Legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 - Testo vigente

Legger regionale 3 marzo 2025, n. 4

Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali.

(B.U. del 18 marzo 2025, n. 15)

CAPO I

MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI NELL'ANNO 2025

Art. 1

(Misure urgenti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali nell'anno 2025)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Disposizioni in materia di elezioni comunali), limitatamente all'anno 2025, le elezioni generali comunali, comprese quelle relative al Comune di Courmayeur, si svolgono contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e la data per lo svolgimento delle elezioni è quella stabilita con decreto del Presidente della Regione per le elezioni regionali.

2. Le operazioni elettorali restano disciplinate dalla normativa regionale vigente per le singole consultazioni, salvo quanto previsto, per le elezioni comunali, dalle seguenti disposizioni:

a) i termini per la presentazione delle liste dei candidati sono quelli stabiliti per le elezioni regionali, che costituiscono altresì i termini utili per la rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), p) e q), della l.r. 4/1995;

b) i termini e le modalità delle operazioni della Commissione elettorale circondariale in ordine all'esame delle candidature sono quelli stabiliti per le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale per le elezioni regionali;

c) la data di pubblicazione del manifesto delle candidature è quella stabilita per le elezioni regionali;

d) dopo la chiusura della votazione, si procede, prima, alla sigillatura delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni regionali e, a seguire, alla sigillatura delle urne contenenti le schede votate relative alle elezioni comunali;

e) alla conclusione delle operazioni di cui alla lettera d), si procede, nell'ordine, a effettuare, prima, le operazioni preliminari allo scrutinio relative alle elezioni regionali e, a seguire, quelle relative alle elezioni comunali;

f) i plichi sigillati, ove formati, contenenti le mazzette delle schede votate per le elezioni comunali sono consegnati dal vicepresidente dell'Ufficio di sezione, accompagnato dai rappresentanti delle forze dell'ordine o da addetti alla polizia locale, al Presidente o al vicepresidente della prima sezione, presso la sala di deposito;

g) le operazioni di scrutinio dei voti delle elezioni regionali precedono quelle delle elezioni comunali, alle quali si provvede, dopo la ricostituzione degli uffici di scrutinio, il giorno successivo alle operazioni di scrutinio delle elezioni regionali; la riunione dell'Adunanza dei Presidenti delle sezioni è rinviata al giorno successivo allo scrutinio delle elezioni regionali e quella dell'Ufficio centrale all'ulteriore giorno successivo;

h) la maggiorazione prevista per gli onorari spettanti ai Presidenti, agli scrutatori e ai segretari, in caso di contemporaneo svolgimento di più consultazioni elettorali, è raddoppiata;

i) le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali, l'arredamento dei seggi, il trasporto del materiale elettorale, la compilazione delle liste elettorali di sezione, la compilazione e la distribuzione delle tessere elettorali, l'allestimento degli Uffici di scrutinio, gli onorari spettanti ai membri degli Uffici elettorali di sezione, degli Uffici di scrutinio e dell'Ufficio centrale, nonché le eventuali ulteriori spese necessarie sono anticipate dai Comuni, rendicontate dagli stessi entro il termine di quattro mesi dalla data delle elezioni e rimborsate dalla Regione.

3. Limitatamente all'anno 2025, per le elezioni del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale dei Comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, in deroga a quanto previsto dall'articolo 60 della l.r. 4/1995, si intendono eletti i candidati alla carica di Sindaco e Vicesindaco nonché di consigliere comunale, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano esercitato il diritto di voto. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. In tal caso il Presidente della Regione, con proprio decreto, fissa la data delle nuove elezioni, che devono svolgersi nei termini per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 4/1995, e nomina un Commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.

4. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, gli ulteriori aspetti procedurali strettamente necessari a garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 2

(Disposizioni in materia di procedimento elettorale. Modificazioni alla l.r. 4/1995)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 4/1995, è inserito il seguente:

"1bis. Nel caso in cui la Commissione accerti, nei riguardi dei candidati alla carica di Sindaco o Vicesindaco, la sussistenza di una delle cause di incandidabilità previste dall'articolo 14bis della presente legge, dall'articolo 30bis della l.r. 54/1998, dall'articolo 10 del d.lgs. 235/2012 o di ogni altra causa di incandidabilità prevista dalla legge ricusa la lista e tutte le liste a essi collegate.".

