Legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 - Testo storico
Legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali.
(B.U. del 24 dicembre 2024, n. 62)
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 1 - (Disposizioni in materia di personale regionale)
Art. 2 - (Disposizioni in materia di assunzioni per l'Amministrazione regionale)
Art. 3 - (Disposizioni in materia di personale per gli altri enti del comparto pubblico regionale)
Art. 4 - (Disposizioni in materia di assunzioni di personale nell'Università della Valle d'Aosta)
Art. 5 - (Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini)
Art. 6 - (Disposizioni in materia di personale degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 21 dicembre 2022, n. 32, e 19 dicembre 2023, n. 25, e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4)
CAPO II
FINANZA LOCALE
Art. 7 - (Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1)
Art. 8 - (Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del BIM a parziale copertura dell'incremento delle spese di personale per l'anno 2027)
Art. 9 - (Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines per l'anno 2027)
Art. 10 - (Trasferimento straordinario corrente a favore del Comune di Aosta per l'anno 2027)
Art. 11 - (Concorso aggiuntivo alla finanza pubblica dei Comuni della Valle d'Aosta per l'anno 2025. Regolazione contabile del trasferimento straordinario dello Stato in favore dei predetti Comuni)
Art. 12 - (Intervento di completamento della struttura di nuova realizzazione inserita nell'area denominata "Maison Caravex" di Gignod)
Art. 13 - (Contributi agli investimenti agli enti locali per la realizzazione di infrastrutture per l'intermodalità. Modificazioni alle leggi regionali 8 ottobre 2019, n. 16, e 29 luglio 2024, n. 12)
Art. 14 - (Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali)
Art. 15 - (Proroga degli interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità)
Art. 16 - (Contributi agli investimenti a favore degli enti locali per interventi sulla rete ecologica regionale)
Art. 17 - (Trasferimento all'Azienda regionale edilizia residenziale)
Art. 18 - (Interventi volti a favorire i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri)
Art. 19 - (Interventi a supporto del Centro antiviolenza territoriale. Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4)
Art. 20 - (Trasferimento corrente a favore degli enti locali per favorire l'inserimento di minori con disabilità nei servizi ludico-ricreativi estivi)
CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE SOCIALI
Art. 21 - (Proroga dell'efficacia della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22)
Art. 22 - (Proroga dell'efficacia della legge regionale 21 dicembre 2023, n. 27)
Art. 23 - (Modificazioni alla legge regionale 29 luglio 2024, n. 12)
Art. 24 - (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)
Art. 25 - (Altre disposizioni in materia sanitaria)
Art. 26 - (Trasferimento per il funzionamento del Centro servizi per il volontariato)
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA
Art. 27 - (Interventi di edilizia universitaria)
Art. 28 - (Intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e centro Saint-Bénin di Aosta)
Art. 29 - (Piano strategico per la cultura)
Art. 30 - (Interventi per la gestione dell'Area Megalitica di Aosta)
Art. 31 - (Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8)
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Art. 32 - (Canoni di concessione demaniale)
Art. 33 - (Disposizioni per la gestione e la manutenzione straordinaria della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale. Modificazione alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8)
Art. 34 - (Organizzazione di iniziative per il 2025 - Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai)
Art. 35 - (Realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici e sulla viabilità regionale)
Art. 36 - (Organizzazione del Servizio idrico integrato)
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI
Art. 37 - (Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
Art. 38 - (Contributi allo smantellamento di vecchi impianti a fune)
Art. 39 - (Aeroporto Corrado Gex)
Art. 40 - (Proroga in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale)
Art. 41 - (Proroga del Piano di interventi nel settore delle opere di pubblica utilità)
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO
Art. 42 - (Proroga progetto "Sci...volare a scuola")
CAPO VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO
Art. 43 - (Interventi in materia di politiche del lavoro)
Art. 44 - (Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)
Art. 45 - (Politiche in favore delle aree montane)
Art. 46 - (Minoranze linguistiche)
Art. 47 - (Disposizioni in materia di industria. Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2023, n. 15)
(Disposizioni in materia di industria. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14)
(Strumenti di pianificazione e sviluppo del settore industriale e artigianale)
Art. 50 - (Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia)
Art. 51 - (Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63)
Art. 52 - (Proroga di termini in materia di artigianato di tradizione. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25)
CAPO IX
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 53 - (Complemento di sviluppo rurale regionale)
Art. 54 - (Finanziamento dell'Associazione Consorzio Apistico della Valle d'Aosta per iniziative di valorizzazione dell'apicoltura)
Art. 55 - (Rifinanziamento degli aiuti al settore zootecnico per il pascolamento)
Art. 56 - (Disposizioni relative al servizio di supporto alle attività di progettazione e di direzione tecnico- amministrativa nei settori della forestazione, della sentieristica e delle sistemazioni montane reso dalla società di servizi Valle d'Aosta S.p.A.)
CAPO X
DISPOSIZIONI IN AMBITO ISTITUZIONALE, GENERALE E DI GESTIONE
Art. 57 - (Disposizioni in materia di emigrati valdostani all'estero. Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 91)
Art. 58 - (Iniziative e manifestazioni organizzate in Valle d'Aosta a favore degli emigrati valdostani all'estero. Modificazione alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1)
Art. 59 - (Autorizzazione all'acquisto di una porzione di fabbricato sito nel Comune di Châtillon)
CAPO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI
Art. 60 - (Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
Art. 61 - (Entrata in vigore)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
(Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica complessiva dell'Amministrazione regionale è determinata:
a) per il personale con qualifica di dirigente degli organici della Giunta e del Consiglio, compreso quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, comma 1, della l.r. 22/2010, 13, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della l.r. 22/2010, nel numero massimo di 104 unità;
b) per il personale appartenente alle categorie degli organici della Giunta e del Consiglio, dalla somma delle unità di personale in forza e quelle programmate sulla base dei piani triennali dei fabbisogni di personale, approvati dalla Giunta regionale nel rispetto dei limiti assunzionali di cui all'articolo 2;
c) per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, dai posti individuati all'inizio di ciascun anno scolastico sulla base dei criteri per la formazione degli organici, stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel limite della dotazione organica massima complessiva di 400 unità;
d) per l'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta in 166 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;
e) per l'organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa per la dotazione organica di cui al comma 1, per i segretari particolari, per gli addetti alle attività giornalistiche e di informazione della Giunta regionale e del Consiglio regionale e per il personale amministrato dall'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato, collocati al di fuori della dotazione organica, sono definiti in euro 118.472.700,00 per retribuzioni, indennità accessorie incluse quelle previste dall'articolo 1ter della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), e quelle relative alle posizioni di particolare responsabilità di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010, e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, al netto dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dovuta per legge.
3. Le risorse finanziarie destinate annualmente allo stanziamento per il Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex Direzione Agenzia regionale del lavoro e relativi oneri contributivi e IRAP, non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.
4. I trasferimenti correnti ad amministrazioni locali a valere sul Fondo distacchi sindacali del personale, a decorrere dalla soppressione dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali (ARRS), non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portati in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione di tali importi nel bilancio dell'anno successivo.
5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale di cui al comma 1 e del personale della ex Direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato per il triennio economico 2025/2027 è determinata complessivamente in euro 27.053.825,39 per l'anno 2025, in euro 30.253.825,39 per l'anno 2026 e in euro 33.553.825,39 per l'anno 2027 - Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 20.03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti).
6. Al fine di incentivare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario impiegato nelle Istituzioni scolastiche e educative dipendenti dalla Regione, impegnato in attività aggiuntive rispetto a quelle ordinarie per la realizzazione dei progetti finanziati a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le Istituzioni scolastiche, per gli anni 2025, 2026 e 2027, trasferiscono alla Regione, con vincolo di destinazione al Fondo Unico Aziendale, le risorse finanziarie che, nell'ambito dei progetti, sono destinate alla remunerazione delle attività aggiuntive, nelle misure stabilite dalla contrattazione collettiva decentrata e sulla base delle ore di lavoro aggiuntivo effettivamente svolte e rendicontate.
(Disposizioni in materia di assunzioni per l'Amministrazione regionale)
1. Per il triennio 2025-2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate negli atti di programmazione del fabbisogno, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento, e non effettuate.
2. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti alla Regione in materia di servizi antincendio e di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale valdostano, resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del personale appartenente all'organico del Corpo forestale per i profili di agente forestale, sovrintendente forestale, ispettore forestale, funzionario forestale e armiere, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) e e).
