Legge regionale 19 aprile 1983, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 19 04 1983

Bollettino ufficiale 28 4 1983 n. 7

Inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

Art. 1

È istituito il ruolo speciale ad esaurimento per l’inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi degli articoli 79 e 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182.

Il ruolo speciale comprende i posti indicati nella tabella di equiparazione annessa alla presente legge.

Art. 2

L’inquadramento del personale di cui all’articolo precedente è disposto con deliberazione della Giunta regionale nel termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, in conformità all’unita tabella di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 12 maggio 1982, fatte salve le modificazioni sopravvenute in base ad atti formali ove queste retroagiscono i propri effetti anteriormente ad essa.

Il periodo di servizio prestato presso l’Amministrazione di provenienza, nonché quello prestato presso la Regione anteriormente alla data del 12 maggio 1982, è considerato come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione ai soli fini dell’ammissione ai concorsi pubblici ed interni banditi dall’Amministrazione regionale.

Art. 3

L’attribuzione del livello di inquadramento e l’applicazione dell’ordinamento giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 12 maggio 1982.

Ai fini della determinazione della posizione economica di inquadramento, si applicano i seguenti criteri:

a) per i dipendenti che hanno titolo all’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1976, n. 509, la posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento o, comunque, cui avevano diritto alla data dell’11 maggio 1982 comprensivo di eventuali assegni pensionabili;

b) al personale degli enti soppressi privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979/1981, ed eventualmente nel triennio precedente, si attribuiscono i benefici economici dei contratti vigenti per gli impiegati civili dello Stato ai soli fini della determinazione della posizione economica al 12 maggio 1982.

Al dipendente viene altresì riconosciuto il maturato in itinere con le modalità indicate dall'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, con riferimento alla data del 12 maggio 1982.

Dal 12 maggio 1982, al personale di cui alla presente legge compete la progressione economica prevista dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 18.

Art. 4

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all’Istituto per l’assistenza ai dipendenti degli enti locali( INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali( CPDEL).

Agli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, l’iscrizione del personale di cui alla presente legge è eseguita dal 12 maggio 1982.

È data facoltà al personale di cui alla presente legge di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria. L’opzione deve essere esercitata nel termine di 180 giorni dalla notificazione della deliberazione di inquadramento.

Art. 5

Il personale non di ruolo in servizio presso gli enti di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, è inquadrato presso la Regione in posizione non di ruolo, sulla base della posizione giuridica rivestita alla data del 12 maggio 1982.

La posizione economica è determinata dallo stipendio in godimento o, comunque, cui il personale di cui al comma precedente aveva diritto alla data dell’11 maggio 1982.

Al personale di cui al primo comma sono applicate le norme dell’ordinamento giuridico ed economico del personale regionale non di ruolo, con effetto dal 12 maggio 1982.

Agli effetti del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale di cui al presente articolo è iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all’Istituto per l’assistenza dei dipendenti degli enti locali( INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali.

Art. 6

L’onere derivante dall’applicazione della presene legge valutato in lire 150.000.000 per l’anno 1982 e in annue lire 200.000.000 a decorrere dal 1983, graverà sul capitolo 20900 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l’anno 1982 mediante prelievo di lire 150.000.000 dal capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) del bilancio di previsione per il corrente esercizio (Allegato n. 8 - Spese di funzionamento istituzionale - ordinamento e ristrutturazione dei servizi dell’amministrazione regionale);

- per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo per lire 400.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 1 - 2 personale regionale del bilancio pluriennale 1982/ 1984;

- per gli anni successivi gli oneri necessari saranno iscritti con legge approvativa dei rispettivi bilanci.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- variazione in aumento

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 150.000.000

- variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 150.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato alla Legge Regionale 19 aprile 1983, n. 15

ELENCO DEI POSTI DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO PER L’INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 FEBBRAIO 1982, N. 182.

TABELLA DI EQUIPARAZIONE.

ATTO ALLEGATO

Collaboratore tecnico: qualifica Vicedirigente, posti 1;

Collaboratore: qualifica Vicedirigente, posti 1;

Assistente tecnico: secondo livello, posti 1; 00

Assistente: secondo livello, posti 1; //

Assistente sociale: secondo livello, posti 1;

Archivista - dattilografo: quarto livello, posti 5;

Agente tecnico: terzo livello, posti 1.

ELENCO DEI POSTI PER L’INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO ALLA REGIONE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 FEBBRAIO 1982, N. 182, IN POSIZIONE NON DI RUOLO.

ATTO ALLEGATO

Qualifica Archivista - dattilografo: quarto livello, posti 1