2. Al comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 4/1995, la parola: "handicappati" è sostituita dalle seguenti: "con disabilità".

Art. 3

(Disposizioni in materia di composizione delle Giunte comunali e di limitazione dei mandati. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. L'articolo 22 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"Art. 22

(Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale)

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito sulla base dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi, pari a:

a) due, nei Comuni con valore percentuale fino a 2;

b) tre, nei Comuni con valore percentuale da 2,001 a 3;

c) quattro, nei Comuni con valore percentuale da 3,001 a 5;

d) cinque, nei Comuni con valore percentuale da 5,001 a 10;

e) sei, nel Comune di Aosta.

2. Con l'atto di nomina della Giunta, il numero di assessori stabilito ai sensi del comma 1 può essere incrementato di una unità. Con il medesimo atto di nomina, il numero di assessori può essere aumentato di una ulteriore unità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, come attestato dall'organo di revisione economico-finanziaria. Per garantire l'invarianza della spesa, possono essere rideterminate le indennità di tutti i componenti della Giunta, senza considerare gli oneri derivanti dai permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

3. Nel periodo di durata in carica del Consiglio comunale, il numero degli assessori può essere variato entro i limiti, minimo e massimo, di cui ai commi 1 e 2.

4. In tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.

5. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.

7. Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale alla carica di assessore.".

2. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente: "Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o quella di Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica.".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998, come modificato dal comma 2, è inserito il seguente:

"2bis. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco o quella di Vicesindaco nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

4. Dopo il comma 2bis dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998, come inserito dal comma 3, è inserito il seguente:

"2ter. Chi ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica di Sindaco o quella di Vicesindaco nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non è, allo scadere del quarto mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica. E' consentito un quinto mandato consecutivo se uno dei quattro mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

5. Il comma 3 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998 e il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 19 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)), sono abrogati.

Art. 4

(Disposizioni in materia di compensi degli amministratori degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali della Valle d'Aosta), è inserito il seguente:

"Art. 1bis

(Parametro di riferimento)

1. I compensi degli amministratori locali disciplinati dalla presente legge sono diversificati in fasce. L'appartenenza del Comune alla fascia è stabilita sulla base dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi.".

2. L'articolo 2 della l.r. 4/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Compenso del Sindaco)

1. Ai Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione, stabilita sulla base dei valori percentuali di cui all'articolo 1bis, pari a:

a) euro 1.900 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale fino a 1;

b) euro 2.100 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,001 a 1,5;

c) euro 2.310 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,501 a 2;

d) euro 3.190 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 2,001 a 3;

e) euro 3.960 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 3,001 a 10;

f) euro 5.610 per il Sindaco del Comune di Aosta.

2. Il Consiglio comunale ha facoltà di aumentare fino a un massimo del 20 per cento l'indennità mensile lorda di funzione di cui al comma 1.

3. Ai Sindaci è attribuita, inoltre, una diaria mensile, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato, stabilita sulla base dei valori percentuali di cui all'articolo 1bis, pari a:

a) euro 600 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale fino a 1;

b) euro 700 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,001 a 1,5;

c) euro 700 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 1,501 a 2;

d) euro 800 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 2,001 a 3;

e) euro 800 per i Sindaci dei Comuni con valore percentuale da 3,001 a 10;

f) euro 1.300 per il Sindaco del Comune di Aosta.

4. L'indennità mensile lorda di funzione attribuita al Sindaco ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotta nella misura del 20 per cento per i Sindaci lavoratori dipendenti che non siano collocati in aspettativa.

5. Al Vice Sindaco che sostituisce il Sindaco sospeso o cessato dalla carica ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), spettano l'indennità attribuita al Sindaco ai sensi dei commi 1 e 2, nonché la diaria mensile.".

3. L'articolo 3 della l.r. 4/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Indennità di funzione del Vice Sindaco)

1. Ai Vice Sindaci è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 55 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2. Per il Vice Sindaco del Comune di Aosta la percentuale è pari a 80.".

