Legge regionale 2 aprile 2025, n. 7 - Testo vigente
Legge regionale 2 aprile 2025, n. 7
Disposizioni urgenti per lo sviluppo organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).
(BU 22 aprile 2025, n. 20)
(Oggetto e finalità)
1. Al fine di potenziare la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta, nonché di accrescerne l'efficienza, anche attraverso la valorizzazione del personale, la presente legge reca disposizioni in materia di reclutamento e mobilità, di sistema di classificazione e ordinamento professionale del personale dipendente, di aree di contrattazione e di incarichi dirigenziali degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).
(Disposizioni generali in materia di organizzazione degli uffici pubblici della Regione. Modificazioni agli articoli 3 e 5 della l.r. 22/2010)
1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 22/2010, è aggiunta la seguente:
"bbis) alla definizione del modello delle competenze e dei profili professionali, con particolare riguardo all'individuazione dell'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere, anche di qualifica dirigenziale, in coerenza con l'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva.".
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:
"6bis. Gli organi di direzione politico-amministrativa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, per esercitare le loro funzioni hanno accesso ai dati in possesso delle strutture cui sono preposti, fermo restando l'obbligo alla riservatezza."
3. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, le parole: "aree omogenee di attività dei centri di responsabilità amministrativa" sono sostituite dalle seguenti: "aree omogenee di settori o di funzioni tra loro integrati, distinte in aree di linea e aree di staff,".
(Disposizioni per la Giunta regionale. Modificazioni agli articoli 9, 10, 11, 11bis, 13 e 15bis della l.r. 22/2010)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in merito alla congruenza tra indirizzi, obiettivi e risorse assegnate".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", coordinando le attività comuni alle strutture dirigenziali di primo livello".
3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2010, come modificata dal comma 2, sono inserite le seguenti:
"bbis) esercitare, previa diffida, il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti di primo livello;
bter) esercitare l'attività di coordinamento e di impulso di progetti e di iniziative di particolare rilievo, che interessino ambiti e materie di competenza di più strutture dirigenziali, anche attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro;
bquater) presiedere il Comitato di direzione di cui all'articolo 10bis, comma 1;".
4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, segnatamente, quelle proprie di dirigente di primo livello in relazione alle strutture organizzative facenti capo alla Segreteria generale".
5. Il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"5. Il trattamento economico omnicomprensivo del Segretario generale e del Capo di Gabinetto è stabilito dal contratto individuale di lavoro in misura pari al trattamento economico complessivo massimo determinato dall'Amministrazione regionale per gli incarichi dirigenziali di primo livello, ivi compreso il trattamento economico accessorio.".
6. Il comma 6 dell'articolo 10 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"6. Il trattamento economico omnicomprensivo del Vice Capo di Gabinetto è stabilito dal contratto individuale di lavoro in misura pari al trattamento economico complessivo massimo determinato dall'Amministrazione regionale per gli incarichi dirigenziali di secondo livello, ivi compreso il trattamento economico accessorio.".
7. Dopo l'articolo 10 della l.r. 22/2010, è aggiunto inserito il seguente:
"Art. 10bis
(Comitato di direzione)
1. Il Segretario generale, il Capo di gabinetto e i dirigenti di primo livello della Giunta regionale compongono il Comitato di direzione. Il Comitato è organo di coordinamento, di confronto e di raccordo, che concorre all'integrazione della programmazione delle attività svolte dalle strutture organizzative dirigenziali di primo livello e di quelle di secondo livello a esse afferenti e alla individuazione di soluzioni e proposte, organizzative o operative, concernenti aspetti di carattere trasversale o che richiedono l'apporto sinergico di più strutture.
2. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale che lo insedia e lo convoca, con cadenza almeno bimestrale. Nella prima seduta, su proposta del Segretario generale, il Comitato redige un apposito regolamento di funzionamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale; il Comitato può operare anche in sotto Comitati, con riferimento alle singole aree di interesse e di competenza dell'Amministrazione regionale.".
8. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente: "I posti di Capo dell'Ufficio dei rapporti istituzionali, di Capo dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, di Capo della Protezione civile, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa e di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta sono incarichi dirigenziali fiduciari, conferiti con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore alla durata dell'organo di direzione politico-amministrativa che li conferisce entro novanta giorni dall'insediamento, cui si applicano le disposizioni relative ai requisiti professionali previsti dalla presente legge per i restanti incarichi dirigenziali di pari livello, fatto salvo quanto specificamente previsto per gli incarichi di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale della Valle d'Aosta dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale), e quanto specificamente previsto dalla presente legge per gli incarichi di Capo e Vice Capo Ufficio stampa.".
9. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:
"2.1. Il trattamento economico degli incarichi dirigenziali fiduciari di cui al comma 1 è stabilito dal contratto individuale di lavoro, in misura pari al trattamento economico complessivo determinato dall'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 17 e 23, per gli incarichi dirigenziali di livello corrispondente.".
10. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "trattamento economico" sono inserite le seguenti: ", non superiore al 60 per cento di quello massimo previsto dall'Amministrazione regionale per i dirigenti di primo livello,".
11. Al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 22/2010, le parole: "o di collaborazione coordinata e continuativa" sono soppresse.
12. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11bis della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico complessivo spettante al dirigente veterinario è stabilito in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenuto conto delle misure, minima e massima, previste per il trattamento economico accessorio in relazione alla rilevanza dell'attività professionale svolta.".
13. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 22/2010, le parole: "da un massimo di due dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "da un massimo di tre dipendenti".
14. Al comma 3 dell'articolo 15bis della l.r. 22/2010 le parole "comprensivo dell'indennità per incarichi aggiuntivi," sono soppresse.
(Disposizioni in materia di disciplina della dirigenza pubblica del comparto unico regionale. Modificazioni agli articoli 18, 20, 21, 22, 23 e 26 della l.r. 22/2010)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "delle istituzioni scolastiche" sono aggiunte le seguenti: "e universitarie".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 22/2010, sono aggiunti i seguenti:
"1bis. Le procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza prevedono sia l'accertamento delle conoscenze e delle competenze tecniche sia la valutazione delle capacità manageriali, delle attitudini e delle motivazioni individuali. La commissione esaminatrice nelle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale è composta da almeno un membro esperto in tecniche di osservazione, selezione e valutazione, anche comparativa, delle capacità, delle attitudini e delle motivazioni individuali del personale. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 41, comma 11, sono definiti le modalità e i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e la tipologia delle prove per la valutazione delle competenze, capacità, attitudini e motivazioni individuali.
1ter. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata al personale a tempo indeterminato, in servizio presso l'ente che bandisce la procedura selettiva, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio con inquadramento nella categoria immediatamente inferiore alla qualifica unica dirigenziale.".
3. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"5. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, fornendone esplicita motivazione, a personale esterno all'albo dei dirigenti di cui all'articolo 19 dell'ente che conferisce l'incarico, in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'Amministrazione, e dei requisiti di cui agli articoli 21, comma 2, o 22, comma 4, entro il limite complessivo massimo del 15 per cento della dotazione organica dirigenziale. Detti incarichi sono conferiti, a tempo determinato, per una durata compresa tra tre e cinque anni.".
4. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"6. Resta ferma la disciplina specificamente prevista per i segretari degli enti locali dalla normativa regionale vigente in materia.".
5. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2010, le parole: "con un'anzianità di almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "con un'anzianità di almeno cinque anni".
6. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 22/2010 le parole "soggetti esterni all'ente" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti esterni all'albo dei dirigenti di cui all'articolo 19".
7. Il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"5. Gli incarichi di dirigente di primo livello sono conferiti dal competente organo di direzione politico-amministrativa dell'ente, entro novanta giorni dal suo insediamento e a ogni vacanza di incarico, per un periodo corrispondente alla durata in carica dell'organo conferente o proponente, e cessano in ogni caso al termine del mandato dell'organo di direzione politico-amministrativa che li ha conferiti o proposti. La durata dell'incarico di primo livello può essere inferiore a quella di cui al primo periodo se coincide con il conseguimento del limite di età o dell'anzianità contributiva massima per il collocamento a riposo d'ufficio dell'interessato.".
