Legge regionale 2 aprile 2025, n. 8 - Testo vigente

legge regionale 2 aprile 2025, n. 8

Disposizioni in materia di aiuti regionali per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali, nonché per l'adozione di misure di prevenzione. Modificazioni di leggi regionali.

(BU del 22 aprile 2025, n. 20)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli aiuti regionali in favore delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese (PMI), operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria e dell'acquacoltura, e dei soggetti proprietari di fondi agricoli, ancorché non titolari o conduttori di impresa agricola, per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica, protetta e non protetta, al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali, nonché per l'adozione delle misure di prevenzione dei medesimi danni, in un'ottica di aumentare e migliorare la coesistenza tra le attività agricole di montagna e la fauna selvatica.

2. Gli indennizzi e gli aiuti per le misure di prevenzione di cui al comma 1 sono concessi alle PMI di cui al medesimo comma ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione per i danni arrecati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali nel territorio regionale, a esclusione delle aree interne al Parco nazionale Gran Paradiso e al Parco naturale del Mont Avic, nel cui territorio l'indennizzo dei danni resta a carico degli enti gestori ai sensi degli articoli 15, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), e 22, comma 1, della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette).

2. Le disposizioni di cui alla presente legge relative agli aiuti per l'adozione delle misure di prevenzione trovano applicazione su tutto il territorio regionale, ivi comprese le aree interne ai parchi naturali.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) PMI: le microimprese, le piccole e le medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

b) produzione agricola primaria: la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento di cui all'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

c) patrimonio zootecnico: gli ovini, i caprini, i bovini, gli equini e altre specie di interesse zootecnico;

d) patrimonio ittico: insieme di specie acquatiche, quali pesci, molluschi e crostacei, allevate in ambienti confinati e controllati per produrre organismi destinati al consumo umano, al ripopolamento o alla pesca sportiva;

e) imprese del settore dell'acquacoltura: le imprese operanti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

f) fauna protetta:

1) specie animali protette dalle disposizioni dell'Unione europea, e in particolare dalle direttive 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e le specie indicate all'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

2) uccelli e mammiferi viventi nelle seguenti aree protette: parchi nazionali e regionali, riserve naturali di cui alla l. 394/1991 e oasi di protezione di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a), della l. 157/1992;

g) intensità di aiuto: l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

h) misure di prevenzione: le operazioni compatibili con l'orografia del territorio regionale finalizzate a prevenire e mitigare l'impatto della fauna selvatica sul patrimonio zootecnico, ittico e sulle produzioni vegetali, quali ad esempio recinzioni di sicurezza, cani da guardiania e dissuasori.

CAPO II

INDENNIZZO DEI DANNI

Art. 4

(Aiuti per la compensazione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali)

1. Al fine di compensare le PMI e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, per i danni subiti in conseguenza del comportamento dell'animale appartenente alla fauna selvatica, possono essere concessi aiuti a fondo perduto fino a un massimo del 100 per cento dei costi ammissibili, dedotti i risarcimenti nell'ambito di polizze assicurative, quelli percepiti nell'ambito di altre misure statali o europee o altri pagamenti ricevuti a titolo di riparazione dei danni.

2. Sono ritenuti ammissibili, e calcolati a livello dei singoli beneficiari, i costi derivanti dai danni subiti come conseguenza diretta dell'evento, previamente valutati dalla struttura regionale competente che concede gli aiuti, di seguito denominata struttura competente, anche avvalendosi di un esperto agrozootecnico indipendente incaricato dalla medesima o da un'assicurazione. I costi ammissibili comprendono gli animali uccisi, appartenenti al patrimonio zootecnico o ittico, le produzioni vegetali distrutte, i relativi costi indiretti previsti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, nonché i danni materiali alle attrezzature agricole.

3. Gli aiuti devono essere concessi entro tre anni dalla data del verificarsi dell'evento che ha determinato il danno e versati entro quattro anni dal verificarsi del medesimo.

4. In caso di danni alle produzioni vegetali, la concessione degli aiuti è subordinata al ripristino delle stesse entro il termine massimo stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10.