3. Al fine di consentire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e educative dipendenti dalla Regione resta escluso dall'ambito di applicazione dei limiti assunzionali di cui al comma 1 il reclutamento a tempo indeterminato del personale ATAR, nel limite della dotazione organica di cui all'articolo 1 comma 1 lettera c).
4. I limiti assunzionali di cui al comma 1 sono derogati, inoltre, anche per l'assunzione della dotazione minima obbligatoria di personale da destinare all'ufficio servizi fitosanitari per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625). A tali fini è consentito l'attingimento dalle graduatorie in corso di validità di concorsi per il reclutamento di istruttori tecnici in ambito fitosanitario banditi ed espletati da enti appartenenti ad altri comparti del pubblico impiego, previa convenzione con gli stessi e previo superamento, fatti salvi i casi di esonero, dell'accertamento della conoscenza della lingua francese da parte dei candidati eventualmente interessati all'assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.
5. Per il triennio 2025/2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare forme di lavoro flessibile nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta nel triennio 2007/2009 per le medesime finalità. Il maggior onere, derivante dall'applicazione del presente comma, stimato in annui euro 2.574.000, al netto dell'IRAP dovuta per legge, per il triennio 2025/2027, trova copertura negli stanziamenti sui capitoli di spesa nell'ambito della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 10 (Risorse umane), Titolo 1 (Spese correnti).
(Disposizioni in materia di personale per gli altri enti del comparto pubblico regionale)
1. Per il triennio 2025/2027 gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 diversi dall'Amministrazione regionale e dagli enti locali, sono autorizzati a effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite della spesa teorica calcolata su base annua con riferimento alle unità di personale, anche di qualifica dirigenziale, cessate dal servizio nell'anno precedente e non sostituite e alle cessazioni programmate e a qualunque titolo intervenute per ciascun anno di riferimento, fermo restando che le nuove assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni, a qualsiasi titolo, che determinano la relativa sostituzione. Sono fatte salve le assunzioni di personale autorizzate dai piani di programmazione del fabbisogno di personale, adottati nell'anno precedente a quello di riferimento e non effettuate.
2. Per il triennio 2025/2027, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 22/2010 diversi dall'Amministrazione regionale e dagli enti locali, sono autorizzati a utilizzare forme di lavoro flessibile nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi alla spesa per il personale e per le sole finalità consentite dalla normativa vigente.
3. Le risorse aggiuntive regionali, a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale), Titolo 1 (Spese correnti), destinate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'ARPA, sono rideterminate per il triennio 2025/2027 in annui euro 60.000.
(Disposizioni in materia di assunzioni di personale nell'Università della Valle d'Aosta)
1. Per il triennio 2025/2027, in attuazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria), e dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), al reclutamento del personale tecnico amministrativo dell'Università della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di contenimento e di controllo della spesa approvate dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione permanente di coordinamento Regione - Università, nell'ambito delle risorse finanziarie a disposizione dell'Ateneo.
(Disposizioni in materia di comparto pubblico regionale e proroga di termini)
1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei compiti di polizia ambientale e forestale attribuiti al Corpo forestale della Valle d'Aosta a sostegno delle funzioni di prevenzione, sorveglianza, tutela e gestione del territorio, delle acque, dell'ambiente e delle risorse naturali, garantendo la tempestiva sostituzione del personale cessando nell'anno 2025, il termine di validità della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami e previo superamento di apposito corso di formazione professionale, per l'assunzione a tempo indeterminato di tre agenti forestali nell'ambito dell'organico del Corpo forestale della Valle d'Aosta, in scadenza il 6 giugno 2025, è prorogato sino al 31 dicembre 2025 .
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 21 dicembre 2022, n. 32, e 19 dicembre 2023, n. 25, e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4)
1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025), è sostituito dal seguente:
"1. Per il triennio 2025/2027, entro il 15 febbraio di ogni anno, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010 comunicano alla struttura regionale competente in materia di programmazione del fabbisogno delle risorse umane i dati per l'avvio delle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, riferite a profili professionali previsti nella programmazione delle procedure concorsuali dell'Amministrazione regionale che l'ente richiedente non intenda avviare autonomamente.".
2. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 32/2022 è sostituito dal seguente:
"4. Ogni Unité può utilizzare, previo convenzionamento ai sensi dell'articolo 6 del r.r. 1/2013, la graduatoria esitata dalle procedure selettive di cui al comma 2 o le diverse graduatorie esitate dalle procedure selettive di cui al comma 6, bandite da altre Unités, per la copertura di posti a tempo indeterminato che si rendessero vacanti o disponibili nell'ambito degli organici dell'Unité stessa e dei Comuni ad essa appartenenti. Analoga facoltà è riconosciuta al Comune di Aosta e al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Nel caso di graduatorie esitate da una procedura selettiva di cui al comma 6 la convenzione è sottoscritta con tutti gli enti associati e lo scorrimento delle diverse graduatorie avviene sulla base del punteggio individuale. L'accettazione dell'assunzione a tempo indeterminato da parte di un idoneo ne determina la cancellazione dalle graduatorie in cui risulta collocato, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31, comma 9, del r.r. 1/2013. La rinuncia all'assunzione a tempo indeterminato da parte di un idoneo non ne determina la cancellazione dalla graduatoria o dalle graduatorie.".
3. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2025".
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 25/2023 è aggiunto il seguente:
"3bis. Le Unités des Communes valdòtaines, per l'anno 2025, possono, in deroga al limite assunzionale di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri di bilancio, reclutare, anche mediante procedure di mobilità dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della l.r. 22/2010, personale aggiuntivo da destinare al potenziamento dell'organico conseguente alla riorganizzazione della gestione associata dei servizi connessi al ciclo dei rifiuti, al fine di garantire continuità e regolarità nello svolgimento del servizio.".
5. Il comma 10 dell'articolo 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
"10. Il segretario collocato in aspettativa o in astensione per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9 può essere sostituito, per un periodo superiore a sessanta giorni e comunque fino al suo rientro in servizio, dal vice segretario, laddove nominato, oppure da un segretario in servizio o da un soggetto iscritto all'Albo ai sensi dell'articolo 12, mediante un incarico di supplenza conferito ai sensi dell'articolo 22bis o regolato da apposita convenzione ai sensi dell'articolo 26, comma 5. Nel caso di sedi di segreteria convenzionate ogni ente può disporre singolarmente la sostituzione del segretario titolare.".
CAPO II
FINANZA LOCALE
(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 262.409.783,51 per l'anno 2025, di cui euro 16.310.180,80 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti.
2. Per l'anno 2025, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3 e 4, anche in deroga alla l.r. 48/1995.
3. Per l'anno 2025, la somma di cui al comma 1 è ripartita nel modo seguente:
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995, euro 91.524.843,20 (Programma 18.01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali - Parz.);
b) interventi per programmi di investimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 48/1995, euro 826.039,67, differiti nell'anno 2025, per il completamento del programma del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) 2007/2009 di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995 (Programma 9.04 - Servizio idrico integrato - Parz.);
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995, euro 156.058.900,64, di cui euro 15.484.141,13 differiti o riproposti nell'anno 2025, ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato 2, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995;
d) trasferimenti finanziari straordinari correnti a favore dei Comuni, per un importo di euro 12.000.000, e delle Unités des Communes valdôtaines, per un importo di euro 500.000, per un totale di euro 12.500.000, a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale, autorizzati, ripartiti e liquidati ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025), a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti);
e) trasferimento finanziario straordinario corrente a favore del Comune di Aosta, per un importo di euro 1.500.000, per fronteggiare gli ulteriori oneri derivanti dalla gestione degli interventi, di cui il Comune è soggetto attuatore, realizzati e finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'aumento delle spese correnti per la gestione ordinaria dei servizi a vantaggio dell'intera collettività valdostana, autorizzato e liquidato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 8 novembre 2024, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25), a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).
4. Per l'anno 2025, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:
a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti con le modalità di cui articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);
b) per euro 83.083.471, al finanziamento dei Comuni;
c) per euro 2.000.000, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines;
d) per euro 1.999.843,20, per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014).
5. Per l'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento è rappresentato da quello dell'imposta municipale propria, determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, della l.r. 48/1995, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).
6. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera a), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno.
7. La liquidazione ai Comuni delle risorse di cui al comma 4, lettera b), è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, con le seguenti modalità, tenuto conto che, se gli enti locali effettuano le comunicazioni richieste oltre i termini previsti, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento:
a) un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
b) un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
c) un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;
d) il saldo, entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.