8. Il comma 7 dell'articolo 21 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"7. Nell'Amministrazione regionale, gli incarichi dirigenziali di primo livello sono conferiti dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'assessore regionale competente, attingendo, prioritariamente, dall'Albo dei dirigenti di cui all'articolo 19. Per ogni Assessorato il numero di dirigenti di primo livello è, di norma, pari a uno. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma non si applica l'articolo 20, comma 4.".
9. Al comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 22/2010, le parole: "soggetti esterni all'ente" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti esterni all'albo dei dirigenti di cui all'articolo 19 dell'ente che conferisce l'incarico".
10. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 22/2010 è aggiunto il seguente:
"1bis. Il trattamento economico determinato ai sensi del comma 1 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.".
11. All'inizio del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 22/2010, sono inserite le seguenti: "Fatte salve motivate esigenze organizzative,".
(Disposizioni in materia di reclutamento. Modificazioni agli articoli 40, 41 e 42 della l.r. 22/2010)
1. Il comma 2bis dell'articolo 40 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"2bis. Per il personale ATAR, la Giunta regionale definisce, con cadenza annuale, la dotazione organica per ogni istituzione scolastica e l'articolazione del personale in profili professionali, sulla base di criteri per la formazione degli organici stabiliti con propria deliberazione, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche e della dotazione organica massima complessiva definita con legge di stabilità.".
2. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"1. L'assunzione a tempo indeterminato del personale degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene sulla base di programmi annuali, che costituiscono articolazione del piano di programmazione triennale del fabbisogno di personale, mediante:
a) procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata, non inferiore al 50 per cento, l'accesso dall'esterno;
b) avviamento degli iscritti nelle liste dei centri per l'impiego ai sensi della legislazione vigente per le sole qualifiche e profili appartenenti alla categoria A, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.".
3. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.".
4. Il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"4. Per l'ammissione alle procedure di assunzione a tempo indeterminato o determinato, con qualsiasi modalità avviate, ivi comprese le assunzioni obbligatorie per chiamata diretta nominativa di cui al comma 2, i partecipanti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dell'attestazione della conoscenza della lingua francese e, se del caso, italiana, conseguita ai sensi del comma 4bis, o di un titolo di esonero tra quelli previsti dal regolamento di cui al comma 11, validi per il posto da ricoprire.".
5. Dopo il comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, come sostituito dal comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4bis. La Regione garantisce lo svolgimento periodico, con cadenza trimestrale, delle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana per il conseguimento dell'attestazione della conoscenza linguistica di cui al comma 4 valida per l'accesso al pubblico impiego negli enti di cui all'articolo 1, comma 1.
4ter. Per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni ai sensi dell'articolo 20, comma 5, degli incarichi fiduciari e di diretta collaborazione ai sensi degli articoli 10 e 11 e degli incarichi di segretario particolare ai sensi dell'articolo 12, la Regione assicura l'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana preliminarmente al conferimento dell'incarico, fatto salvo il possesso di un titolo di esonero o la contemporanea disponibilità delle sessioni d'esame di cui al comma 4bis.".
6. Il comma 5 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"5. L'Amministrazione regionale può bandire procedure selettive pubbliche uniche, riferite ai profili professionali previsti dalla propria programmazione delle procedure concorsuali, anche per l'assunzione di personale negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, qualora gli enti ne facciano richiesta.".
7. Al comma 6bis dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata".
8. Alla lettera a) del comma 14bis dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".
9. Alla lettera b) del comma 14bis dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, le parole: "o di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ente che emana il bando" sono sostituite dalle seguenti: "o di contratto di lavoro flessibile nell'ente che emana il bando o in altro ente associato in convenzione con quest'ultimo".
10. Nella rubrica dell'articolo 42 della l.r. 22/2010, le parole: "contratti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "contratti di lavoro flessibile".
11. Al comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "pieno o parziale" sono inserite le seguenti: "per la temporanea copertura di posti vacanti, purché siano state avviate le procedure per la copertura dei posti, a partire dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, e".
