Legge regionale 18 marzo 2025, n. 6 - Testo vigente
Legge regionale 18 marzo 2025, n. 6
Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'artigianato valdostano e nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT), ora denominato L'Artisanà.
(B.U. del 1° aprile 2025, n. 17)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere n) e p), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), disciplina la materia dell'artigianato di beni durevoli e semidurevoli prodotti in Valle d'Aosta, nelle sue espressioni storiche, tradizionali, territoriali e artistiche.
2. La presente legge ha l'obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e identitario rappresentato dall'artigianato valdostano, con particolare attenzione a quello storico e tradizionale nonché di accrescerne il valore pubblico quale espressione artistica, tradizionale e culturale nei seguenti ambiti:
a) culturale, al fine di tutelare il patrimonio materiale e immateriale che l'artigianato valdostano rappresenta;
b) economico, con lo scopo di riconoscere il ruolo dell'impresa artigianale quale attore dello sviluppo locale;
c) sociale, con lo scopo di promuovere opportunità di reddito e favorire l'occupazione anche nelle aree montane;
d) ambientale, con lo scopo di valorizzare la sostenibilità che caratterizza le produzioni artigianali;
e) turistico, con lo scopo di ampliare e intensificare l'esperienza offerta in termini di identità territoriale.
(Classificazione dell'artigianato valdostano)
1. L'artigianato valdostano è classificato nelle sue espressioni storiche, tradizionali, territoriali e artistiche, anche per i suoi aspetti più innovativi, al fine di differenziare gli interventi di tutela, promozione e valorizzazione.
2. Ferma restando la volontà di salvaguardare l'artigianato storico e tradizionale valdostano, che rappresenta un patrimonio di materiali, conoscenze, valori identitari e processi creativi straordinari e unici tali da costituire una classificazione i cui contorni sono culturalmente definiti, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sentito il Comitato tecnico per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato di cui all'articolo 3, stabilisce, con propria deliberazione, la classificazione dei beni durevoli e semidurevoli prodotti in Valle d'Aosta quali opere dell'artigianato valdostano, articolata sulla base dei seguenti criteri:
a) materiali utilizzati;
b) forme rappresentate;
c) tecniche di lavorazione impiegate;
d) funzioni d'uso dell'opera.
(Comitato tecnico per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato)
1. È istituito un Comitato tecnico per la tutela e la valorizzazione dell'artigianato, di seguito denominato Comitato tecnico, con l'obiettivo di fornire alla Giunta regionale pareri non vincolanti in merito a:
a) la classificazione delle opere dell'artigianato valdostano, di cui all'articolo 2, comma 2;
b) gli indirizzi e le modalità di realizzazione delle attività svolte dalla Regione, definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
c) la definizione di un codice etico da sottoscrivere per l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 5, finalizzato alla diffusione di un artigianato unico di qualità, contenente impegni sociali e morali che rappresentino il sistema valoriale della nostra comunità.
2. I componenti del Comitato tecnico sono nominati con deliberazione della Giunta regionale. Il Comitato tecnico è composto da:
a) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di artigianato valdostano;
b) un rappresentante dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT);
c) un rappresentante designato dai Maîtres artisans di cui all'articolo 9;
d) un rappresentante designato dal Comité des traditions valdôtaines di comprovata esperienza nel campo dell'artigianato storico tradizionale;
e) un esperto di comprovata esperienza nel campo dell'artigianato storico, tradizionale, territoriale e artistico, designato dalla struttura regionale competente in materia di artigianato valdostano.
3. Il Comitato tecnico rimane in carica per un periodo di cinque anni ed è, in ogni caso, rinnovato con il cambio della legislatura.
4. Gli emolumenti del Comitato tecnico, nonché le cause di incompatibilità e di decadenza sono stabiliti con apposita deliberazione di Giunta regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio.
