Legge regionale 22 marzo 1983, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 22 03 1983

Bollettino ufficiale 6 4 1983 n. 5

Aumento dello stanziamento annuo previsto per l’applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, concernente "Provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici".

Art. 1

Lo stanziamento annuo previsto per l’applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 47, concernente "Provvedimenti per la promozione di forme associative tra operatori turistici", č aumentato di Lire 150 milioni.

Il corrispondente onere graverą sul cap. 35730 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983, che a tal fine viene aumentato di Lire 150 milioni, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

Alla copertura dell’onere di cui ai commi precedenti, previsto in annue Lire 150 milioni, si provvede, per quanto concerne l’esercizio 1983, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali " - spese correnti), allegato n. 8 - settore II - sviluppo economico - della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1983.

Per gli anni 1984 e 1985 la copertura dell’onere di Lire 300 milioni č assicurata dalle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.08 (interventi a favore della cooperazione) del bilancio pluriennale 1983 - 1985.

Per gli anni successivi gli oneri previsti saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 2

Al bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 150.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 35730 Contributi per la promozione di forme associative tra operatori turistici.

LR 24 agosto 1982, n. 47. L. 150.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.