Legge regionale 8 aprile 2025, n. 9 - Testo vigente
Legge regionale 8 aprile 2025, n. 9
Iniziative a sostegno della valorizzazione dell'identità culturale valdostana.
(BU del 22 aprile 2025, n. 20 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)
(Oggetto e finalità)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sostiene il patrimonio culturale e linguistico della Valle d'Aosta, rappresentato dalla lingua francoprovenzale, quale significativa espressione dell'identità culturale della comunità valdostana e del patrimonio culturale immateriale.
2. In particolare, la Regione promuove la tutela, la valorizzazione e la diffusione del francoprovenzale e della cultura a esso legata e sostiene le iniziative volte a favorirne la conoscenza e la diffusione riconoscendo alle stesse una valenza educativa e formativa.
(Concessione di un contributo per il funzionamento del Centre d'Études Francoprovençales René Willien)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e per incentivare gli studi, la ricerca e le attività culturali nel campo della tutela e della valorizzazione della lingua francoprovenzale, la Regione riconosce e sostiene la funzione del Centre d'Études Francoprovençales René Willien attraverso la concessione di un contributo annuo per il suo funzionamento.
2. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
(Concessione di un contributo per l'Associazione culturale Lo Charaban)
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e per incentivare la promozione e diffusione della lingua francoprovenzale la Regione sostiene l'iniziativa Lo Charaban e riconosce un contributo annuo per l'organizzazione della stessa all'Associazione culturale Lo Charaban.
2. I criteri e le modalità di concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 90.000 a decorrere dall'anno 2025.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo 1 (Spese correnti).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo I (Spese correnti), a valere sull'apposito Fondo speciale per annui euro 90.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027.
4. A decorrere dal 2028 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
