Legge regionale 22 novembre 2024, n. 28 - Testo vigente

Legge regionale 22 novembre 2024, n. 28

Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024.

(B.U. del 3 dicembre 2024, n. 59)

Art. 1

(Disposizioni in materia di tassa regionale per il diritto allo studio universitario per corsi di alta formazione artistica e musicale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8)

1. Il comma 3 dell'articolo 9bis della legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla determinazione della tassa regionale per il diritto allo studio nelle misure previste dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6).".

2. Il comma 4 dell'articolo 9bis della l.r. 8/1992 è abrogato.

Art. 2

(Disposizioni in materia di fruizione del servizio di mensa da parte del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione. Modificazioni alla legge regionale 19 luglio 1995, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 1995, n. 25 (Fruizione del servizio di mensa da parte del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione), le parole: "le refezioni scolastiche, gestite direttamente o indirettamente dai Comuni, convenzionate con l'Amministrazione regionale e i punti di ristoro che erogano il medesimo servizio ai dipendenti regionali, funzionanti" sono sostituite dalle seguenti: "le refezioni scolastiche gestite direttamente dagli enti locali e convenzionate con l'Amministrazione regionale oppure gestite indirettamente dagli enti stessi, nonché i locali convenzionati per il servizio sostitutivo di mensa destinato ai dipendenti regionali, presenti".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 25/1995, le parole: "rispettivamente in misura pari alla metà del costo unitario del pasto risultante dalle singole convenzioni, se questo viene consumato presso le refezioni scolastiche ovvero in misura corrispondente a quella prevista per i dipendenti regionali sulla base delle convenzioni stipulate con le mense gestite da terzi" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari alla metà del costo unitario del pasto se questo viene consumato presso le refezioni scolastiche ovvero in misura corrispondente a quella prevista per i dipendenti regionali se i pasti vengono consumati presso i locali convenzionati per il servizio sostitutivo di mensa".

3. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 25/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Può usufruire del servizio di mensa, nella misura massima di un pasto al giorno, il personale tenuto a effettuare il rientro, pomeridiano o serale, per l'espletamento degli obblighi di servizio.".

Art. 3

(Disposizioni in materia di regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)

1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui anche il terzo incanto abbia esito negativo, fatta salva la decisione di non alienare adottata, con propria deliberazione, della Giunta regionale, si può procedere a un'ulteriore asta in cui possono essere accettate offerte al ribasso entro il limite massimo del 20 per cento del prezzo posto come base dell'ultima asta.".

2. Il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 12/1997 è soppresso.

3. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 12/1997, la parola: "annualmente" è soppressa.

Art. 4

(Disposizioni in materia di servizi di trasporto pubblico. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. Al comma 2 all'articolo 54 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i predetti servizi siano attivati su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, e questi ne sostengano interamente il costo, i servizi sono autorizzati dal dirigente della struttura regionale competente in materia di trasporto pubblico.".

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 56 della l.r. 29/1997, le parole: "patologie che impediscono permanentemente l'utilizzo dei mezzi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "patologie che rendono difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici, anche temporaneamente".

3. Il comma 1bis dell'articolo 56 della l.r. 29/1997 è abrogato.

Art. 5

(Disposizioni in materia di organizzazione del Servizio socio- sanitario regionale. Modificazione alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. Il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio- assistenziali prodotte ed erogate nella regione), è sostituito dal seguente:

"2. L'Azienda USL, sulla base degli indirizzi e in conformità a quanto previsto dal piano attuativo locale di cui all'articolo 8, individua i soggetti erogatori interessati, pubblici o privati, con i quali stipulare accordi o contratti secondo le modalità definite dall'atto aziendale di cui all'articolo 10.".

Art. 6

(Disposizioni in materia di protezione civile. Modificazione alla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), è inserito il seguente:

"Art. 7bis

(Obbligo di informazione sulle situazioni di rischio presenti sul territorio regionale)

1. Chiunque si trovi sul territorio regionale è tenuto a informarsi sulle situazioni di rischio presenti sul medesimo, anche tenuto conto dei bollettini di allerta e degli eventuali avvisi diramati dalla protezione civile regionale nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione di cui agli articoli 6 e 7, nonché sui rischi connessi alla frequentazione di ambienti montani, con particolare riferimento alle caratteristiche, alla morfologia e alle variabili climatiche del territorio, soprattutto nella programmazione e nello svolgimento di attività escursionistiche, alpinistiche o scialpinistiche.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, coloro che, sul territorio regionale, praticano attività escursionistiche, anche in bicicletta, alpinistiche, scialpinistiche e sport fluviali, in applicazione del principio di autoresponsabilità, programmano e intraprendono le stesse con le necessarie cautela e diligenza, utilizzano abbigliamento e attrezzatura adeguati alle caratteristiche e al grado di difficoltà dei percorsi prescelti, si attengono alle indicazioni fornite dall'eventuale apposita segnaletica nonché dalle ulteriori informazioni disponibili, tenuto conto delle proprie condizioni fisiche e mentali, della propria preparazione tecnica, nonché delle previsioni meteo e nivologiche, assumendosi la responsabilità dei rischi ai quali si espongono e dei danni eventualmente subiti, a causa della loro negligenza, imprudenza e imperizia, da loro stessi o dai soggetti minori di età o incapaci accompagnati.".

