Legge regionale 3 maggio 1983, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 03 05 1983

Bollettino ufficiale 13 5 1983 n. 8

Concessione di un contributo annuo al Circolo ricreativo ente regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive e assistenziali.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad erogare negli esercizi 1983, 1984 e 1985, contributi ordinari al Circolo ricreativo ente regione per lo svolgimento di attività culturali, sportive, ricreative ed assistenziali, per una spesa annua massima di Lire 15.000.000.

Art. 2

I contributi sono liquidati annualmente dalla Giunta regionale nella misura massima di L. 9.500 per ogni dipendente regionale in servizio alla data del primo gennaio di ogni anno, previa presentazione da parte del consiglio direttivo del Circolo ricreativo ente regione del conto consuntivo dell’anno precedente, nonché del bilancio preventivo e del programma di attività per l’anno in corso.

Art. 3

Oltre ai contributi di cui agli articoli precedenti, potranno essere liquidati al Circolo ricreativo ente regione contributi straordinari in relazione all’organizzazione di specifiche attività o manifestazioni.

Art. 4

La Giunta regionale, a richiesta dell’interessato e del consiglio direttivo del Circolo ricreativo Ente Regione, può distaccare un dipendente regionale presso la segreteria del circolo stesso.

Al dipendente distaccato sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per la qualifica rivestita, ad eccezione degli emolumenti corrisposti in relazione all’effettiva prestazione del servizio.

I periodi trascorsi in posizione di distacco sono utili a tutti gli effetti, salvo che per il congedo ordinario.

Art. 5

Le spese derivanti a carico della Regione per l’applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 23120 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983 e sui corrispondenti capitoli per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura del relativo onere si provvede:

- per l’anno 1983 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" del bilancio di previsione per l’anno 1983.

- per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 30.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.1.2. - Altri interventi - del bilancio pluriennale 1983- 1985.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1983, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) L. 15.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 23120 - Contributi al Circolo ricreativo Ente Regione per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive ed assistenziali.

LR 5 novembre 1980, n. 45

LR 3 maggio 1983, n. 17 L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.