8. La liquidazione alle Unités des Communes valdòtaines delle risorse di cui al comma 4, lettera c), compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione. Se gli enti effettuano la comunicazione richiesta oltre il termine previsto, le liquidazioni sono effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.
9. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali assumono a proprio carico gli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 2 per la parte eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.
10. Per l'anno 2025, in deroga alla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale possono essere rimodulate, con deliberazione della Giunta regionale, nell'ambito del medesimo Programma in caso di motivata necessità ed urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
11. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è sostituito dal seguente:
"3. L'importo di cui al comma 2 dovuto alla Regione dai Comuni è rimborsato dagli stessi mediante una compensazione, ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 30/2009, tra il credito della Regione e il debito che la stessa ha nei confronti dei medesimi Comuni, relativo ai trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione definiti, per ciascun anno, ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.".
(Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del BIM a parziale copertura dell'incremento delle spese di personale per l'anno 2027)
1. La spesa per trasferimento straordinario corrente con vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni, delle Unités des Communes valdôtaines e del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), già autorizzata per il triennio 2024/2026 ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali), è autorizzata, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, anche per l'anno 2027, per un importo di euro 5.300.000.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 12/2024.
3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta a favore degli enti, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2027.
4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 5.300.000, per l'anno 2027, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).
(Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines per l'anno 2027)
1. La spesa per trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines, già autorizzata per il triennio 2023/2025 ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 12/2023 e per l'anno 2026 ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è ulteriormente autorizzata, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, anche per l'anno 2027, per un importo di euro 12.000.000 per i Comuni e di euro 500.000 per le Unités des Communes valdòtaines.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 38 della l.r. 12/2023.
3. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta a favore degli enti, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2027.
4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 12.500.000, per l'anno 2027, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).
(Trasferimento straordinario corrente a favore del Comune di Aosta per l'anno 2027)
1. La spesa per trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore del Comune di Aosta, già autorizzata per gli anni 2025 e 2026 ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 24/2024, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, anche per l'anno 2027, per un importo di euro 1.500.000.
2. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta a favore dell'ente, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2027.
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 1.500.000, per l'anno 2027, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).
(Concorso aggiuntivo alla finanza pubblica dei Comuni della Valle d'Aosta per l'anno 2025. Regolazione contabile del trasferimento straordinario dello Stato in favore dei predetti Comuni)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della l.r. 24/2024 sono prorogate all'anno 2025.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 770.891, per l'anno 2025, a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).
(Intervento di completamento della struttura di nuova realizzazione inserita nell'area denominata "Maison Caravex" di Gignod)
1. La Regione, in accordo con il Comune di Gignod proprietario dell'immobile, assicura il completamento della struttura di nuova realizzazione inserita nell'area denominata "Maison Caravex", compresi il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per il collaudo e i servizi tecnici per la messa in funzione dell'opera, al fine di destinarla a deposito visitabile per la conservazione e la valorizzazione delle collezioni regionali della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.
2. L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 41 della l.r. 12/2023 è incrementata per l'anno 2026 di euro 200.000 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 01 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
(Contributi agli investimenti agli enti locali per la realizzazione di infrastrutture per l'intermodalità. Modificazioni alle leggi regionali 8 ottobre 2019, n. 16, e 29 luglio 2024, n. 12)
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), è sostituito dal seguente:
"4. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2 possono essere concessi agli enti locali contributi a fondo perduto fino al cento per cento del costo dell'intervento. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce i criteri e le modalità di concessione di tali contributi.".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 16/2019, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:
"4bis. Gli interventi di cui al comma 4 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). I relativi stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.".
3. L'articolo 18 della l.r. 16/2019 è sostituito dal seguente:
"Art. 18
(Cumulabilità)
"1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili tra loro, ma non con altri contributi previsti dalla normativa europea e statale.".
4. L'articolo 23 della l.r. 12/2024 è abrogato.
5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2025/2027 in annui euro 500.000 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
(Interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali)
1. Per l'anno 2025, la Regione è autorizzata a effettuare trasferimenti agli enti locali per finanziare spese tecniche e lavori correlati a interventi di edilizia scolastica di competenza degli enti locali, per un importo complessivo di euro 1.000.000.
2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da adottare previo parere del CPEL.
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in euro 1.000.000, a valere sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 03 (Edilizia scolastica), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
(Proroga degli interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità)
1. La misura di cui all'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023), finalizzata a favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, è prorogata per l'anno 2027 per un importo complessivo di euro 6.300.000, di cui euro 175.000 per il Comune di Aosta, euro 125.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2000 abitanti, euro 100.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1000 abitanti e inferiore ai 2000 abitanti, euro 75.000 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1000 abitanti ed euro 50.000 per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti. La popolazione è determinata sulla base di quella residente nel Comune al 31 dicembre 2023.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 6.300.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
(Contributi agli investimenti a favore degli enti locali per interventi sulla rete ecologica regionale)
1. La Regione è autorizzata a concedere contributi a favore degli enti locali per finanziare interventi per la rete ecologica regionale di cui agli articoli 3, comma 1, lettera c), e 7bis della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007), per un importo complessivo di euro 10.000 per l'anno 2025, euro 20.000 per l'anno 2026, ed euro 30.000 per l'anno 2027.
2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
(Trasferimento all'Azienda regionale edilizia residenziale)
1. La Regione è autorizzata a effettuare a favore dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER), a valere sulle risorse di finanza locale in deroga alla l.r. 48/1995, un trasferimento corrente, per un importo massimo di annui euro 1.000.000 anche per l'anno 2027, destinato alla copertura delle minori entrate dell'ente, in continuità con quanto stabilito dall'art. 15 della l.r. 25/2023.
2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 1.000.000 per l'anno 2027, fa carico sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 1 (Spese correnti).
(Interventi volti a favorire i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri)
1. Al fine di mantenere attivo il sistema integrato dei servizi territoriali volto a favorire, facilitare e qualificare i percorsi di integrazione dei cittadini stranieri, in tutti gli aspetti della loro vita, è autorizzata, in deroga alla l.r. 48/1995, la spesa di euro 140.000 per l'anno 2027, in continuità con quanto stabilito dall'articolo 16 della l.r. 25/2023.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo pari a 140.000 euro per l'anno 2027 fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).
(Interventi a supporto del Centro antiviolenza territoriale. Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4)
1. Il comma 2 dell'articolo 6bis della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 4 (Interventi di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere e misure di sostegno alle donne vittime di violenza di genere), è sostituito dal seguente:
"2. A tal fine la Regione concede al Centro antiviolenza, un finanziamento annuale di euro 83.000."
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2025/2027 in annui euro 83.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale), Titolo 1 (Spese correnti).
(Trasferimento corrente a favore degli enti locali per favorire l'inserimento di minori con disabilità nei servizi ludico- ricreativi estivi)
1. Gli interventi previsti dall'articolo 17 della l.r. 25/2023 volti a favorire l'inserimento di minori con disabilità nei servizi ludico-ricreativi estivi sono autorizzati, in considerazione del permanere delle esigenze, anche per l'anno 2027 per un importo di euro 140.000.
2. Eventuali modifiche ai criteri e alle modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 possono essere stabilite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del CPEL.
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in euro 140.000 per l'anno 2027, fa carico sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 02 (Interventi per la disabilità), Titolo 1 (Spese correnti).
CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA DI SANITÀ E POLITICHE
SOCIALI
(Proroga dell'efficacia della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22)
1. In considerazione del permanere della grave carenza di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2022, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), le parole: "per il periodo 2022/2026" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2022/2027".
2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 22/2022, le parole: "periodo 2022/2026" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2022/2027".
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2025/2027 in annui euro 9.300.000 e il suo finanziamento è ricompreso nell'autorizzazione prevista per i LEA di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d).
(Proroga dell'efficacia della legge regionale 21 dicembre 2023, n. 27)
1. In considerazione del permanere della grave carenza di personale sanitario indispensabile ad assicurare le prestazioni sanitarie e le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA), al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2023, n. 27 (Disposizioni organizzative straordinarie, urgenti e temporanee per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e altre disposizioni urgenti in materia di sanità), le parole: "limitatamente al triennio 2023/2025" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo 2023/2027".
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 27/2023, le parole: "triennio 2023/2025" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2023/2027".
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2025/2027 in annui euro 2.700.000 e il suo finanziamento è ricompreso nell'autorizzazione prevista per i LEA di cui all'articolo 24, comma 2, lettera e).
