Regolamento regionale 3 maggio 1983, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 3 maggio 1983, n. 1

Norme d’integrazione del regolamento regionale 12 novembre 1979, concernente il funzionamento dei servizi di archivio e di protocollo dell’Amministrazione regionale.

(B.U. 13 maggio 1983, n. 8)

Art. 1 - Al secondo comma dell’art. 1 dopo il punto 11 è aggiunto il seguente:

12) un archivio corrente per gli atti della Commissione regionale di controllo.

Art. 2 - Dopo il 3° comma dell’art. 1 è aggiunto il seguente:

"Alla conservazione degli atti relativi a pratiche definite da oltre dieci anni e concernenti la Commissione regionale di controllo provvede apposita Sezione separata che fa parte dell’archivio di deposito".

Art. 3 - Il coadiutore responsabile dell’archivio corrente di settore di cui al punto 12) del precedente art. 1 dipende direttamente dal Presidente della Commissione regionale di controllo.

Esso è sottoposto alla vigilanza dell’archivista capo dell’Amministrazione regionale il quale è tenuto a verificarne l’andamento del servizio e a riferirne al Presidente della Commissione stessa, compilando apposita relazione annuale.

Art. 4 - La chiusura del protocollo annuale per gli atti concernenti la Commissione regionale di controllo è sottoscritta, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 12 del Regolamento 12 novembre 1979, dal coadiutore responsabile dell’archivio corrente di settore, dell’archivista capo dell’Amministrazione regionale e dal Presidente della Commissione.

Art. 5 - L’autorizzazione alla consultazione, da parte di terzi, degli atti d’archivio concernenti la Commissione regionale di controllo, è rilasciata dal Presidente della Commissione stessa che provvede, altresì, ad istruire la pratica intesa ad ottenere la prescritta autorizzazione ministeriale, sentito il parere della Giunta, per la consultazione di atti per i quali esistano limitazioni previste dalle leggi vigenti (artt. 21 e 22 del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409).

Art. 6 - Le procedure e le norme per il funzionamento dei servizi di archivio e di protocollo dell’Amministrazione regionale di cui al regolamento 12 novembre 1979 si applicano, in quanto compatibili e non contrarie alle presenti disposizioni, anche agli atti concernenti la Commissione regionale di controllo.

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.