TITOLO II
AZIONI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
(Attività svolte dalla Regione)
1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, mediante:
a) l'istituzione del Registro dei produttori di opere dell'artigianato valdostano, secondo quanto disciplinato dall'articolo 5;
b) l'organizzazione di manifestazioni fieristiche di interesse regionale di cui alla legge regionale 14 luglio 2000, n. 15 (Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6), finalizzate alla presentazione e alla commercializzazione delle opere dell'artigianato valdostano, in particolare la Fiera di Sant'Orso di cui all'articolo 6;
c) la concessione di contributi per le spese relative all'organizzazione di manifestazioni fieristiche da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 15/2000, finalizzate alla presentazione e alla commercializzazione delle opere dell'artigianato valdostano;
d) l'organizzazione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al sostegno e alla valorizzazione dell'artigianato valdostano, anche attraverso la pianificazione di mostre e concorsi che possono anche prevedere premi in denaro;
e) l'assegnazione, con finalità pubblica, di premi-acquisto per opere dell'artigianato valdostano, caratterizzate da un valore artistico, secondo quanto disciplinato dall'articolo 7;
f) la formazione e la promozione di percorsi professionalizzanti legati all'artigianato valdostano, secondo quanto disciplinato dal capo II del presente titolo;
g) l'individuazione e l'incentivazione di produzioni artigianali a rischio di progressivo abbandono, secondo quanto disciplinato dal capo III del presente titolo;
h) l'attività svolta da L'Artisanà, ente strumentale di cui al titolo III;
i) ogni altra iniziativa ritenuta idonea, con particolare riferimento alle attività di comunicazione, valorizzazione culturale ed economica dell'artigianato, anche all'estero.
2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli indirizzi e le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico di cui all'articolo 3 e nel rispetto dei seguenti principi:
a) modulazione delle azioni regionali di cui al comma 1 con riferimento all'ambito di classificazione dell'artigianato valdostano, di cui all'articolo 2;
b) differenziazione delle azioni della Regione in funzione del contesto regionale, statale e internazionale dell'attività e dell'impatto che essa determina rispetto all'obiettivo di tutela, valorizzazione e promozione dell'artigianato valdostano;
c) ricerca del valore pubblico di cui è portatore l'artigianato valdostano nell'ambito culturale, economico, sociale, ambientale e turistico;
d) massimizzazione della collaborazione e della sinergia tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall'attività, al fine di ottimizzare l'uso delle risorse finanziarie, umane e strumentali.
(Registro dei produttori di opere dell'artigianato valdostano)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è tenuto il Registro dei produttori di opere dell'artigianato valdostano, di seguito denominato Registro.
2. I produttori di opere dell'artigianato valdostano sono iscritti al Registro in una delle seguenti due sezioni:
a) produttori professionali, gli imprenditori iscritti all'Albo regionale delle imprese artigiane di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 novembre 2001, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato. Abrogazione di leggi regionali in materia di artigianato);
b) produttori non professionali, i soggetti non iscritti all'Albo regionale delle imprese artigiane.
3. Le modalità di iscrizione, i requisiti e la gestione generale del Registro sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
(Fiera di Sant'Orso)
1. La principale manifestazione fieristica di interesse regionale è la millenaria Fiera di Sant'Orso. Essa si svolge sul territorio del Comune di Aosta e costituisce il principale evento economico, sociale, promozionale e culturale dedicato all'artigianato valdostano.
2. Il Comune di Aosta collabora con la Regione nell'organizzazione della manifestazione per gli aspetti di sua competenza, con particolare riferimento alle autorizzazioni, ai patrocini, alla logistica e ai servizi.
3. Costituisce marchio della Fiera di Sant'Orso il logo "La Saint Ours", riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale.
(Premi-acquisto - Grand Prix de l'Artisanat)
1. La Regione assegna premi-acquisto nelle diverse classificazioni di cui all'articolo 2, denominati GrandPrix de l'Artisanat, per opere dell'artigianato valdostano caratterizzate da un valore artistico di eccellenza e realizzate da produttori professionali iscritti nel Registro dei produttori di opere dell'artigianato valdostano ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), o da Maîtres artisans operanti nella Regione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a). L'assegnazione deve riguardare esclusivamente opere che costituiscono rappresentazioni uniche. Per la selezione delle opere la Giunta regionale nomina, con proprio atto, una giuria formata da esperti di comprovata competenza e ne definisce le modalità di funzionamento e gli emolumenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
2. Le opere premiate e acquisite rimangono di proprietà della Regione che ne garantisce la fruizione, attraverso la loro digitalizzazione e senza oneri a carico del bilancio regionale, l'esposizione in spazi aperti al pubblico e nelle proprie sedi o la concessione in comodato d'uso gratuito ad altri organismi di diritto pubblico e privato purché siano assicurate analoghe modalità di utilizzo. Con deliberazione della Giunta regionale può essere, altresì, disposta la cessione gratuita delle predette opere premiate a favore di enti senza scopo di lucro, che ne garantiscano un'adeguata valorizzazione e fruizione pubblica.