12. Il comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"2. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, nei limiti e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva, per particolari esigenze straordinarie, non fronteggiabili con il personale in servizio, ivi compresa la realizzazione di interventi specifici e finalizzati, individuati nei provvedimenti di organizzazione.".
13. Al comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "il personale è assunto mediante procedure selettive pubbliche" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le procedure di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento,".
14. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:
"4bis. Alle condizioni e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva, è ammesso il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato in presenza di situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio ovvero tempestivamente ed efficacemente reclutabile con gli usuali canali di reclutamento di cui all'articolo 41. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni dirigenziali.".
(Disposizioni in materia di mobilità. Modificazioni all'articolo 43 della l.r. 22/2010)
1. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 22/2010, le parole: "della mobilità interna e tra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "della mobilità interna, di cui al comma 2, ed esterna, di cui ai commi 4 e 4ter".
2. Il comma 4 dell'articolo 43 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"4. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, in alternativa alle ordinarie procedure di reclutamento di cui all'articolo 41 e a condizione che l'ente non disponga di graduatorie in corso di validità per pari categoria e profilo professionale, possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla stessa categoria e posizione, anche con profilo professionale diverso, se in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'accesso, in servizio presso altri enti del comparto unico regionale, secondo le seguenti modalità:
a) a domanda del dipendente, previo assenso, anche con il differimento della decorrenza, dell'ente di appartenenza, su richiesta dell'ente di destinazione;
b) mediante pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di apposito avviso di mobilità, in cui sono indicati i posti da ricoprire, la posizione economica e i requisiti e le competenze professionali da possedere, al fine di acquisire le istanze dei dipendenti interessati. È richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza nel caso si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall'amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È comunque richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza per gli enti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato inferiore a 100. L'assenso o il diniego devono essere formalizzati in tempo utile per l'eventuale presentazione della candidatura del dipendente. I criteri di scelta dei candidati sono definiti dalla contrattazione collettiva.".
3. Al secondo periodo del comma 4ter dell'articolo 43 della l.r. 22/2010, dopo le parole: "dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana" sono inserite le seguenti: "con le modalità di cui all'articolo 41, comma 4bis.".
4. Dopo il comma 4ter dell'articolo 43 della l.r. 22/2010, è aggiunto il seguente:
"4quater. I dipendenti e le dipendenti vittima di violenza di genere inseriti in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali, possono presentare domanda di trasferimento a un altro ente di cui all'articolo 1, comma 1, o ad altra amministrazione pubblica ubicati in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'ente di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'ente o l'amministrazione indicata dal dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale. L'eventuale rientro in servizio nell'amministrazione di provenienza è assicurato, a domanda del dipendente interessato, nei limiti dei posti disponibili, di qualifica professionale corrispondente, con priorità rispetto alle altre modalità di copertura dei posti.".
5. Dopo il comma 4quater dell'articolo 43 della l.r. 22/2010, come introdotto dal comma 4, è aggiunto il seguente:
"4quinquies. Per garantire il regolare esercizio delle funzioni istituzionali da parte degli enti, di cui all'articolo 1, comma 1, che presentano contingenti carenze di organico, risultanti dai documenti di programmazione dei fabbisogni di personale, i dipendenti di altri enti del comparto unico regionale possono essere comandati d'ufficio, per un periodo massimo di due anni, previa convenzione tra l'ente di appartenenza e quello di destinazione, presso l'ente che si trova in situazione di temporanea grave carenza di organico, in sedi collocate a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui i dipendenti sono adibiti. Le modalità di attivazione dei comandi d'ufficio di cui al presente comma e i criteri di scelta sono definiti dalla contrattazione collettiva. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con il consenso degli stessi.".
(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva. Modificazioni all'articolo 50 della l.r. 22/2010)
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 22/2010 è sostituita dalla seguente:
"a) area del personale non dirigente, a cui fa capo il contratto collettivo di comparto del personale appartenente alle aree funzionali, comprensivo di specifiche sezioni riguardanti le peculiarità del personale socio-sanitario, socio-educativo e socio- assistenziale e del personale appartenente alla polizia locale e alla Protezione civile;".
