Legge regionale 8 novembre 2024, n. 26 - Testo storico
Legge regionale 8 novembre 2024, n. 26
Concessione, per il triennio 2024/2026, di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione ai rispettivi campionati nazionali.
(B.U. del 19 novembre 2024, n. 56)
(Oggetto e finalità )
1. La Giunta regionale, per il triennio 2024/2026, è autorizzata a concedere alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby un contributo annuo rispettivamente di euro 120.000 e di euro 80.000, per la partecipazione, nell'ordine, all'Italian Hockey League (IHL) e al campionato nazionale di serie B di rugby.
2. I contributi sono concessi unicamente per la partecipazione delle associazioni sportive di cui al comma 1 ai campionati di cui al medesimo comma o di serie non inferiori, anche se diversamente denominati.
(Concessione dei contributi)
1. Per l'ottenimento dei contributi, le associazioni sportive di cui all'articolo 1 presentano domanda alla struttura regionale competente in materia di turismo, sport e commercio, di seguito denominata struttura regionale competente, entro il 15 agosto di ogni anno.
2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate dal bilancio preventivo dell'associazione sportiva, riferito all'esercizio finanziario in corso, e da quello consuntivo, relativo all'esercizio finanziario immediatamente precedente, regolarmente approvati dai competenti organi statutari, nonché dall'attestazione, rilasciata dalla competente Federazione sportiva nazionale del CONI, comprovante l'iscrizione dell'associazione sportiva richiedente al rispettivo campionato di cui all'articolo 1 nella stagione agonistica relativa alla domanda.
3. La struttura regionale competente verifica l'ammissibilità delle domande ed è responsabile del procedimento di concessione dei contributi, che sono liquidati in un'unica soluzione entro il 15 settembre dell'anno di presentazione della domanda.
4. I contributi sono revocati, in misura proporzionale all'inadempimento rilevato, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. In caso di revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione degli importi ricevuti maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione del beneficio economico e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento di revoca.
(Attività promozionale)
1. La concessione dei contributi di cui
all'articolo 2 è subordinata all'apposizione del marchio e del logo
di promozione turistica regionale, nonché di scritte
distintive, sull'abbigliamento indossato dai rispettivi
atleti in gara, in allenamento e nel corso di ogni altro
avvenimento di interesse pubblico, quali, in particolare,
interviste, conferenze stampa e premiazioni, nonché su altri
supporti atti allo scopo, individuati con la deliberazione della
Giunta regionale di cui all'articolo 5.
2. Il mancato adempimento di veicolazione dell'immagine della Regione in conformità a quanto previsto al comma 1 comporta la revoca del contributo concesso.
(Cumulabilità )
1. I contributi di cui all'articolo 1 sono cumulabili con i contributi disciplinati dalla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport).
(Rinvio)
1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, anche procedimentale, per la presentazione della domanda, la concessione e la liquidazione del contributo, nonché per i casi di revoca, totale o parziale, dello stesso.
(Disposizioni transitorie)
1. Limitatamente alla stagione 2024/2025, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 sono presentate, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5. I relativi contributi sono liquidati entro trenta giorni dalla data di presentazione delle domande stesse.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 200.000 per l'anno 2024, in euro 200.000 per l'anno 2025 e in euro 200.000 per l'anno 2026.
2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e di quello per il triennio 2025/2027 a valere nella Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).
3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nei medesimi bilanci di previsione della Regione nella Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000 nel 2024, euro 200.000 nell'anno 2025 ed euro 200.000 nell'anno 2026.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.