Legge regionale 28 febbraio 2025, n. 3 - Testo vigente
Legge regionale 28 febbraio 2025, n.3
Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025.
(B.U. del 05 marzo 2025, n. 12)
(Oggetto e finalità)
1. In considerazione del rilievo turistico-promozionale legato all'organizzazione in Valle d'Aosta di grandi eventi sportivi di particolare rilievo tecnico e internazionale, al fine di promuovere l'immagine della Regione e l'offerta turistica del suo territorio, la presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dell'organizzazione delle competizioni di Coppa del mondo di sci alpino femminile assegnate dalla Federazione internazionale sci e snowboard (FIS) alla località di La Thuile per la stagione 2024/2025.
(Contributo concedibile)
1. La Giunta regionale concede, a favore del soggetto organizzatore, individuato, ai sensi del regolamento delle gare internazionali di sci (International ski competition rules) adottato dalla FIS, nella Reveal La Thuile s.c.r.l., società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, un contributo massimo di euro 800.000 per la stagione 2024/2025, per l'organizzazione, la promozione e lo svolgimento delle competizioni di cui all'articolo 1.
2. Fermo restando l'importo massimo previsto dal comma 1, il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della differenza tra le spese ritenute ammissibili effettivamente sostenute, anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i ricavi eventualmente percepiti dal soggetto organizzatore per ciascuna gara, derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici e altre fonti.
(Iniziative agevolabili)
1. Possono essere ammesse al contributo di cui all'articolo 2 le spese relative alle seguenti iniziative:
a) sostenimento delle spese di iscrizione alla FIS;
b) acquisizione di materiali e di servizi per l'allestimento di infrastrutture strettamente funzionali allo svolgimento delle competizioni di cui all'articolo 1, nonché di installazioni per riprese televisive o per altre finalità;
c) acquisto di beni e servizi per attività di comunicazione, di assistenza alle gare, ivi compresa quella sanitaria, di anti doping, di accreditamento, di ospitalità, di animazione e di catering o per altre finalità;
d) acquisto di gadget e abbigliamento;
e) servizi di trasferimento, mediante bus o navette, da e per la sede delle competizioni.
(Disposizioni procedimentali)
1. Il contributo di cui all'articolo 2 è concesso, con provvedimento del dirigente della struttura competente in materia di sport, di seguito denominata struttura competente, previa presentazione da parte del soggetto organizzatore, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla struttura regionale competente corredata di una relazione illustrante le spese programmate e del relativo dettagliato preventivo, oltre che dell'eventuale ulteriore documentazione stabilita con la deliberazione di cui all'articolo 5.
2. Alla liquidazione del contributo si provvede a consuntivo, anche in più soluzioni, previa presentazione di una relazione illustrante le spese sostenute e i ricavi conseguiti, nonché i relativi giustificativi.
3. Sono ammesse a contributo, al netto dei ricavi eventualmente conseguiti, le spese sostenute dal soggetto organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nei casi in cui le competizioni non abbiano avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque a esso non imputabili, come tali riconosciute con provvedimento del dirigente della struttura competente.
4. L'eventuale rigetto della domanda o la revoca del contributo di cui all'articolo 2, nonché la decadenza dallo stesso o la presa d'atto della rinuncia, sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente, in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, di mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli, di perdita dei requisiti richiesti dalla presente legge o di mancato rispetto delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5. In caso di revoca, di decadenza o di rinuncia, il beneficiario è tenuto alla restituzione degli importi ricevuti maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione del beneficio economico e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
(Rinvio)
1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto necessario all'attuazione della presente legge, compresi il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedimentali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e dei ricavi e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 800.000 per l'anno 2025.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 800.000 per l'anno 2025 a valere sull'apposito fondo speciale.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.