Art. 7

(Disposizioni in materia di Difensore civico. Modificazione alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 2quinquies della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, 5 (Istituzione del Difensore Civico)), le parole: ", residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora" sono soppresse.

Art. 8

(Disposizioni in materia di strade regionali. Modificazione alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1), è aggiunto il seguente:

"4bis. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, la disciplina relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), definendone, in particolare, l'ambito di applicazione, le modalità e i tempi di attuazione.".

Art. 9

(Disposizioni in materia di agricoltura. Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 2016, n. 17, e 21 dicembre 2016, n. 24)

1. All'articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole: "gli oneri progettuali sostenuti" sono sostituite dalle seguenti: "gli oneri progettuali previsti";

b) al comma 1bis, le parole: "degli oneri progettuali sostenuti" sono sostituite dalle seguenti: "degli oneri progettuali previsti".

2. Al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019), le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".

Art. 10

(Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Modificazioni alla legge regionale 31 luglio 2017, n. 11)

1. Alla legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:

"b) essere stati residenti in Valle d'Aosta oppure esserlo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;";

b) la lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 è sostituita dalla seguente:

"b) essere stati residenti in Valle d'Aosta oppure esserlo alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione;";

c) dopo il comma 4 dell'articolo 5 è inserito il seguente:

"4bis. I candidati che non siano in possesso del requisito previsto dal comma 4, lettera b), possono accedere, in subordine, ai posti aggiuntivi e alle relative borse di studio, se utilmente collocati nella medesima graduatoria e in possesso dei requisiti di cui al comma 4, lettere a) e c). I candidati assegnatari dei posti aggiuntivi e delle relative borse di studio ai sensi del presente comma hanno i medesimi obblighi posti in capo agli assegnatari ai sensi del comma 4.";

d) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1bis";

e) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1bis";

f) alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1bis";

g) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

"a) essere stati residenti in Valle d'Aosta oppure esserlo alla data di presentazione della domanda di partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di laurea;";

h) dopo il comma 1 dell'articolo 9, è inserito il seguente:

"1bis. I candidati che non siano in possesso del requisito previsto dal comma 1, lettera a), possono accedere, in subordine, ai posti aggiuntivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), se in possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b).".

2. Le modificazioni di cui agli articoli 2, 5, 8 e 9 della l.r. 11/2017, apportate dal comma 1, entrano in vigore, per i singoli percorsi formativi a cui fanno riferimento, a decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 30 maggio 2022, n. 8)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), dopo le parole: "in via straordinaria e urgente," sono inserite le seguenti: "e i cui contratti di lavoro a tempo determinato sono finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, rientranti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come da decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021, n. 229,".

Art. 12

(Disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale. Modificazioni alla legge regionale 16 luglio 2024, n. 11)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 (Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale), le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1".

2. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 11/2024 è sostituita dalla seguente:

"o) gli enti del Terzo settore operanti sul territorio regionale e le associazioni di volontariato, maggiormente rappresentativi a livello regionale, che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;".

3. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 11/2024, come sostituita dal comma 2, è aggiunta la seguente:

"obis) la Consigliera di parità o il Consigliere di parità regionale.".

4. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 11/2024, le parole: "da un rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "dal rappresentante".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 11/2024, sono inseriti i seguenti:

"1bis. Nell'ambito della realizzazione dei progetti di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a destinare una quota, fino al 50 per cento del finanziamento degli stessi, per le attività gestite direttamente dagli enti locali o affidate ad enti del Terzo settore o altri operatori economici a seguito dell'espletamento di procedure a evidenza pubblica, a condizione che siano assunti, nell'ambito di interventi definiti, soggetti che siano stati destinatari di progetti di inclusione attiva terminati nel triennio precedente.

1ter. I criteri per l'assegnazione del finanziamento relativo alla quota di cui al comma 1bis sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.".

6. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 11/2024, le parole: "motoria e sensoriale" sono soppresse.

7. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 11/2024, le parole: "seguite dal Centro Donne contro la violenza di Aosta" sono soppresse.

Art. 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.