(Modificazioni alla legge regionale 29 luglio 2024, n. 12)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 12/2024 è sostituito dal seguente:
"1. Per il periodo 2024/2027, le risorse aggiuntive regionali (RAR), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e al decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), finalizzate al finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta sono determinate, al lordo degli oneri aziendali, in euro 1.600.000 per l'anno 2024 e in euro 3.200.000 per ciascuno degli anni del triennio 2025/2027 e sono destinate al personale:
a) della dirigenza dell'area sanità, per euro 135.000 per l'anno 2024 e per euro 270.000 annuali per ciascuno degli anni del triennio 2025/2027;
b) della dirigenza professionale tecnica amministrativa, per euro 111.000 per l'anno 2024 e per euro 222.000 per ciascuno degli anni del triennio 2025/2027;
c) del comparto sanità, per euro 1.354.000 per l'anno 2024 e per euro 2.708.000 per ciascuno degli anni del triennio 2025/2027.".
2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 3.200.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 1 (Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spesa corrente) e il suo finanziamento è ricompreso nell'autorizzazione prevista per i LEA di cui all'articolo 24, comma 2, lettera j).
(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)
1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata per il triennio 2025/2027, in euro 339.721.487,69 per l'anno 2025, in euro 339.613.693,69 per l'anno 2026 e in euro 339.519.693,69 per l'anno 2027 ed è così ripartita:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
b) spesa sanitaria corrente aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA;
c) spesa per la corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6).
2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato per il triennio 2025/2027, in euro 336.394.693,69 per l'anno 2025, in euro 336.313.693,69 per l'anno 2026 e in euro 336.219.693,69 per l'anno 2027 (Programma 13.01 Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), di cui:
a) euro 5.646.585 per ciascun anno del triennio 2025/2027, destinati in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli accantonamenti per gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il personale dipendente e convenzionato;
b) euro 27.200.000 per l'anno 2025, euro 27.000.000 per gli anni 2026 e 2027, quale finanziamento della mobilità programmata passiva per l'esercizio, compresi gli oneri di mobilità sanitaria;
c) euro 530.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, destinati alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dalla rideterminazione della quota fissa per l'assistenza farmaceutica e integrativa introdotta dall'articolo 17 della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
d) euro 9.300.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, destinati all'indennità sanitaria temporanea di cui all'articolo 2 della l.r. 22/2022;
e) euro 2.700.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, destinati a indennità sanitaria temporanea per il personale sanitario anche a tempo parziale di cui all'articolo 2 della l.r. 27/2023;
f) euro 5.600.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, quale importo massimo delle risorse destinate al riconoscimento dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di convenzione con il Servizio sanitario regionale, come disposto dagli accordi collettivi nazionali e dagli accordi integrativi regionali ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2021 n. 35 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024);
g) euro 1.000.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, a incremento delle risorse di cui alla lettera e) e ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della l.r. 35/2021, come rideterminati dalla presente legge, destinati al riconoscimento di incentivi volti allo sviluppo, alla riorganizzazione e al potenziamento dell'assistenza territoriale in Valle d'Aosta secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale;
h) euro 467.000 per l'anno 2025, euro 535.000 per gli anni 2026 e 2027, quale finanziamento per l'incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, ai sensi dell'articolo 1, commi 435 e 435-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
i) euro 1.500.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, quale contributo massimo concedibile a titolo di ristoro per i maggiori oneri determinati dall'incremento generale dei costi di funzionamento, da riconoscere, da parte dell'Azienda USL, ai soggetti erogatori dei servizi socio-sanitari privati accreditati, nell'ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 39 della l.r. 5/2000, in aggiunta alle tariffe stabilite con le deliberazioni della Giunta regionale che disciplinano i singoli servizi. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la misura del ristoro annuale, tenuto conto anche della variazione percentuale media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) di fonte Istat. Le eventuali somme non utilizzate ai fini della presente lettera rientrano nella disponibilità complessiva dei finanziamenti dei LEA, di cui al comma 1, lettera a), per il triennio di riferimento;
j) euro 3.200.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027 destinati al trattamento accessorio del personale dipendente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta (RAR) di cui all'articolo 4 della l.r. 12/2024, come modificato dall'articolo 23 della presente legge.
3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in euro 2.500.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027 (Programma 13.02 Servizio sanitario regionale Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA).
4. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera c), è destinato in via esclusiva e vincolata al finanziamento da parte dell'Azienda USL degli oneri derivanti dalla corresponsione delle borse di studio, ordinarie e aggiuntive, ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale. Tale finanziamento è stimato in euro 826.794 per l'anno 2025, in euro 800.000 per gli anni 2026 e 2027 ed è definito con deliberazione della Giunta regionale ai sensi della l.r. 11/2017. (Programma 13.07 Servizio sanitario regionale Ulteriori spese in materia sanitaria).
5. A integrazione dei trasferimenti di cui ai commi 1 e 2, la Regione trasferisce all'Azienda USL le somme introitate a titolo di pay-back derivanti dal recupero di somme a carico delle aziende farmaceutiche, stimate in euro 3.000.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027.
6. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità, di concerto con l'amministratore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio. L'Azienda USL è tenuta a rispettare i vincoli di destinazione, di gestione e di rendicontazione stabiliti dalle disposizioni statali in merito alle somme versate dallo Stato.
7. Al fine di assicurare la corretta e appropriata allocazione delle risorse nel limite del finanziamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, impartisce direttive all'Azienda USL in ordine alle specifiche misure da adottare per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'Azienda USL, ivi compreso quello convenzionato, nonché per il contenimento della spesa sanitaria di parte corrente.
8. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata in euro 6.650.000,00 per ciascun anno del triennio 2025/2027 ed è interamente trasferita all'Azienda USL della Valle d'Aosta (Programma 13.05 servizio sanitario regionale Investimenti sanitari).
9. Ad integrazione dei trasferimenti di cui al comma 2, l'Azienda USL della Valle d'Aosta è autorizzata a utilizzare, per la garanzia dei LEA dell'anno 2025, le risorse stanziate a bilancio regionale per l'anno 2024 di cui all'articolo 22 della l.r. 25/2023, come rideterminate dall'articolo 38 della l.r. 12/2024, trasferite all'Azienda medesima e da questa non utilizzate e accantonate sul bilancio d'esercizio per l'anno 2024.
10. In relazione alla eventuale necessità di rimodulazione del finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'amministratore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio all'interno del programma 13.01 (Servizio sanitario regionale Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), Titolo 1 (Spese correnti).
11. In relazione alla eventuale necessità di rimodulazione del finanziamento della spesa sanitaria di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sanità di concerto con l'amministratore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio all'interno del programma 13.07 (Servizio sanitario regionale Ulteriori spese in materia sanitaria).
(Altre disposizioni in materia sanitaria)
1. In considerazione del permanere della necessità di promuovere la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del suicidio, le attività previste dall'articolo 25 della l.r. 25/2023 sono prorogate anche per l'anno 2027 e l'autorizzazione di spesa è rideterminata in annui euro 100.000 per il triennio 2025/2027.
2. La compartecipazione della Regione agli oneri del corso di formazione specifica in medicina generale e del corso di addestramento alla didattica tutoriale per la formazione dei medici di medicina generale prevista dall'articolo 23 della l.r. 25/2023 è prorogata anche per l'anno 2027 ed è rideterminata in annui euro 35.000 per il triennio 2025/2027.
3. Le attività finalizzate alla corretta attuazione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC) dell'Azienda USL della Valle d'Aosta di cui all'articolo 6 della l.r. 12/2024 sono autorizzate anche per l'anno 2027 e la relativa spesa è determinata in annui euro 50.000 per il triennio 2025/2027.
4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in annui euro 185.000 per il triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spesa corrente).
(Trasferimento per il funzionamento del Centro servizi per il volontariato)
1. Nelle more della adozione di una disciplina organica regionale in materia di Terzo settore, per il triennio 2025/2027 è autorizzata, in continuità con quanto previsto dall'articolo 26 della l.r. 25/2023, la concessione di un trasferimento per le spese di funzionamento all'ente del Terzo settore accreditato quale Centro servizi per il volontariato sul territorio della Valle d'Aosta, fino ad un massimo di euro 60.000 annui, in considerazione dell'attività di supporto prestata dallo stesso nei confronti delle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale del territorio.