CAPO II
FORMAZIONE E PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI
(Sistema di formazione e di trasmissione dei saperi)
1. La Regione promuove e finanzia la formazione e la trasmissione dei saperi legati all'artigianato valdostano, al fine di valorizzare sia l'aspetto culturale dell'artigianato valdostano sia quello economico e sociale.
2. La formazione e la trasmissione dei saperi legati all'artigianato valdostano è realizzata tramite un sistema così articolato:
a) l'istituzione dell'Elenco dei Formateurs e dei Maîtres artisans, secondo quanto disciplinato dall'articolo 9;
b) lo sviluppo di un sistema di formazione permanente, rivolto a coloro che sono interessati ad approcciarsi al mondo dell'artigianato valdostano, per l'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione, secondo quanto disciplinato dall'articolo 10;
c) la promozione e il sostegno alle attività di orientamento e avvicinamento all'artigianato valdostano e all'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione, secondo quanto disciplinato all'articolo 11;
d) lo sviluppo, in accordo con il sistema dell'istruzione e con quello della formazione professionale, di una offerta formativa professionalizzante anche nelle tecniche artigianali di lavorazione, secondo quanto disciplinato dall'articolo 12.
(Formateurs e Maîtres artisans)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato valdostano, è istituito l'Elenco dei Formateurs e dei Maîtres artisans, istruttori qualificati per la formazione, di seguito denominato Elenco. La tenuta dell'Elenco di cui al presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
2. L'Elenco è strutturato in due sezioni distinte:
a) la sezione Maîtres artisans, presso la quale sono iscritti i produttori professionali già iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a);
b) la sezione Formateurs, presso la quale sono iscritti i produttori non professionali iscritti nel Registro ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b).
3. L'iscrizione all'Elenco ha finalità meramente ricognitiva. Le modalità di iscrizione, i requisiti, il mantenimento degli stessi e la gestione generale dell'elenco sono definiti con deliberazione di Giunta regionale.
(Corsi per l'apprendimento di tecniche di lavorazione)
1. La Regione concede a soggetti di diritto pubblico e privato contributi per la realizzazione di corsi per l'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione, organizzati in Valle d'Aosta, fino all'occorrenza massima della copertura delle spese sostenute, comprese quelle relative alle prestazioni degli istruttori.
2. Nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, possono prestare attività di istruttori i Maîtres artisans e i Formateurs, iscritti nell'apposita sezione dell'Elenco di cui all'articolo 9, comma 2.
3. Le modalità di svolgimento e organizzazione dei corsi di cui al comma 1, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
(Attività di orientamento e avvicinamento all'artigianato valdostano e all'apprendimento delle tecniche di lavorazione)
1. La struttura regionale competente in materia di artigianato promuove, in accordo con la Sovraintendenza agli Studi della Valle d'Aosta e con le istituzioni scolastiche primarie e secondarie, la realizzazione di attività di orientamento e di avvicinamento alla cultura dell'artigianato valdostano, nonché percorsi educativi rivolti agli studenti, finalizzati all'apprendimento delle tecniche artigianali di lavorazione, senza oneri a carico del bilancio regionale.
2. Nel rispetto dei principi dell'autonomia scolastica, l'Artisanà promuove l'istituzione di corsi curriculari o extracurricolari per scuole di ogni ordine e grado, anche comprendenti reti di scuole, col fine di proporre laboratori che contribuiscano ad arricchire il curriculum dello studente, in riferimento alle seguenti tematiche:
a) teoria sul patrimonio culturale, identitario, linguistico, artigianale valdostano;
b) pratica sull'apprendimento delle tecniche di produzione di oggetti dell'artigianato di tradizione.
3. L'Artisanà può sostenere, attraverso l'assegnazione di forme di incentivazione, i giovani che intendano frequentare corsi, in Italia o all'estero, finalizzati all'acquisizione di competenze ricollegabili all'ambito dell'artigianato valdostano.
4. Le modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le relative disposizioni applicative, sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
(Formazione professionalizzante in materia di artigianato valdostano)
1. La Regione promuove la formazione professionale, ai sensi del capo IV della legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), rivolta alla qualificazione professionale in materia di artigianato e al perfezionamento nelle tecniche artigianali di lavorazione, nonché allo sviluppo di capacità di gestione aziendale, finalizzati alla nascita di nuove imprese artigiane e al consolidamento di quelle esistenti. La programmazione e l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo possono essere svolte, anche nell'ambito delle politiche e dei programmi statali ed eurounitari, in raccordo con la struttura regionale competente in materia di formazione professionale.
