Legge regionale 8 aprile 2025, n. 9 - Testo storico

Legge regionale 8 aprile 2025, n. 9

Iniziative a sostegno della valorizzazione dell'identità culturale valdostana.

(BU del 22 aprile 2025, n. 20 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sostiene il patrimonio culturale e linguistico della Valle d'Aosta, rappresentato dalla lingua francoprovenzale, quale significativa espressione dell'identità culturale della comunità valdostana e del patrimonio culturale immateriale.

2. In particolare, la Regione promuove la tutela, la valorizzazione e la diffusione del francoprovenzale e della cultura a esso legata e sostiene le iniziative volte a favorirne la conoscenza e la diffusione riconoscendo alle stesse una valenza educativa e formativa.

Art. 2

(Concessione di un contributo per il funzionamento del Centre d'Études Francoprovençales René Willien)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e per incentivare gli studi, la ricerca e le attività culturali nel campo della tutela e della valorizzazione della lingua francoprovenzale, la Regione riconosce e sostiene la funzione del Centre d'Études Francoprovençales René Willien attraverso la concessione di un contributo annuo per il suo funzionamento.

2. I criteri e le modalità per la concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 3

(Concessione di un contributo per l'Associazione culturale Lo Charaban)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e per incentivare la promozione e diffusione della lingua francoprovenzale la Regione sostiene l'iniziativa Lo Charaban e riconosce un contributo annuo per l'organizzazione della stessa all'Associazione culturale Lo Charaban.

2. I criteri e le modalità di concessione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 90.000 a decorrere dall'anno 2025.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo I (Spese correnti), a valere sull'apposito Fondo speciale per annui euro 90.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027.

4. A decorrere dal 2028 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.