2. I criteri e le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per il triennio 2025-2027, in annui euro 60.000 a valere sulla Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 08 (Cooperazione ed associazionismo), Titolo 1 (Spese correnti).
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA
(Interventi di edilizia universitaria)
1. Per la realizzazione di interventi in ambito di edilizia universitaria e per il completamento dell'intervento di sostituzione dei serramenti esterni dell'edificio sede dell'Università della Valle d'Aosta, sito in viale dei Cappuccini n. 2, nel Comune di Aosta, di proprietà di terzi e concesso in locazione alla Regione, è autorizzata per il triennio 2025/2027 la spesa di euro 730.000 per l'anno 2025, di euro 1.220.000 per l'anno 2026 e di euro 1.600.000 per l'anno 2027.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 4 (Istruzione universitaria), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
(Intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e centro Saint-Bénin di Aosta)
1. L'autorizzazione per il finanziamento dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'ex Priorato e Centro Saint-Bénin, di proprietà dell'Antica fondazione Collège aux études Saint-Bénin, amministrata dal Comune di Aosta, e concesso in uso alla Regione, con vincolo perpetuo di destinazione a favore di attività didattiche, educative, amministrative e di servizio all'utenza, al fine di destinarlo a servizi convittuali e assistenziali ausiliari all'istruzione, determinata in euro 9.098.000 dall'articolo 31 della l.r. 35/2021 è rideterminata in euro 14.898.207,99 di cui euro 10.343.000 a valere sul triennio 2025/2027 e euro 3.099.000 sull'anno 2028.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sul bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 02 (Spese in conto capitale) ed è annualmente così suddiviso:
a) anno 2025 euro 2.200.000;
b) anno 2026 euro 4.099.000;
c) anno 2027 euro 4.044.000.
3. L'onere residuo pari a euro 3.099.000 trova copertura nell'ambito della quota consolidata del margine corrente ai sensi del punto 5.3.6 dell'allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011.
(Piano strategico per la cultura)
1. Al fine di fornire uno strumento condiviso e trasversale di programmazione e di indirizzo per la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale regionale, materiale e immateriale, la Regione intende avviare le attività, da affidare a soggetto esterno secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), volte alla predisposizione di un piano strategico per la cultura.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 200.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti).
(Interventi per la gestione dell'Area Megalitica di Aosta)
1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dall'articolo 8 della l.r. 12/2024 è rideterminata per il triennio 2025/2027 in euro 229.000 per l'anno 2025, euro 131.875 per l'anno 2026 e euro 6.000 per l'anno 2027.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo fa carico sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico), Titolo 1 (Spese correnti).
(Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "95 per cento".
2. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 66.000 per l'anno 2025, euro 84.000 per l'anno 2026 ed euro 84.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo I (Spese correnti).
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
(Canoni di concessione demaniale)
1. Le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico di acque superficiali o sotterranee, caratterizzate da una potenza nominale inferiore a 20 kW e poste a servizio di alpeggi e di rifugi alpini in condizioni di isolamento energetico, previa autorizzazione rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, sono esentate dal pagamento del relativo canone di concessione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le condizioni necessarie e i parametri da rispettare per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1 nonché le modalità per la presentazione delle istanze finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'esenzione del pagamento del canone.
3. Per le concessioni riguardanti le occupazioni del demanio idrico a mezzo di acquedotti, fognature, impianti di depurazione e scarichi fognari a servizio dei Comuni, singolarmente o in forma associata, la congrua indennità che sostituisce il canone annuo di concessione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è fissata nella misura di tre annualità del canone.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i concessionari delle occupazioni di cui al comma 3, per le quali sono già state corrisposte almeno tre annualità del relativo canone, sono esentati dal pagamento del canone di concessione.
5. La minore entrata determinata dall'applicazione del presente articolo è stimata in euro 27.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027, a valere sul Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni).
(Disposizioni per la gestione e la manutenzione straordinaria della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale. Modificazione alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 8/2007, dopo le parole: "è affidata" sono inserite le seguenti: "alla struttura regionale competente e".
2. La Regione è autorizzata a finanziare le spese per interventi e manutenzione straordinaria della rete Natura 2000 e della rete ecologica regionale per un importo complessivo di euro 40.000 per l'esercizio 2025, di euro 40.000 per l'esercizio 2026 e di euro 40.000 per l'esercizio 2027.
3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato complessivamente in annui euro 70.000, per gli anni 2025 e 2026 e in euro 78.800 per il 2027 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) di cui:
a) Titolo 1 (Spese correnti) annui euro 30.000 nel 2025 e 2026 ed euro 38.800 nel 2027;
b) Titolo 2 (Spese in conto capitale) annui euro 40.000 per il triennio 2025/2027.
(Organizzazione di iniziative per il 2025 - Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai)
1. La Regione, in relazione all'identificazione da parte della 77a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dell'anno 2025 come l'Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, intende realizzare in collaborazione con Arpa Valle d'Aosta, Fondazione Montagna Sicura - Montagne Sure di Courmayeur e Associazione Forte di Bard un calendario di eventi coordinati e univoci dedicati all'importanza dei ghiacciai per la Valle d'Aosta.
2. Alla realizzazione di quanto previsto al comma 1 provvede la Fondazione Montagna Sicura-Montagne Sure di Courmayeur, quale soggetto attuatore sulla base del progetto delle iniziative definite unitamente dai soggetti di cui al medesimo comma 1, sotto il coordinamento della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e coinvolgendo anche altri enti e associazioni interessati.
3. La Giunta regionale approva il progetto delle iniziative e il suo programma di massima alla realizzazione dei quali provvederà nel corso del 2025 la Fondazione Montagna Sicura - Montagne Sure di Courmayeur come stabilito al comma 2, e individua i soggetti coinvolti.
4. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzato un trasferimento straordinario per l'anno 2025 alla Fondazione Montagna Sicura - Montagne Sure di Courmayeur di euro 150.000 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 1 (Difesa del suolo), Titolo 1 (Spese correnti).
(Realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici e sulla viabilità regionale)
1. La Regione, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2024 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024), con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024, destina, l'importo relativo al rimborso delle spese dalla stessa sostenute e anticipate per la realizzazione di interventi volti a ridurre il rischio e a ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture viarie, al finanziamento di interventi aventi la medesima finalità, oppure a interventi di manutenzione idraulici e per la riduzione dei rischi idrogeologici e nel settore della viabilità regionale da realizzarsi da parte delle strutture regionali competenti in materia di difesa dai rischi idrogeologici e di viabilità regionale.
2. All'individuazione degli interventi da realizzare procede la Giunta regionale con propria deliberazione, nel limite delle risorse rimborsate dal Commissario di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1094 del 1 agosto 2024 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024), sulla base di programmi di intervento predisposti dalle strutture regionali competenti in materia di difesa dai rischi idrogeologici e di viabilità regionale per conseguire le finalità di cui al comma 1.
3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili necessarie all'iscrizione dei relativi stanziamenti nel bilancio di previsione 2025/2027 in parte entrata e in parte spesa.
(Organizzazione del Servizio idrico integrato)
1. Nelle more del completo trasferimento degli impianti del Servizio idrico integrato dagli enti locali al soggetto gestore di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 7 (Nuova disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e alla legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35), i termini di validità delle autorizzazioni per lo scarico delle acque reflue urbane, non scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge e con scadenza nell'anno 2025, sono prorogati automaticamente di un anno a decorrere dalla data della loro scadenza naturale.
CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI
(Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico di linea. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è sostituito dal seguente:
"4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previa definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure, basati anche sulla situazione reddituale e patrimoniale, può concedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, riduzioni, fino al raggiungimento della gratuità, del costo per l'uso dei servizi di trasporto pubblico regionale di cui ai capi II e IV e di eventuali servizi integrativi ai seguenti soggetti, purché residenti in Valle d'Aosta:
a) i decorati con medaglia d'oro e d'argento al valor militare e civile;
b) i ciechi e ipovedenti e loro eventuali accompagnatori;
c) le persone con disabilità uditiva e loro eventuali accompagnatori;
d) le persone con invalidità o disabilità legalmente riconosciuta almeno pari alla percentuale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, nonché i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto;
e) i possessori della Disability Card e i loro accompagnatori, se ne è riconosciuto il diritto
f) le persone a partire dall'età di sessantacinque anni compiuti.".
