Legge regionale 30 gennaio 2025, n. 2 - Testo storico
Legge regionale 30 gennaio 2025, n. 2
Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
(B.U. del 18 febbraio 2025, n. 8)
(Sostituzione dell'articolo 2)
1. L'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è sostituito dal seguente:
"Art. 2
(Principi e finalità)
1. L'Amministrazione opera nel perseguimento dei fini determinati dalla legge, in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento, la semplificazione, la pubblicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché secondo i principi di democraticità, proporzionalità, giusto procedimento, legittimo affidamento e degli ulteriori principi posti dall'ordinamento eurounitario. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.
2. La disciplina dell'azione amministrativa, anche mediante la periodica revisione dei processi organizzativi e di servizio, si ispira, in particolare, ai seguenti principi:
a) ridurre il numero dei procedimenti e le fasi procedimentali, i termini per la conclusione dei procedimenti e gli oneri meramente formali e burocratici, eventualmente anche accorpando i procedimenti che si riferiscono alle medesime attività, al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni;
b) facilitare l'accessibilità alle procedure amministrative, anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi;
c) armonizzare e uniformare le procedure amministrative e la connessa modulistica, nonché coordinare, anche attraverso linee guida, i procedimenti di competenza regionale nei quali siano coinvolti gli enti locali;
d) semplificare l'attività amministrativa per i cittadini e le imprese, in particolare attraverso la riduzione degli oneri amministrativi anche in coerenza con gli obiettivi imposti dall'Unione europea;
e) ridurre e accorpare i procedimenti amministrativi che si riferiscono alla medesima attività, ivi compresi quelli di cui all'articolo 22.
3. Nell'attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, l'Amministrazione persegue la più ampia informatizzazione e digitalizzazione dei procedimenti e la realizzazione di un sistema di interoperabilità, quale riflesso dell'unicità dell'azione amministrativa.
4. Per razionalizzare e accelerare lo svolgimento dell'attività amministrativa, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con una o più deliberazioni, definiscono criteri e modalità per la semplificazione dei procedimenti amministrativi negli ambiti di rispettiva competenza, in attuazione dei principi e delle finalità di cui al presente articolo. Le linee guida di cui al comma 2, lettera c), sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.".
(Modificazione all'articolo 3)
1. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:
"5. Il provvedimento è immediatamente comunicato ai destinatari e deve contenere l'indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee da essa stabilite, anche mediante notifica digitale. Nel caso di provvedimenti amministrativi a contenuto sfavorevole, alla comunicazione si provvede mediante consegna diretta all'interessato, ove possibile mediante posta elettronica certificata, o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto della normativa eurounitaria e statale vigente in materia di protezione dei dati personali.".
(Inserimento dell'articolo 3bis)
1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:
"Art. 3bis
(Uso di strumenti informatici e telematici)
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.
2. La domanda effettuata per via telematica è presentata con le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).".
(Sostituzione dell'articolo 4)
1. L'articolo 4 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Decorrenza dei termini)
1. Nei procedimenti a domanda di parte, il termine decorre dal ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione.
2. In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni e non superiore a trenta, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta e che, in difetto di ricevimento della stessa entro il termine perentorio assegnato, la domanda si intende ritirata senza ulteriori comunicazioni.
3. Nel caso in cui, essendo previsto un termine perentorio per la presentazione della domanda e qualora la stessa sia presentata a mezzo raccomandata o in via telematica, ai fini del rispetto del termine fanno fede, rispettivamente, la data del timbro postale di spedizione o la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, fatto salvo quanto diversamente stabilito da discipline di settore. Se il termine scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente, esso è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.
4. Qualora il procedimento sia avviato d'ufficio, il termine decorre dal compimento del primo atto d'impulso ovvero, quando sussista un obbligo di provvedere, dalla data eventualmente stabilita dalla legge o dalla data in cui si verifica il fatto da cui sorge tale obbligo.".
(Modificazioni all'articolo 5)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:
"1bis. Il termine di cui al comma 1, lettera c), può essere prorogato su domanda motivata del richiedente per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. La proroga deve essere richiesta prima della scadenza del termine e deve essere oggetto di espresso accoglimento o rigetto motivato.".