2. Possono prestare attività di istruttori, nell'ambito della formazione di cui al comma 1, i Maîtres artisans iscritti nell'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a).
3. Le modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di cui al comma 1, nonché le relative disposizioni applicative, sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
CAPO III
INCENTIVI ALLE PRODUZIONI ARTIGIANALI A RISCHIO DI PROGRESSIVO ABBANDONO
(Finalità degli incentivi)
1. La Regione riconosce il valore delle espressioni artigianali della civiltà agro-silvo-pastorale valdostana antecedente alla modernizzazione e allo sviluppo tecnologico e industriale. Al fine di tutelare e conservare il patrimonio culturale materiale e immateriale, che affonda le sue radici nella tipicità territoriale, e di recuperare antichi saperi e tecniche, la Regione incentiva le produzioni a rischio di progressivo abbandono che sono testimonianza di tali espressioni.
(Concessione di contributi)
1. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato, con proprio provvedimento, concede contributi, in parte corrente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ai produttori professionali di opere artigianali a rischio di progressivo abbandono, iscritti al Registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche per gli stessi costi ammissibili, nel limite massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.
3. Le opere artigianali a rischio di progressivo abbandono che beneficiano dei contributi di cui al comma 1 sono provviste di uno specifico contrassegno di cui all'articolo 18.
4. Le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. I contributi sono soggetti a revoca, totale o parziale, disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato, nei seguenti casi:
a) non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese;
b) mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
c) sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
6. La revoca totale o parziale del contributo liquidato comporta il recupero dello stesso e la restituzione, da parte del beneficiario, della quota capitale maggiorata dei relativi interessi legali, calcolati dalla data in cui è venuto meno il diritto al contributo sino alla data dell'effettivo rimborso. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca. Qualora, a seguito dell'attività di controllo, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre, secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.
TITOLO III
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2007, N. 10
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10)
1. L'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 (Nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT)), è sostituito dal seguente:
"Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. L'Institut valdôtain de l'artisanat de tradition (IVAT), istituito con legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 (Istituzione dell'Institut valdôtain de l'artisanat typique), assume la denominazione de L'Artisanà.
2. L'Artisanà, ente strumentale della Regione, appartiene al comparto unico regionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla presente legge.
3. L'Artisanà ha il compito di tutelare, valorizzare e sviluppare l'artigianato valdostano, nelle sue espressioni storiche, tradizionali, territoriali e artistiche, tramite:
a) il Museo dell'artigianato valdostano e le relative attività di carattere culturale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2;
b) attività volte a favorire la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese artigiane, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2bis;
c) attività di carattere promozionale, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2ter;
d) attività formative, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2quater;
e) altre attività e progetti specifici, in attuazione degli indirizzi definiti dalla Regione con le modalità stabilite dal comma 4.
4. L'Artisanà opera nel rispetto delle direttive regionali, le quali costituiscono strumento di programmazione e di indirizzo per la definizione degli obiettivi strategici e operativi.
5. L'attività de L'Artisanà è rivolta esclusivamente all'artigianato valdostano che presenta un valore storico, tradizionale, territoriale e artistico.".
(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 10/2007)
1. L'articolo 2 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Museo dell'artigianato valdostano e attività culturali)
1. Il Museo dell'artigianato valdostano persegue obiettivi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale con particolare riferimento all'artigianato storico e tradizionale, anche attraverso l'attività di ricerca, sensibilizzazione ed educazione.
2. Il Museo dell'artigianato valdostano svolge inoltre le seguenti attività culturali:
a) l'organizzazione di laboratori per favorire la conoscenza dell'artigianato valdostano e per accrescere le abilità manuali, prioritariamente in favore delle giovani generazioni;
b) l'organizzazione di esposizioni ed eventi in coordinamento con le strutture regionali di riferimento, competenti in materia di artigianato e di cultura.".
(Sostituzione dell'articolo 2bis della l.r. 10/2007)
1. L'articolo 2bis della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 2bis
(Attività di sviluppo di impresa)
1. L'Artisanà svolge le seguenti attività:
a) l'organizzazione e la gestione di una rete di punti di vendita sul territorio valdostano, dedicata prioritariamente ai produttori professionisti;
b) attività di consulenza rivolte alle imprese artigiane e ai soggetti che intendono intraprendere un percorso professionalizzante.".