2. Al comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando, per l'area di cui al comma 1, lettera abis), quanto previsto dall'articolo 15ter, comma 4.".
(Disposizioni generali in materia di rapporto di lavoro. Sostituzione dell'articolo 58 della l.r. 22/2010)
1. L'articolo 58 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 58
(Aree funzionali e progressioni economiche)
1. I dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione dei dirigenti, sono inquadrati in quattro distinte aree funzionali, corrispondenti a livelli omogenei di conoscenze, abilità e competenze professionali necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative. La contrattazione collettiva individua le aree funzionali e le relative famiglie professionali, identificando i profili professionali e di ruolo.
2. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito.".
(Disposizioni in materia di collocamento a riposo. Sostituzione dell'articolo 64 della l.r. 22/2010)
1. L'articolo 64 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 64
(Collocamento a riposo d'ufficio)
"1. I dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, sono collocati a riposo d'ufficio ai sensi della normativa statale vigente in materia.
2. Almeno sei mesi prima del verificarsi delle condizioni previste per il collocamento a riposo ai sensi del comma 1, l'ente comunica all'interessato la risoluzione del rapporto di lavoro.".
(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio. Sostituzione dell'articolo 65 della l.r. 22/2010)
1. L'articolo 65 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:
"Art. 65
(Trattenimento in servizio oltre i limiti di età)
1. È facoltà degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, disporre, sulla base di motivate esigenze organizzative, il trattenimento in servizio del personale, anche di qualifica dirigenziale, con conseguente differimento del collocamento a riposo entro i limiti di età previsti dalla normativa statale vigente in materia.
2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, gli organi di direzione politico-amministrativa degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, stabiliscono modalità e condizioni per il differimento del collocamento a riposo.".
(Disposizioni in materia di attività compatibili. Modificazione all'articolo 70 della l.r. 22/2010)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 22/2010, dopo la parola: "enciclopedie" sono inserite le parole: ", piattaforme web".
(Disposizioni generali in materia di lavoro da remoto. Modificazioni agli articoli 73quater e 73sexies della l.r. 22/2010)
1. Il comma 1 dell'articolo 73quater è sostituito dal seguente:
"1. L'attuazione del lavoro da remoto avviene sulla base di appositi progetti, elaborati dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che individuano i posti di lavoro remotizzabili, verificano la fattibilità logistico- strumentale, individuano il percorso formativo necessario e definiscono i criteri, orientati ai risultati, di verifica della prestazione di lavoro da remoto e di monitoraggio e aggiornamento delle attività di progetto.".
2. Al comma 1 dell'articolo 73sexies, le parole: "e al rimborso delle eventuali spese sostenute dal dipendente nel caso di telelavoro domiciliare" sono soppresse.
(Disposizioni transitorie per l'accertamento linguistico)
1. Per l'organizzazione delle sessioni di accertamento della conoscenza della lingua francese e italiana di cui all'articolo 41, comma 4bis, come modificato dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, la Giunta regionale istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un apposito ufficio, a cui sono assegnati, in aggiunta alla dotazione organica esistente, un funzionario di categoria D e due collaboratori di categoria C, posizione economica C2.
2. In sede di prima applicazione, per dodici mesi a decorrere dall'avvio delle sessioni trimestrali di accertamento linguistico di cui all'articolo 41, comma 4bis, della l.r. 22/2010, come introdotto dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, la Regione e gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 continuano a garantire l'espletamento delle prove di accertamento linguistico preliminarmente alle procedure di reclutamento bandite nel predetto periodo di prima applicazione. A decorrere dal 31 dicembre 2026, l'articolo 92 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), è abrogato e l'accertamento della conoscenza delle lingue francese o italiana è effettuato esclusivamente in occasione delle sessioni periodiche organizzate dalla Regione ai sensi del comma 4bis dell'articolo 41, come introdotto dall'articolo 5, comma 5, della presente legge, e l'attestazione della conoscenza linguistica è richiesta quale requisito ai fini della partecipazione alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 41, comma 1, della l.r. 22/2010.