Art. 5

(Richiesta di constatazione del danno e presentazione della domanda di indennizzo)

1. In caso di danni al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali arrecati dalla fauna selvatica, il titolare della PMI e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, segnalano l'evento dannoso alla stazione forestale competente per territorio, ai fini della constatazione del danno, e, in caso di danni ad animali, appartenenti al patrimonio zootecnico e ittico, anche al servizio veterinario dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), per gli aspetti di competenza, e presentano la domanda di indennizzo secondo le modalità e i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10.

2. Nel caso in cui la domanda di indennizzo riguardi animali dispersi a seguito di un presunto attacco da parte di animali predatori, il titolare della PMI o gli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, possono denunciarne la scomparsa segnalando tempestivamente alla stazione forestale competente per territorio ogni informazione utile alla ricostruzione dell'accaduto, in particolare eventuali anomalie di comportamento degli animali e avvistamenti di predatori nella zona; la struttura competente procede, previa istruttoria, alla valutazione del danno e all'erogazione del contributo solo nel caso in cui vi siano sufficienti elementi forniti dalla competente stazione forestale che ha ricevuto la denuncia di scomparsa per sostenere l'ipotesi di avvenuta predazione.

Art. 6

(Revoca dell'indennizzo e controlli)

1. La somma percepita a titolo di indennizzo dei danni al patrimonio zootecnico e ittico deve essere utilizzata, entro il termine massimo stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, decorrente dalla data di erogazione della medesima, per la reintegrazione dei capi perduti con capi della medesima razza o di razze autoctone, anche attraverso la rimonta interna all'allevamento, pena la revoca dell'indennizzo, fatta eccezione per il caso in cui i beneficiari abbiano cessato la propria attività, previa comunicazione alla struttura regionale competente in materia di zootecnia.

2. La revoca dell'indennizzo è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare dell'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'indennizzo.

3. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

4. La revoca dell'indennizzo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La struttura competente dispone, in qualsiasi momento, anche a campione, idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari in sede di presentazione della domanda.

CAPO III

MISURE DI PREVENZIONE

Art. 7

(Aiuti per misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali)

1. Per l'adozione di specifiche misure di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio zootecnico e ittico e alle produzioni vegetali possono essere concessi alle PMI e agli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, aiuti a fondo perduto fino a un massimo del 100 per cento dei costi ammissibili.

2. Gli investimenti, materiali o immateriali, possono essere realizzati da uno o più beneficiari, anche collettivamente, e devono essere effettuati in conformità alla normativa eurounitaria, statale e regionale vigente in materia di tutela ambientale. In particolare, per gli investimenti che richiedono una valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e del titolo I della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

3. Gli aiuti non possono essere concessi per l'acquisto di animali, fatta eccezione per i cani da guardiania, nonché per gli oneri derivanti dall'IVA, salvo nel caso in cui costituisca un costo definitivo non recuperabile.

4. Aiuti a fondo perduto possono essere concessi alle PMI e agli altri soggetti di cui all'articolo 1 anche per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica, quali l'utilizzo di accorgimenti per la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali, nonché per l'effettuazione di semine di colture cerealicole a perdere per il mantenimento della selvaggina.

Art. 8

(Presentazione della domanda di aiuto per l'adozione di misure di prevenzione)

1. La domanda diretta all'ottenimento degli aiuti per l'adozione di misure di prevenzione è presentata, indicando le specifiche misure che si intendono attuare e le relative modalità di realizzazione, alla struttura competente, che ne verifica la completezza e la regolarità e ne valuta l'ammissibilità, disponendo la concessione o il diniego dell'aiuto.

2. L'erogazione degli aiuti è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

Art. 9

(Controlli e revoca dell'aiuto)

1. Al fine di verificare le modalità di attuazione delle misure di prevenzione, la struttura competente, anche avvalendosi del Corpo forestale della Valle d'Aosta, effettua controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente ai luoghi interessati e prendere visione della documentazione necessaria.