(Inserimento dell'articolo 2ter nella l.r. 10/2007)
1. Dopo l'articolo 2bis della l.r. 10/2007, come sostituito dall'articolo 17, è inserito il seguente:
"Art. 2ter
(Attività promozionali)
1. L'Artisanà svolge le seguenti attività:
a) la promozione dell'artigianato valdostano, anche come mezzo per valorizzare il territorio, in forma coordinata con le azioni della Regione;
b) l'applicazione di contrassegni sulle opere dell'artigianato valdostano, a garanzia dell'autenticità del prodotto, differenziati per l'artigianato storico, tradizionale, territoriale e artistico, così come indicato dalla classificazione di cui all'articolo 2;
c) la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed espositive anche all'estero.".
(Inserimento dell'articolo 2quater nella l.r. 10/2007)
1. Dopo l'articolo 2ter nella l.r. 10/2007, come introdotto dall'articolo 18, è inserito il seguente:
"Art. 2quater
(Attività formative)
1. L'Artisanà, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 1, comma 4, può attuare parte delle iniziative del sistema regionale di formazione e trasmissione dei saperi artigianali.".
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 10/2007)
1. L'articolo 3 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
(Organi)
1. Sono organi de L'Artisanà:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il revisore legale;
d) il direttore.
2. Lo statuto ed eventuali regolamenti interni definiscono le modalità di raccordo tra l'ente e i produttori di opere dell'artigianato valdostano, in particolare i produttori professionali, attraverso la definizione di forme di partecipazione che permettano di ampliare la rappresentanza dei diversi settori dell'artigianato nei processi decisionali.".
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 10/2007)
1. L'articolo 4 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Presidente)
1. Il presidente è organo di indirizzo e legale rappresentante dell'ente.
2. Il presidente convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno.
3. Il presidente compie gli atti che non siano riservati al consiglio di amministrazione dalla presente legge o dallo statuto.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere delegato dal consiglio di amministrazione nella prima seduta di insediamento.
5. Il presidente è designato dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), e dura in carica cinque anni.
6. La carica di presidente non è compatibile con l'esercizio di impresa nell'ambito della produzione artigianale di beni durevoli e semidurevoli.
7. Al presidente spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella sua attività, una indennità mensile determinata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, in misura comunque non superiore al 40 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali.".
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 10/2007)
1. L'articolo 5 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Consiglio di amministrazione)
1. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo dell'ente, dura in carica cinque anni ed è composto da:
a) il presidente di cui all'articolo 4;
b) un soggetto in possesso di comprovata e documentata esperienza nel settore dell'artigianato valdostano, designato dalla Giunta regionale con le modalità di cui alla l.r. 11/1997;
c) un soggetto eletto dai produttori professionisti dell'artigianato valdostano iscritti nel Registro.
2. Le modalità per l'elezione del rappresentante dei produttori professionisti di cui al comma 1, lettera c), sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.
3. Il consiglio di amministrazione approva i seguenti atti:
a) statuto e regolamenti;
b) strumenti di programmazione, anche finanziaria;
c) ogni altro atto di indirizzo stabilito dallo statuto.
4. Ai componenti del consiglio, a esclusione del presidente di cui all'articolo 4, spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella loro attività, un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in misura non superiore al 10 per cento della diaria spettante ai consiglieri regionali.".
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 10/2007)
1. L'articolo 6 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
(Revisore legale)
1. Il controllo sulla gestione amministrativa e contabile de L'Artisanà spetta al revisore legale, nominato con le modalità e la durata stabilite dallo statuto, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali.
2. Il revisore legale non può assumere, presso L'Artisanà o presso organismi a esso collegati, rapporti di lavoro o di consulenza o altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. Al revisore legale spetta un'indennità annuale, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale.".
(Inserimento dell'articolo 7bis nella l.r. 10/2007)
1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 10/2007, è inserito il seguente:
"Art. 7bis
(Direttore)
1. Il direttore è organo gestionale dell'ente ed esercita le funzioni di cui all'articolo 4 della l.r. 22/2010.
2. L'incarico di direttore ha la durata di cinque anni, è rinnovabile alla scadenza ed è conferito dal presidente, previo avviso pubblico e procedura comparativa svolta da apposita commissione, a un soggetto avente i requisiti di cui all'articolo 22 della l.r. 22/2010.
3. L'incarico di direttore è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.
4. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da contratto di lavoro di diritto privato nel quale sono disciplinati la durata, i casi di risoluzione anticipata, le modalità e i criteri di valutazione dell'attività svolta, nonché il trattamento economico, onnicomprensivo, in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di secondo livello, secondo quanto previsto dall'articolo 23 della l.r. 22/2010, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio, comprensivo dell'indennità per eventuali incarichi aggiuntivi.