2. Dopo il comma 6bis dell'articolo 24 della l.r. 29/1997 è inserito il seguente:
"6ter. La Giunta regionale, nell'ambito degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio, è autorizzata a concedere con onere a proprio carico e previa approvazione di modalità, procedure, convenzioni e condizioni, agevolazioni sul costo dei titoli di viaggio per l'uso di qualunque mezzo di trasporto pubblico, agli studenti non residenti in Valle d'Aosta che frequentino l'Università della Valle d'Aosta, nonché ai medici in formazione specialistica che effettuano un periodo di formazione sul territorio valdostano e alle persone in possesso di contratto di ricerca stipulato con l'Università della Valle d'Aosta o con le aziende che aderiscono a progetti di ricerca finanziati dalla Regione.".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 29/1997 è aggiunto il seguente:
"1bis. La struttura regionale competente in materia di trasporti attua un sistema di vigilanza e/o controllo a bordo dei mezzi di trasporto, finalizzato a garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli autisti.".
4. L'articolo 19 della l.r. 12/2024 è abrogato.
5. Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in complessivi euro 390.000 per l'anno 2025, 390.000 per l'anno 2026 e 310.000 per l'anno 2027 a valere sul Titolo 1 (Spese correnti):
a) della Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 4 (Istruzione universitaria) per euro 120.000 per l'anno 2025, 120.000 per l'anno 2026 e euro 40.000 per l'anno 2027;
b) della Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale) per il triennio 2025/2027 in annui euro 270.000.
(Contributi allo smantellamento di vecchi impianti a fune)
1. In considerazione del permanere sul territorio di vecchi edifici e manufatti appartenenti a impianti a fune dismessi, al fine di riqualificare l'ambiente alpino ripristinando le condizioni precedenti alla costruzione degli impianti dismessi, la Regione promuove il loro smaltimento.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per il triennio 2025/2027, ai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina eurounitaria in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, contributi in conto capitale fino al cento per cento del costo degli interventi, finalizzati allo smantellamento dei manufatti e al successivo ripristino ambientale relativi ad impianti dati in concessione anteriormente all'entrata in vigore della l.r. 29/1997.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2. L'entità della percentuale di erogazione è stabilita annualmente in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
(Aeroporto Corrado Gex)
1. L'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento della convenzione per l'affidamento della concessione per la gestione dell'Aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (AO), determinata in euro 345.260 per l'anno 2025 e in euro 457.500 per l'anno 2026 dall'articolo 24 della l.r. 12/2024, è determinata per il 2027 in euro 457.500 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 04 (Altre modalità di trasporto), Titolo 1 (Spese correnti).
2. A decorrere dall'anno 2028 l'onere di cui al comma 1 troverà copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs. 118/2011.
(Proroga in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale)
1. In considerazione del protrarsi dell'emergenza umanitaria legata al perdurare del conflitto in Ucraina e delle difficili condizioni di vita per i richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, le agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 maggio 2022, n. 10 (Norme urgenti in materia di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto da parte dei profughi provenienti dall'Ucraina e dei richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, e di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea), sono prorogate anche per l'anno 2025.
2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato in euro 206.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 1 (Spese correnti).
(Proroga del Piano di interventi nel settore delle opere di pubblica utilità)
1. Il Piano di cui all'articolo 21 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), finalizzato alla realizzazione degli interventi della manutenzione delle opere di pubblica utilità, è prorogato per il triennio 2025/2027.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per ciascun anno del triennio 2025/2027 in euro 908.200 sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), di cui euro 901.200 di Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 7.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è autorizzata l'assunzione di un numero massimo di trenta operai a tempo determinato, mediante attingimento da apposita graduatoria regionale in corso di validità, per un periodo di centocinquanta giornate lavorative per ogni anno solare, con applicazione del contratto collettivo nazionale delle imprese edili ed affini, nonché dei contratti integrativi regionali.
4. Le assunzioni saranno disposte dalla struttura regionale competente in materia di opere pubbliche successivamente alla approvazione, da parte della Giunta regionale, di uno specifico piano di interventi di manutenzione da attuarsi nell'anno di riferimento tramite la modalità dell'amministrazione diretta.
CAPO VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT E TURISMO
(Proroga progetto "Sci...volare a scuola")
1. Il progetto "Sci...volare a scuola" di cui all'articolo 41 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è prorogato fino all'anno 2027.
2. L'autorizzazione di spesa per il progetto di cui al comma 1 è rideterminata per il triennio 2025/2027 in annui euro 50.000 a valere sulla Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).
CAPO VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO
(Interventi in materia di politiche del lavoro)
1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), è determinata, per il triennio 2025/2027, in euro 21.953.619,31 di cui 21.503.619,31 di spesa corrente (Titolo 1) e 450.000 di spesa in conto capitale (Titolo2) e annualmente cosi suddivisa:
a) Titolo 1 (Spesa corrente):
1. per l'anno 2025 euro 7.764.619,31;
2. per l'anno 2026 euro 6.754.500;
3. per l'anno 2027 euro 6.984.500
a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti), sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 05 (Istruzione tecnica superiore), Titolo 1 (Spese correnti) e sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Programma 02 (Formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione);
b) Titolo 2 (Spesa in conto capitale): euro 150.000 annui per il triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro).
2. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro (PPL) di cui all'articolo 4 della l.r. 11/2024, adotta, per l'anno 2025, il programma annuale degli interventi (PAI) di cui all'articolo 5 della medesima legge.
3. La spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 rientra nell'autorizzazione complessiva di cui al comma 1 ed è determinata, per il triennio 2025/2027, in euro 8.554.619,31, annualmente cosi suddivisa:
a) per l'anno 2025 euro 3.571.619,31;
b) per l'anno 2026 euro 2.726.500,00;
c) per l'anno 2027 euro 2.526.500,00.
a valere sul Titolo 1 (Spesa corrente) della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Programma 02 (Formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione) e della Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
4. La Giunta regionale, per l'anno 2025, sentito il Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 della l.r. 11/2024, può integrare il PAI di cui al comma 2, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, con interventi che si rendano necessari in relazione a particolari situazioni socio-economiche.
(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)
1. Nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), approvato con decisione della Commissione europea C907, in data 12 febbraio 2015, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione europea C4171 del 14 giugno 2022 e per consentire la prosecuzione degli investimenti nell'ambito del Programma operativo complementare (POC), di cui alla delibera n. 41/2021 del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), è autorizzata, per il triennio 2025/2027, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 525.009,39, di cui euro 135.009,39, quale quota di cofinanziamento del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/2020 (FESR), interamente iscritta sul 2025, ed euro 390.000,00 quale quota di risorse aggiuntive regionali del Programma operativo complementare (POC). L'intera spesa è annualmente cosi suddivisa:
a) anno 2025 euro 285.009,39;
b) anno 2026 euro 240.000,00.
2. In relazione all'approvazione, con decisione di esecuzione della Commissione europea C6593, in data 12 settembre 2022, del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FESR 2021/2027, gli investimenti, definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FESR 2021- 2027, sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).
3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata, per il triennio 2025/2027, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 13.408.914,75, di cui euro 12.058.914,75 quale quota di cofinanziamento prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 1.350.000,00 quale quota di risorse aggiuntive regionali. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2025/2027, in complessivi euro 12.058.914,75 ed è annualmente cosi suddivisa:
a) anno 2025 euro 4.783.503,67;
b) anno 2026 euro 4.052.056,36;
c) anno 2027 euro 3.223.354,72.
La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2025/2027, in complessivi euro 1.350.000,00 ed è annualmente cosi suddivisa:
a) anno 2025 euro 250.000,00;
b) anno 2026 euro 150.000,00;
c) anno 2027 euro 950.000,00.
4. In relazione all'approvazione, con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 7541, in data 19 ottobre 2022, del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, gli interventi, definiti nell'ambito del Programma regionale (PR) Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027, sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili in applicazione del Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).
5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2025/2027, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 9.257.396,86, di cui euro 7.670.196,86 quale quota di cofinanziamento regionale prevista dal piano finanziario del Programma ed euro 1.587.200,00 quale quota di risorse aggiuntive. La quota di cofinanziamento regionale è determinata, per il triennio 2025/2027, in complessivi euro 7.670.196,86 ed è annualmente cosi suddivisa:
a) anno 2025 euro 2.628.693,94;
b) anno 2026 euro 3.031.560,82;
c) anno 2027 euro 2.009.942,10.
La quota di risorse aggiuntive regionali è determinata, per il triennio 2025/2027, in complessivi euro 1.587.200,00 ed è annualmente cosi suddivisa:
a) anno 2025 euro 692.200,00;
b) anno 2026 euro 495.000,00;
c) anno 2027 euro 400.000,00.
6. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC, ex FAS - Fondo per le aree sottoutilizzate), nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) e degli Accordi di programma quadro (APQ) 2000/2006 e del Programma attuativo regionale (PAR) FAS Valle d'Aosta 2007/2013, confluiti nel Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020 a titolarità della Regione, approvato con delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 28, in esecuzione della delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 (Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il piano sviluppo e coesione). Nell'ambito del predetto Piano rientrano anche gli investimenti finanziati con risorse FSC a copertura di interventi/linee di azione ex Fondi strutturali e di investimento europei 2014/20 (FESR e FSE), riprogrammati per il finanziamento di misure emergenziali, di cui alla delibera CIPESS 28 luglio 2020, n. 49. Si autorizza, altresì, l'impiego delle risorse con riferimento al periodo di programmazione 2021-2027, in attuazione dell'Accordo di coesione di cui alla delibera CIPESS 23 aprile 2024, n. 30.
7. Per le finalità di cui al comma 6, è autorizzata, per il periodo 2025/2027, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 150.000,00, annualmente cosi suddivisa:
a) anno 2025 euro 50.000,00;
b) anno 2026 euro 50.000,00;
c) anno 2027 euro 50.000,00.
8. La Regione attua gli investimenti cofinanziati dal FSC 2014/2020 nell'ambito di Piani Sviluppo e Coesione a titolarità dei Ministeri competenti.
9. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata, per il periodo 2025/2027, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 5.028.524,16 quale quota di risorse aggiuntive regionali, annualmente cosi suddivisa:
a) anno 2025 euro 2.500.000,00;
b) anno 2026 euro 2.356.677,84;
c) anno 2027 euro 171.846,32.
10. Le quote di risorse aggiuntive a carico della Regione per la gestione e l'attuazione dei Programmi di Cooperazione territoriale europea 2021-2027 (Interreg VI-A "Italia- Francia-Alcotra" e "Italia-Svizzera", Interreg VI-B "Spazio alpino"), previsti dai regolamenti (UE) nn. 2021/1058, 2021/1059 e 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio e cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinate, per il periodo 2025/2027, in complessivi euro 261.000 annualmente cosi suddivise:
a) anno 2025 euro 85.000;
b) anno 2026 euro 87.000;
c) anno 2027 euro 89.000.
11. Le quote di risorse aggiuntive a carico della Regione per le iniziative di promozione e valorizzazione della Strategia europea per la regione alpina (EUSALP) e per la partecipazione alla governance della Strategia, nonché per il finanziamento di iniziative nell'ambito dei Programmi tematici a gestione diretta dell'Unione europea sono determinate, per il periodo 2025/2027, in complessivi euro 99.000 annualmente così suddivise:
a) anno 2025 euro 33.000;
b) anno 2026 euro 33.000;
c) anno 2027 euro 33.000.
12. Per le attività di supporto alla politica regionale di sviluppo 2021/2027 è autorizzata la spesa di annui euro 45.000, per ciascun anno del triennio 2025/2027, a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti).
13. Le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti dal presente articolo. Anche per il ciclo 2021/2027, in continuità con le precedenti programmazioni, per i Programmi a cofinanziamento europeo e statale che prevedono il cofinanziamento regionale, tali variazioni si estendono anche agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento statale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente.
(Politiche in favore delle aree montane)
1. La Regione, nell'attuazione delle politiche della montagna, promuove azioni di sensibilizzazione e garantisce la predisposizione di documenti propedeutici all'elaborazione e all'attuazione di strategie comuni per la valorizzazione delle zone montane, anche mediante il ricorso a supporti tecnici specialistici.
2. La Regione, nel ruolo di Coordinatore della Commissione Politiche della montagna istituita in seno alla Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, favorisce il raccordo delle decisioni con le autonomie locali a livello statale e definisce e promuove posizioni comuni; a tal fine, elabora documenti e proposte da rappresentare in seno alla Conferenza stessa.
3. In relazione agli interventi finanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) istituito ai sensi del comma 593 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), e individuati, in esito alla pubblicazione del decreto ministeriale di ripartizione delle risorse, dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2023, n. 5 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2023 e ulteriori disposizioni), è autorizzato per il triennio 2025/2027 un contributo straordinario in conto capitale per l'importo complessivo di euro 3.500.000 a titolo di risorse aggiuntive regionali per il finanziamento di interventi complementari, utili a garantire il completo assorbimento del finanziamento statale.
4. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è determinata, per il triennio 2025/2027, in euro 150.000 a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 01 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti), annualmente cosi suddivisa:
a) anno 2025 euro 50.000;
b) anno 2026 euro 50.000;
c) anno 2027 euro 50.000.
5. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 è determinata, per il triennio 2025/2027, in euro 3.500.000 a valere sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 07 (Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni), Titolo 2 (Spese in conto capitale), annualmente cosi suddivisa:
a) anno 2025 euro 2.500.000;
b) anno 2026 euro 500.000;
c) anno 2027 euro 500.000.
(Minoranze linguistiche)
1. La Regione, nell'attuazione delle politiche di valorizzazione e difesa delle minoranze linguistiche, dispone di un rappresentante in seno al Comitato tecnico consultivo per la tutela delle minoranze linguistiche storiche che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche), è consultato periodicamente dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
2. Nell'ambito di tale ruolo, la Regione espleta l'esame dei decreti triennali di determinazione dei criteri per l'attribuzione e la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
3. La Regione, nell'ambito delle attività connesse alla valorizzazione e difesa delle minoranze linguistiche storiche, può prendere parte al processo di revisione della normativa di riferimento di cui al comma 1, proporre specifiche norme di attuazione che possano meglio definire alcuni aspetti della salvaguardia delle specificità linguistiche e del loro uso, anche mediante costanti contatti con gli organi delle amministrazioni centrali, quali il Ministero per gli affari regionali e le autonomie e il coordinamento delle Regioni in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché promuovere iniziative di sensibilizzazione e comunicazione.
4. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo è determinata, per il triennio 2025/2027, in euro 75.000 a valere sulla Missione 19 (Relazioni internazionali), Programma 01 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo), Titolo 1 (Spese correnti), annualmente cosi suddivisa:
a) anno 2025 euro 25.000;
b) anno 2026 euro 25.000;
c) anno 2027 euro 25.000.
(Disposizioni in materia di industria. Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 2023, n. 15)
1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2023, n. 15 (Disposizioni in materia di "Zona Franca per la Ricerca e lo Sviluppo (ZFR&S)"), è sostituito dal seguente:
"1. Sono concessi contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, i cui programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, unitamente alle domande di contributo, siano stati valutati positivamente da parte della struttura regionale competente in materia di ricerca e innovazione, anche per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.).".
2. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 15/2023 è sostituito dal seguente:
"4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 hanno natura sperimentale e cessano il 31 dicembre 2027, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4.".
3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 15/2023, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "finalizzati alla concessione di contributi a fronte della realizzazione di programmi di investimento, da valutare anche mediante il supporto di Finaosta S.p.A., ai fini dell'ammissibilità delle istanze, della gestione e del monitoraggio delle iniziative.".
4. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 15/2023, dopo la parola: "innovazione," sono inserite le seguenti: "anche per il tramite della società finanziaria regionale (Finaosta S.p.A.),".
5. L'autorizzazione complessiva di spesa della l.r. 15/2023 è rideterminata per il triennio 2025/2027 in euro 1.350.000 per l'anno 2025, euro 1.350.000 per l'anno 2026 ed euro 1.330.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione), di cui annui euro 1.300.000 di Titolo 2 (Spese in conto capitale) ed euro 50.000 per gli anni 2025 e 2026 e 30.000 per l'anno 2027 di Titolo 1 (Spese correnti).
(Disposizioni in materia di industria. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 2011, n. 14)
1. L'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), e il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16 (Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali), sono abrogati.
2. Al comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 14/2011, le parole: ", anche in deroga all'articolo 3, comma 1, i massimali di contributo e la misura massima percentuale di contribuzione, nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, e definire" sono soppresse.
3. L'autorizzazione complessiva di spesa della l.r. 14/2011 è rideterminata per il triennio 2025/2027 in annui euro 655.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 03 (Ricerca e innovazione) di cui annui euro 55.000 in Titolo 1 (Spese correnti) e annui euro 600.000 in Titolo 2 (Spese in conto capitale).
