Legge regionale 8 novembre 2024, n. 24 - Testo storico

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 24

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25.

(B.U. del 19 novembre 2024, n. 56)

Art. 1

(Concorso aggiuntivo alla finanza pubblica dei Comuni della Valle d'Aosta per l'anno 2024. Regolazione contabile del trasferimento straordinario dello Stato in favore dei predetti Comuni)

1. Fermo restando l'importo relativo alla compartecipazione dei Comuni della Valle d'Aosta al contributo complessivo della Regione per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica definito dall'articolo 12 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume a suo carico l'onere del versamento in favore dello Stato dell'ulteriore concorso aggiuntivo alla finanza pubblica da parte dei Comuni, definito, per i Comuni valdostani, in complessivi euro 495.456, per l'anno 2024, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 marzo 2024, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi 850 e 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificati dall'articolo 6ter del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

2. La Regione trasferisce ai Comuni della Valle d'Aosta le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), secondo gli importi stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 luglio 2024. Per l'anno 2024, con le predette risorse, ammontanti a euro 275.435, i Comuni compartecipano singolarmente, per un importo complessivo di euro 227.668, al concorso aggiuntivo alla finanza pubblica di cui al comma 1, mediante compensazione operata dalla Regione ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

Art. 2

(Trasferimento straordinario corrente a favore del Comune di Aosta per gli anni 2025 e 2026)

1. Per gli anni 2025 e 2026, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Regione è autorizzata a disporre un trasferimento straordinario corrente forfettario in favore del Comune di Aosta, per un importo annuo di euro 1.500.000, per fronteggiare gli ulteriori oneri derivanti dalla gestione degli interventi, di cui il Comune è soggetto attuatore, realizzati e finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'aumento delle spese correnti per la gestione ordinaria dei servizi a vantaggio dell'intera collettività valdostana.

2. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Art. 3

(Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines per gli anni 2025 e 2026. Modificazioni alle leggi regionali 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025), le parole: "per gli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025".

2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 12/2023 è abrogata.

3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 12/2023, le parole: "per gli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023, 2024 e 2025".

4. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 38 della l.r. 12/2023 è abrogata.

5. All'alinea del comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 12/2023, le parole: "per gli anni 2023 e 2024" sono soppresse.

6. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 38 della l.r. 12/2023 è sostituita dalla seguente:

"b) per gli anni 2024 e 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno.".

7. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 38 della l.r. 12/2023.".

8. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 25/2023, come sostituito dal comma 7, è inserito il seguente:

"2bis. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2026.".

Art. 4

(Convenzioni per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54)

1. Al comma 2 dell'articolo 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le predette convenzioni, qualora stipulate tra enti pubblici, possono prevedere la costituzione di uffici comuni ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.".

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 770.891 per l'anno 2024 e in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e di quello per il triennio 2025/2027 nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, nei medesimi bilanci:

a) nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2024:

1) per euro 503.103, con le seguenti maggiori entrate, previste dall'articolo 1, comma 2:

1.1) per euro 275.435, sul Titolo 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche);

1.2) per euro 227.668, sul Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti);

2) per euro 267.788, con le maggiori entrate incassate al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), derivanti dalla restituzione alla Regione dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale;

b) nello stato di previsione della spesa per gli anni 2025 e 2026, per un importo annuo di euro 1.500.000, mediante riduzione di spese iscritte nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) a valere sulle risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.