5. In virtù dell'esclusività del rapporto, l'incarico di direttore è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa, autonoma o dipendente. Per i lavoratori dipendenti, l'incompatibilità si intende rimossa con il collocamento in aspettativa, senza retribuzione, in conformità a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro. Per i dipendenti della pubblica amministrazione il conferimento dell'incarico determina il collocamento in aspettativa senza assegni per l'intera durata dell'incarico.
6. L'accertamento di gravi violazioni normative, di gravi e reiterate irregolarità amministrative, del mancato compimento della programmazione dell'ente senza giustificato motivo, di gravi disfunzioni o negligenze, tali da compromettere il regolare funzionamento dell'ente, costituisce giusta causa di recesso dal contratto di lavoro del direttore.".
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 10/2007)
1. L'articolo 10 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Stato giuridico ed economico del personale)
1. I rapporti di lavoro in essere con IVAT alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono con L'Artisanà senza interruzione, mantenendo la posizione giuridica e il trattamento economico esistente.
2. Oltre al personale che già rientra nella disciplina prevista per gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, il personale de L'Artisanà assunto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge appartiene al comparto unico della Valle d'Aosta.".
(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 10/2007)
1. L'articolo 11 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
(Finanziamento)
1. L'Artisanà provvede al proprio finanziamento tramite:
a) un trasferimento annuale concesso con deliberazione della Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo, destinato alle spese di funzionamento dell'ente e allo svolgimento delle attività istituzionali;
b) i proventi dell'attività dell'ente;
c) le erogazioni di enti pubblici e di privati;
d) le rendite patrimoniali dell'ente;
e) i trasferimenti specifici concessi dalla Regione per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e).".
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 10/2007)
1. L'articolo 12 della l.r. 10/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.210.000 per l'anno 2025, euro 1.210.000 per l'anno 2026 ed euro 1.230.000 per l'anno 2027.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria e PMI e artigianato), titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.210.000 nel 2025, euro 1.210.000 nel 2026 ed euro 1.230.000 per l'anno 2027.
3. A partire dagli esercizi successivi al 2027 la spesa è rideterminabile con legge di stabilità regionale.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.".
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(Disposizioni transitorie)
1. I soggetti che risultano già iscritti nel registro di cui all'articolo 8 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), sono iscritti d'ufficio nel Registro di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. I soggetti che risultano già iscritti all'albo degli artigiani di cui all'articolo 4 della l.r. 2/2003 sono iscritti d'ufficio nell'elenco dei Maîtres artisans di cui all'articolo 9 della presente legge.
3. L'articolo 12 della presente legge si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.
4. La nomina dei nuovi organi di IVAT, ora denominato L'Artisanà, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24, è disposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organi di IVAT in essere alla medesima data restano in carica sino alla nomina dei nuovi organi e, comunque, sino alla data del loro effettivo insediamento.
5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni riferimento a IVAT, contenuto nelle leggi o nei regolamenti regionali e dell'ente, deve intendersi effettuato nei confronti de L'Artisanà.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali);
b) la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), ad esclusione degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, la cui abrogazione decorre dal 1° gennaio 2027.
2. Sono, inoltre, abrogati gli articoli 8, 9 e 15 della l.r. 10/2007 e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3 (Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione).
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.672.424,76 per l'anno 2025, euro 2.618.920 per l'anno 2026 ed euro 2.994.710 a decorrere dal 2027.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato):
a) Titolo 1 (spese correnti): per euro 1.572.424,76 nel 2025, euro 2.568.920 nel 2026 ed euro 2.944.710 nel 2027;
b) Titolo 2 (spese in conto capitale): per euro 100.000 nell'anno 2025, per annui euro 50.000 negli anni 2026 e 2027.
3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato):
a) Titolo 1 (spese correnti): per euro 1.572.424,76 nel 2025, euro 2.568.920 nel 2026 ed euro 2.944.710 nel 2027;
b) Titolo 2 (spese in conto capitale): per euro 100.000 nell'anno 2025, per annui euro 50.000 negli anni 2026 e 2027.
4. A decorrere dal 2028, l'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e titoli, di cui al comma 2, e può essere rideterminato:
a) con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) per gli interventi disciplinati dal titolo II;
b) con legge di stabilità regionale, per i trasferimenti disposti dall'articolo 26.
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.