Legge regionale 3 maggio 1983, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 03 05 1983

Bollettino ufficiale 13 5 1983 n. 8

Modificazioni delle norme sull’ordinamento del servizio di archivio, protocollo e spedizione.

Art. 1

L’ultimo comma dell’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 36 è così modificato:

" Non è consentita l’istituzione di archivi correnti di settore oltre a quelli indicati nel presente articolo, se non per quanto concerne i servizi di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, titolo secondo ".

Art. 2

Nell’ambito dell’archivio di deposito dell’Amministrazione regionale è istituita una sezione separata degli atti della Commissione regionale di controllo.

Art. 3

La responsabilità della tenuta e della conservazione degli atti di archivio concernenti i servizi di cui alla legge regionale 15 maggio 1978, n. 11, titolo secondo, è attribuita al Presidente della Commissione regionale di controllo. Questi può delegare al segretario della Commissione la direzione delle funzioni riguardanti la tenuta e la conservazione degli atti.

Art. 4

Con apposita deliberazione consiliare, seguita dagli adempimenti di cui all’articolo 34, secondo comma, dello Statuto speciale, saranno adottate norme di integrazione del Regolamento regionale 12 novembre 1979, concernente il funzionamento dei servizi di archivio e di protocollo dell’Amministrazione regionale, in relazione a quanto disposto negli articoli precedenti.

Art. 5

Le norme della presente legge hanno effetto a far data dal primo luglio 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.