(Strumenti di pianificazione e sviluppo del settore industriale e artigianale)
1. Gli interventi previsti dall'articolo 13 della l.r. 12/2024, finalizzati alla definizione degli strumenti di pianificazione e sviluppo del settore industriale e artigianale, sono autorizzati anche per l'anno 2027.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 60.000 per l'anno 2027 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria, PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti).
(Finanziamento del Fondo di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia)
1. Per gli interventi per la ripresa dell'industria edilizia previsti dal Titolo IV della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3 (Disposizioni in materia di politiche abitative), è autorizzato il trasferimento al Fondo di rotazione regionale istituito presso la finanziaria regionale Finaosta S.p.A. delle seguenti somme:
a) per l'anno 2026 euro 4.000.000;
b) per l'anno 2027 euro 10.000.000.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per l'anno 2026 in euro 4.000.000 e per l'anno 2027 in euro 10. 000.000, a valere sulla Missione 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare), Titolo 3 (Spese per incremento di attività finanziarie).
(Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 63)
1. L'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 63 (Disciplina dell'attività di estetista nella Regione Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:
"Art. 4
(Corsi di formazione professionale ed esame di qualificazione professionale)
1. La disciplina e l'ordinamento didattico dei corsi di formazione professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), sono disposti, previa approvazione da parte della commissione consiliare competente, e sentite le associazioni artigiane, con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale disciplina le modalità di svolgimento degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, la composizione della commissione esaminatrice e le spese per il suo funzionamento, tenuto conto delle disposizioni regionali vigenti in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.".
2. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2025/2027 in annui euro 3.000 a valere sulla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti).
3. A decorrere dall'anno 2028 l'onere di cui al comma 2 troverà copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione nei medesimi Missione, Programma e Titolo e potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del d.lgs 118/2011.
(Proroga di termini in materia di artigianato di tradizione. Modificazione alla legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25)
1. Al comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".
CAPO IX
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
(Complemento di sviluppo rurale regionale)
1. La Regione attua nel triennio 2025/2027 gli interventi previsti nel Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, in applicazione del Piano strategico della PAC 2023/27 ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa, quale quota di cofinanziamento regionale, è rideterminata, per il triennio 2025/2027, in euro 3.500.000 per ciascun anno del triennio a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Per le attività di assistenza tecnica definite dalla Misura 20 del Programma di sviluppo rurale 2014/2022, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016, e dal Capitolo 11 del Complemento di sviluppo rurale 2023/2027, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2184/XVI del 22 marzo 2023, è autorizzata una quota di risorse regionali aggiuntive per il triennio 2025/2027, di annui euro 250.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).
(Finanziamento dell'Associazione Consorzio Apistico della Valle d'Aosta per iniziative di valorizzazione dell'apicoltura)
1. Al fine di sostenere azioni di valorizzazione dell'apicoltura, la Regione concede all'Associazione Consorzio Apistico della Valle d'Aosta, per l'anno 2025, un aiuto a fondo perduto nella misura massima del cento per cento delle spese per la realizzazione di attività di promozione delle produzioni apistiche.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 avviene ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare del contributo, la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione del medesimo, nonché ogni altro aspetto, anche procedimentale, per l'applicazione del presente articolo.
4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 20.000 per l'anno 2025 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).
(Rifinanziamento degli aiuti al settore zootecnico per il pascolamento)
1. Ai fini del rifinanziamento degli aiuti al settore zootecnico per il pascolamento del bestiame, di cui all'articolo 65 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024), è autorizzata per l'anno 2025 la spesa di euro 150.000 a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti).
(Disposizioni relative al servizio di supporto alle attività di progettazione e di direzione tecnico-amministrativa nei settori della forestazione, della sentieristica e delle sistemazioni montane reso dalla Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.)
1. La Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. è autorizzata a concertare con le organizzazioni sindacali di categoria trattamenti economici o normativi integrativi volti al miglioramento dei servizi resi all'Amministrazione regionale in favore dei dipendenti della richiamata società impiegati nelle attività di supporto alla progettazione e alla direzione tecnico-amministrativa relative ai lavori e ai servizi di spettanza della struttura regionale competente in materia di risorse naturali, entro un limite massimo di spesa aggiuntiva annua di euro 70.000.
2. La maggiore spesa per la sottoscrizione dei contratti di servizio con la Società di servizi S.p.A., conseguenti agli aggiornamenti contrattuali di cui al comma 1, è determinata in euro 70.000 per ciascun anno del triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), Titolo 1 (Spese correnti).
CAPO X
DISPOSIZIONI IN AMBITO ISTITUZIONALE, GENERALE E DI GESTIONE
(Disposizioni in materia di emigrati valdostani all'estero. Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 91)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 91 (Provvedimenti a favore degli emigrati valdostani all'estero), è sostituto dal seguente:
"1. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere una serie di provvedimenti e di iniziative a favore degli emigrati valdostani nel mondo, al fine di promuovere e di rafforzare l'identità valdostana, di salvaguardare il particolarismo etnico, linguistico e culturale della Valle d'Aosta nel paese ospitante mantenendo vivi i legami con la comunità di origine, nonché di approfondire le tematiche inerenti ai fenomeni migratori con particolare attenzione a quelli afferenti alle giovani generazioni.".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 91/1993, le parole: "La manifestazione consiste in una giornata di iniziative conviviali, socio-culturali e folcloristiche" sono sostituite dalle seguenti: "La manifestazione consiste in una o più giornate di iniziative conviviali, ricreative, sociali e culturali".
3. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 91/1993, è sostituto dal seguente:
"4. Il contributo, pari all'80 per cento delle spese effettivamente sostenute, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, è liquidato in due rate: la prima, equivalente al 70 per cento del contributo concesso dalla Giunta regionale con la deliberazione di approvazione del programma di iniziative di cui al comma 3 e calcolato sul relativo preventivo di spesa, è liquidata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente entro i successivi sessanta giorni; la seconda rata, a titolo di saldo, è liquidata previa presentazione da parte dell'associazione beneficiaria di un rendiconto delle spese sostenute, corredato dei pertinenti documenti giustificativi. Nel caso in cui le spese sostenute e documentate risultino inferiori al contributo concesso e già liquidato, l'associazione è tenuta alla restituzione degli importi eccedenti.".
4. Al comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 91/1993, le parole: "non superiore a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro 3.500".
5. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 91/1993, le parole: "L'importo di detti contributi può raggiungere un massimo del 50% della spesa totale sostenuta nel corso dell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "L'importo di detti contributi può raggiungere un massimo dell'80% della spesa totale sostenuta nel corso dell'anno precedente".
6. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 91/1993, le parole: "non può comunque superare il limite di L. 15.000.000 all'anno per periodico" sono sostituite dalle seguenti: "non può comunque superare il limite di euro 8.000 all'anno per periodico".
7. L'autorizzazione di spesa complessiva della l.r. 91/1993 è determinata per il triennio 2025/2027 in annui euro 108.000 di cui:
a) euro 80.000 a valere sulla Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 1 (Organi istituzionali), Titolo 1 (Spese correnti);
b) euro 28.000 a valere sulla Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti).
(Iniziative e manifestazioni organizzate in Valle d'Aosta a favore degli emigrati valdostani all'estero. Modificazioni alla legge regionale 11 febbraio 2020, n.1)
1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), è sostituito dal seguente:
"2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato in euro 180.000 per ciascuna annualità del triennio 2025/2027 a valere sulla Missione 10, (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 1/2020, è aggiunto il seguente:
"2bis. A decorrere dall'anno 2028 l'onere di cui al comma 2 potrà essere rideterminato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".
3. L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato per il triennio 2025/2027 in annui euro 180.000 a valere sulla Missione 10, (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 5 (Viabilità e infrastrutture stradali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
(Autorizzazione all'acquisto di una porzione di fabbricato sito nel Comune di Châtillon)
1. L'autorizzazione all'acquisto di una porzione di fabbricato sito nel Comune di Châtillon, in rue de la Gare, disposta dall'articolo 58 della legge regionale 12 giugno 2024, n.7 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026), è prorogata al 2025.
2. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è determinato, per l'anno 2025, in un massimo di euro 350.000, a valere sulla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 2 (Spese in conto capitale).
CAPO XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E FINALI
(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. Le autorizzazioni massime di spesa recate dalle leggi regionali sono rideterminate con legge di bilancio o legge di stabilità regionale ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, ad eccezione di quelle disposte dalla presente legge e a quelle ricomprese nell'allegato 1.
2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2025/2027.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1°gennaio 2025.