2. Qualora il beneficiario non abbia provveduto alla corretta attuazione delle misure di prevenzione, il dirigente della struttura competente assegna un termine per la regolarizzazione delle carenze riscontrate; la mancata regolarizzazione comporta la revoca dell'aiuto.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'intero ammontare dell'aiuto percepito, maggiorato degli interessi riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e la data del provvedimento di revoca, calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento per il periodo in cui si è beneficiato dell'aiuto.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. La revoca dell'aiuto può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede:

a) i requisiti di accesso, le spese ammissibili e le altre condizioni generali di ammissibilità cui subordinare la concessione degli aiuti di cui alla presente legge;

b) le modalità e i termini di presentazione della richiesta di constatazione del danno e delle domande d'indennizzo o di aiuto per l'adozione di misure di prevenzione, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti;

c) le eventuali altre condizioni previste dalla normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, con riferimento alla concessione degli aiuti di cui agli articoli 4 e 7;

d) le eventuali altre condizioni e modalità di revoca degli indennizzi di cui all'articolo 6;

e) ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, ivi compresi i tempi e le modalità per l'effettuazione dei sopralluoghi ai fini dell'accertamento dei danni, i criteri per la valutazione dei medesimi, l'eventuale utilizzo di costi semplificati, le modalità di pagamento ammissibili, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle quietanze.

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 è pubblicata, per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione e, integralmente, nel sito istituzionale della Regione.

Art. 11

(Disposizioni transitorie)

1. Per le domande di aiuto relative ai danni da fauna selvatica e per le domande relative all'adozione di misure di prevenzione dei medesimi, presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, continua a trovare applicazione quanto previsto dalle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 15 giugno 2010, n. 17 (Definizione dei criteri per l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, e per l'attuazione di misure preventive), e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 12

(Modificazioni alla l.r. 64/1994)

1. Dopo la lettera fquater) del comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 64/1994, è inserita la seguente:

"fquinquies) provvedere al risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili arrecati dall'attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo;".

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 15bis della l.r. 64/1994 è sostituita dalla seguente:

"a) da apposito trasferimento regionale per il funzionamento del Comitato;".

Art. 13

(Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2022, n. 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14 (Norme riguardanti le consorterie della Valle d'Aosta)), le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "otto anni".

Art. 14

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali e della qualità della normazione e alla Commissione consiliare competente in merito all'applicazione delle misure di cui alla presente legge.

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 39 e gli articoli 40 e 41 della l.r. 64/1994;

b) il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1 (Legge finanziaria per gli anni 2000/2002 (Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002) e modificazioni a leggi regionali);

c) gli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 10 (Modificazioni alle leggi regionali 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), e 29 dicembre 2006, n. 34 (Disposizioni in materia di parchi faunistici));

d) la l.r. 17/2010;

e) l'articolo 21 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015);

f) l'articolo 11 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

g) l'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024);

h) i commi 2 e 3 dell'articolo 7 e l'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

i) l'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022 e disposizioni urgenti);

j) l'articolo 9 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2022).

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 286.300 per l'anno 2025 e in annui euro 426.300 a decorrere dall'anno 2026.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca):

a) Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare):

1) nel Titolo I (spesa corrente) per euro 12.000 per l'anno 2025 e per annui euro 95.000 per gli anni 2026 e 2027;

2) nel Titolo II (spesa in conto capitale) per euro 144.300 per l'anno 2025 e per annui euro 231.300 per gli anni 2026 e 2027;

b) Programma 02 (Caccia e pesca), Titolo I (spesa corrente) per euro 130.000 per l'anno 2025 e per annui euro 100.000 per gli anni 2026 e 2027.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per il triennio 2025/2027 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:

a) nella Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo I (spesa corrente) per annui euro 40.000;

b) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare):

1) nel Titolo I (spesa corrente) per l'anno 2025 euro 50.300 e per gli anni 2026 e 2027 per annui euro 190.300;

2) nel Titolo II (spesa in conto capitale) per annui euro 80.000;

c) nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 02 (Caccia e pesca):

1) nel Titolo I (spesa corrente) per annui euro 108.000;

2) nel Titolo II (spesa in conto capitale) per annui euro 8.000.

4. A decorrere dal 2028, l'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e titoli di cui al comma 2, e può essere rideterminato:

a) con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per gli interventi disciplinati dagli articoli 4 e 7 i cui oneri sono previsti al comma 2, lettera a);

b) con legge di stabilità regionale, per i trasferimenti disposti dall'articolo 12 i cui oneri sono previsti al comma 2, lettera b).

5. I proventi derivanti dalla revoca degli aiuti sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti).

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni di bilancio.