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 19/2007 dopo le parole: "mediante comunicazione personale motivata" sono aggiunte le seguenti: ", recante la data di riattivazione del procedimento, coincidente con lo spirare dei termini previsti per la sospensione, ovvero con l'integrale ricezione della documentazione richiesta".
(Modificazioni all'articolo 5bis)
1. Il comma 2 dell'articolo 5bis della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:
"2. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il titolare del potere sostitutivo di cui al comma 3, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.".
(Modificazione all'articolo 6bis)
1. Al comma 1 dell'articolo 6bis della l.r. 19/2007, dopo le parole: "in caso di conflitto di interessi, segnalando" sono inserite le seguenti: "senza indugio".
(Modificazione all'articolo 7)
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'unità organizzativa competente, il domicilio digitale e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 12 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.".
(Modificazione all'articolo 8)
1. L'ultimo periodo del comma 1bis dell'articolo 8 della l.r. 19/2007 è soppresso.
(Modificazione all'articolo 11)
1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente: "Le relative deliberazioni sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione e del Consiglio regionale.".
(Modificazioni all'articolo 13)
1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, le parole: "che può essere trasmessa anche in via telematica" sono sostituite dalle seguenti: "che, ove possibile, è trasmessa preferibilmente in via telematica.".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il relativo domicilio digitale".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 19/2007, è aggiunto il seguente:
"3bis. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.".
(Modificazioni all'articolo 16)
1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente: "Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato o che comunque sarebbero potuti emergere dallo svolgimento della stessa.".
2. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:
"3. Il termine per concludere il procedimento riprende a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni di cui al comma 2 o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2.".
(Modificazione all'articolo 19)
1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 19/2007, le parole: "ai sensi degli articoli 50 e 58 del d.lgs. 82/2005" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del d.lgs. 82/2005".
(Modificazioni all'articolo 20)
1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 19/2007, le parole: "è in facoltà della struttura richiedente di procedere" sono sostituite dalle seguenti: "la struttura richiedente procede".
2. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2007, le parole: "entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta".
(Inserimento dell'articolo 20bis)
1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:
"Art. 20bis
(Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici)
1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l'atto, la proposta stessa è trasmessa entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte di quest'ultima amministrazione. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall'amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 3 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.".
(Modificazione all'articolo 21)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 19/2007, è aggiunto il seguente:
"1bis. Le strutture competenti provvedono a individuare, dandone adeguata pubblicità nel sito istituzionale della Regione, per il tramite dell'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) dell'Amministrazione, i procedimenti per i quali trovano applicazione gli istituti di semplificazione di cui al presente capo o, se del caso, ulteriori forme di semplificazione previste dalla normativa vigente, fatto salvo quanto stabilito dalle normative di settore.".
(Modificazioni all'articolo 22)
1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 19/2007 sono soppressi.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 19/2007, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:
"2bis. In presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione competente dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'attività intrapresa, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. Tale provvedimento interrompe il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione.".
3. Il comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:
"3. L'amministrazione competente può adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 2bis, anche decorso il termine per l'adozione dei medesimi, solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).".
(Modificazioni all'articolo 23)
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 19/2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato.".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 19/2007, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:
"1bis. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l'amministrazione è tenuta, su richiesta dell'interessato, a rilasciare, in via telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione dell'interessato ai sensi all'articolo 31.".
3. Al comma 5 dell'articolo 23 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "del patrimonio culturale, della salute o della pubblica incolumità," sono inserite le seguenti: "ai casi in cui la normativa eurounitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,".
(Sostituzione dell'articolo 24)
1. L'articolo 24 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:
"Art. 24
(Principi generali)
1. La conferenza di servizi, di seguito denominata conferenza, costituisce una modalità generale di semplificazione cui l'Amministrazione può ricorrere nelle fasi preliminare, istruttoria e decisoria dei procedimenti amministrativi di sua competenza. L'Amministrazione ne promuove lo svolgimento al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, a una valutazione unitaria dei diversi interessi pubblici coinvolti e al giusto contemperamento tra questi e gli interessi dei soggetti privati, favorendo lo sviluppo di rapporti cooperativi tra gli uffici, con le diverse amministrazioni coinvolte e con i cittadini.
