiche dei contratti in corso di esecuzione, di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), unicamente nei limiti dell'importo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.

2. Il contributo straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, è liquidato al Comune di Nus dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture e viabilità, entro i limiti dell'importo di cui all'articolo 2, comma 1, previa presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione tecnica e finanziaria relativa alle diverse fasi progettuali e realizzative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, con le seguenti modalità:

a) per le spese di cui alle lettere a) e c) del comma 1, su presentazione di idonea documentazione;

b) per le spese di cui alla lettera b) del comma 1, con le seguenti modalità:

1) il 10 per cento dell'importo lordo delle opere, comprensivo degli oneri IVA, dopo l'approvazione del progetto esecutivo;

2) il 45 per cento dell'importo delle opere, comprensivo degli oneri IVA e al netto del ribasso d'asta, ad avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori;

3) il 40 per cento dell'importo delle opere, comprensivo degli oneri IVA e al netto del ribasso d'asta, al raggiungimento del 50 per cento dei lavori;

4) il saldo, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori.

3. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3, agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano le medesime modalità di gestione e rendicontazione previste dal FOSMIT. Le eventuali erogazioni a valere sul FOSMIT sono introitate al bilancio regionale a ristoro del contributo erogato dalla Regione.

Art. 4

(Rinvio)

1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge, comprese la documentazione tecnica e finanziaria da allegare all'istanza, di cui all'articolo 3, comma 2, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione del finanziamento, nonché la restituzione di eventuali economie finali alla Regione.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.985.000 per l'anno 2025.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2025, mediante l'iscrizione, nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027, delle disponibilità del Fondo in gestione speciale presso Finaosta S.p.A., di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n.16), per euro 1.985.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le occorrenti variazioni contabili.

Art. 6

(Rideterminazione delle risorse finanziarie di finanza locale per l'anno 2025)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono ricompresi nei trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

2. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027), è incrementato, per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, di euro 1.985.000, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.