4. L'articolo 4 della l.r. 4/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Indennità di funzione degli assessori comunali)

1. Agli assessori è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 40 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2. Per gli assessori del Comune di Aosta la percentuale è pari a 75.

2. All'assessore che sia stato individuato dal Sindaco, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 4, della l.r. 54/1998, per assumere le funzioni di Vice Sindaco spetta l'indennità di funzione attribuita al Vice Sindaco, sia in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vice Sindaco eletto, sia nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco, ai sensi dell'articolo 30ter, comma 1, della l.r. 54/1998.".

5. L'articolo 5 della l.r. 4/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Gettoni di presenza dei consiglieri comunali)

1. Ai consiglieri, esclusi quelli del Comune di Aosta, è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione a ogni seduta del Consiglio comunale, il cui ammontare lordo è pari al 5 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.".

6. L'articolo 6 della l.r. 4/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Indennità di funzione dei consiglieri del Comune di Aosta)

1. Ai consiglieri del Comune di Aosta è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 20 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.".

7. L'articolo 7 della l.r. 4/2015 è sostituito dal seguente:

"Art. 7

(Indennità di funzione del Presidente del Consiglio comunale del Comune di Aosta)

1. Al Presidente del Consiglio comunale del Comune di Aosta è attribuita un'indennità mensile lorda di funzione pari al 25 per cento dell'indennità attribuita al Sindaco, ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.

2. Ai restanti componenti dell'Ufficio di Presidenza non sono attribuiti compensi, indennità, gettoni o altri emolumenti comunque denominati correlati alla predetta carica.".

8. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 4/2015 le parole "euro 600" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.300".

9. Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 4/2015 è abrogato.

Art. 5

(Disposizioni in materia di determinazione dei compensi e di spese per missioni. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 23)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), è sostituito dal seguente:

"2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. In caso di rinnovo elettorale, gli organi assembleari possono rideterminare le indennità e i gettoni stabiliti per l'anno in corso. Nel caso in cui il numero di assessori sia aumentato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, secondo periodo, della l.r. 54/1998, le deliberazioni sono adottate previa attestazione di invarianza della spesa da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria.".

2. L'articolo 12 della l.r. 23/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 12

(Spese per missioni)

1. Per missione si intende l'attività istituzionale effettuata dagli amministratori sul territorio regionale, nazionale e estero, fuori dall'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, direttamente connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate, ivi compresa la partecipazione a riunioni, incontri istituzionali o eventi.

2. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, per gli amministratori di cui all'articolo 2, a esclusione del Sindaco e del Presidente dell'Unité des Communes valdôtaines, l'Amministrazione di appartenenza sostiene direttamente le spese di missione effettivamente necessarie o rimborsa all'amministratore le spese sostenute e debitamente documentate.

3. Al Sindaco e al Presidente dell'Unité des Communes valdôtaines, le spese di cui al comma 2 sono riconosciute in caso di missione svolta fuori dall'ambito territoriale dell'Unité di appartenenza, fatta eccezione per il Sindaco del Comune di Aosta, al quale le predette spese sono riconosciute per le missioni svolte fuori dall'ambito territoriale del Conseil de la plaine d'Aoste, di cui all'articolo 107 della l.r. 54/1998.

4. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), la disciplina delle missioni degli amministratori e delle modalità di riconoscimento delle relative spese.".

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge si applicano a decorrere dal secondo giorno seguente quello delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i Comuni non interessati dalle suddette elezioni le medesime disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2026.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge si applicano agli amministratori neoeletti dal secondo giorno seguente quello delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. I Comuni non interessati dalle suddette elezioni rideterminano i compensi con effetto dalla data del 1° gennaio 2026.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge si applicano agli amministratori in carica di tutti gli enti locali dal secondo giorno seguente quello delle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ferme restando le date di applicazione delle disposizioni della presente legge indicate ai commi 1 e 2, ciascun Consiglio comunale adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui alla presente legge entro il sessantesimo giorno antecedente alle prime elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 500.000 per l'anno 2026.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 sulla Missione 01 (Organi istituzionali), Programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile), Titolo 1 (Spese correnti) e trova copertura nello stesso bilancio e nei medesimi Missione, Programma e Titolo.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.