2. L'Amministrazione ha l'obbligo di indire la conferenza quando la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione da altre amministrazioni o da altre strutture della medesima Amministrazione di anche solo un parere, un'intesa, un concerto, un nulla osta o un assenso comunque denominato, ulteriore rispetto a quello dell'Amministrazione procedente, anche qualora gli stessi siano di competenza di una struttura della medesima amministrazione procedente.
3. Alla conferenza, che può svolgersi anche in via telematica, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 14quater della l. 241/1990, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge o dalle leggi regionali di settore.".
(Inserimento dell'articolo 28bis)
1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:
"Art. 28bis
(Rimedi per le amministrazioni dissenzienti)
1. Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, l'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini può proporre opposizione alla Giunta regionale a condizione che abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza.
2. Il Presidente della Regione indice, per una data non posteriore al quindicesimo giorno successivo alla ricezione dell'opposizione, una riunione con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso il dissenso e delle altre amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza. In tale riunione, i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca la determinazione motivata della conferenza con i medesimi effetti.
3. Qualora all'esito della riunione di cui al comma 2, sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza. Qualora all'esito della suddetta riunione, e comunque non oltre quindici giorni dallo svolgimento della stessa, l'intesa non sia raggiunta, la questione è rimessa alla Giunta regionale. Qualora la Giunta regionale non accolga l'opposizione, la determinazione motivata di conclusione della conferenza acquisisce definitivamente efficacia. La Giunta regionale ha facoltà di accogliere parzialmente l'opposizione, anche in considerazione degli esiti della riunione di cui al comma 2. Tale deliberazione sostituisce la determinazione di conclusione della conferenza.".
(Inserimento dell'articolo 31bis)
1. Dopo l'articolo 31 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:
"Art. 31bis
(Dichiarazioni sostitutive per l'erogazione di benefici economici)
1. Nei procedimenti avviati su domanda di parte che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, da parte di pubbliche amministrazioni o il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 30 e 31, nonché l'acquisizione di dati e documenti di cui all'articolo 37, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di antimafia e delle misure di prevenzione.".
(Modificazioni all'articolo 33)
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 19/2007, dopo le parole: "anche a campione" sono inserite le seguenti: ", in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio,".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 19/2007, è aggiunto il seguente:
"5bis. La dichiarazione mendace comporta, oltre alla revoca degli eventuali benefici già erogati, il divieto di accesso a sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.".
(Modificazione all'articolo 37)
1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 19/2007 è soppresso.
(Modificazione all'articolo 40)
1. Al comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 19/2007, le parole: "di quanto previsto a tutela della riservatezza dei terzi dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa eurounitaria e statale vigente in materia di protezione dei dati personali".
(Modificazione all'articolo 42)
1. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:
"3. Se i documenti di cui al comma 1 contengono categorie particolari di dati personali o dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza, l'accesso è consentito nei casi di cui al comma 2 e, comunque, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, anche mediante l'adozione di opportune cautele. Nel caso in cui i documenti medesimi contengano dati genetici relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale, l'accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti del soggetto cui si riferiscono i predetti dati ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.".
(Inserimento dell'articolo 43bis)
1. Dopo l'articolo 43 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:
"Art. 43bis
(Accesso civico)
1. Per il diritto di accesso civico, semplice o generalizzato, si applica quanto previsto dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). In particolare, la richiesta di accesso civico, semplice o generalizzato, non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva dell'interessato e non deve essere motivata. Le istanze di accesso civico semplice devono essere presentate al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, mentre le istanze di accesso civico generalizzato devono essere presentate all'ufficio che detiene i dati o all'URP. Il rilascio di dati e documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.".
(Inserimento dell'articolo 45bis)
1. Dopo l'articolo 45 della l.r. 19/2007, è inserito il seguente:
"Art. 45bis
(Rinvio)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge o dalla normativa di settore, trovano applicazione, ove compatibili, le disposizioni di cui alla l. 241/1990.".
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 19/2007:
a) l'articolo 4bis;
b) il comma 2 dell'articolo 23bis;
c) gli articoli 25, 26, 28, 29 e 40bis.
2. Sono, inoltre, abrogati:
a) gli articoli 29 e 30 della legge regionale 23 maggio 2011, n. 12 (Legge comunitaria regionale 2011);
b) gli articoli 20 e 26 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 7 (Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi));
c) l'articolo 20 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021);
d) l'articolo 19 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);
e) l'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2021, n. 19 (Disposizioni in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso. Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19).
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.