(Ulteriori disposizioni transitorie e finali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 64 e 65 della l.r. 22/2010, come introdotti dagli articoli 9 e 10, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025, restando privi di effetti i collocamenti a riposo per anzianità contributiva eventualmente già disposti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, che abbiano maturato i requisiti di cui al previgente articolo 64, comma 1, lettera b), della l.r. 22/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2025. Restano confermati i provvedimenti di cessazione dal servizio adottati entro il 31 dicembre 2024 dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 per i dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione entro la medesima data.
2. Le modificazioni apportate agli articoli 9, 10, 11 e 13 e l'introduzione dell'articolo 10bis nella l.r. 22/2010, previste dall'articolo 3 della presente legge, nonché le modificazioni apportate all'articolo 21 della l.r. 22/2010, previste dall'articolo 4, commi 5, 6, 7 e 8 della presente legge, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.
3. L'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'articolo 18, commi 1bis e 1ter, della l.r. 22/2010, come introdotti dall'articolo 4, comma 2, della presente legge, concernenti l'espletamento delle prove attitudinali nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza, decorre dall'adeguamento del regolamento regionale di cui all'articolo 41, comma 11, della l.r. 22/2010, con il quale sono definiti le modalità e i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, nonché la tipologia delle prove per la valutazione delle competenze, capacità, attitudini e motivazioni individuali.
4. L'obbligo del possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata per la partecipazione alle procedure selettive degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, introdotto dall'articolo 5, comma 7, della presente legge entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.
5. Le procedure di mobilità di cui all'articolo 43, comma 4, lettera b), della l.r. 22/2010, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, della presente legge, e la procedura di comando d'ufficio di cui all'articolo 43, comma 4quinquies, della l.r. 22/2010, come introdotto dall'articolo 6, comma 5, della presente legge, si applicano a decorrere dalla definizione della relativa disciplina contrattuale mediante la contrattazione collettiva regionale.
6. La contrattazione collettiva, in occasione del rinnovo del contratto di comparto dell'area delle categorie per il triennio 2025/2027, definisce il nuovo sistema di classificazione del personale per aree funzionali, ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 22/2010, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, e le tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti. Fino alla definizione del nuovo sistema di classificazione di cui al precedente periodo, restano valide le disposizioni previgenti in materia. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate al rinnovo contrattuale per il triennio 2025/2027.
7. A seguito della definizione delle tabelle di corrispondenza di cui al comma 6, il riferimento alle categorie e alle posizioni, ovunque ricorra nella l.r. 22/2010, è sostituito dal riferimento alle corrispondenti aree funzionali.
8. In sede di revisione del sistema di classificazione e dell'ordinamento professionale del personale, la contrattazione collettiva può, inoltre, definire le progressioni fra le aree, ferma restando la percentuale di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili da destinare all'accesso dall'esterno.
9. Gli incarichi aggiuntivi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente conferiti ai sensi dell'articolo 60 della l.r. 22/2010, proseguono fino alla naturale scadenza. Successivamente, le relative competenze sono ricondotte, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 22/2010, ai compiti e alle funzioni delle posizioni dirigenziali cui sono preposti i dirigenti incaricati, contribuendo alla graduazione delle stesse ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 22/2010.
10. La parola: "telelavoro", comprensiva degli articoli e delle preposizioni articolate necessari nel contesto, ovunque ricorra nella l.r. 22/2010, è sostituita dalle parole: "lavoro da remoto".
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 60 della l.r. 22/2010;
b) i commi 3 e 4 dell'articolo 73bis della l.r. 22/2010.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 126.230,43 a decorrere dall'anno 2026.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (spese correnti) per euro 126.230,43.
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per gli anni 2026 e 2027 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel medesimo bilancio nel Titolo 1 (spese correnti):
a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi) per euro 105.970,99;
b) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (spese correnti) per euro 20.259,44.
4. A decorrere dall'anno 2028, l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo ed è annualmente rideterminato con legge di stabilità regionale.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.