Legge regionale 8 novembre 2024, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 8 novembre 2024, n. 23

Disposizioni in materia di sostegno alle Pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2001, n. 6, e 11 febbraio 2020, n. 1.

(B.U. del 15 novembre 2024, n. 55)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, al fine di ampliare e promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio e di valorizzare le tradizioni locali, sostiene le Pro loco operanti sul territorio regionale per le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi quali manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale, nonché per le spese correlate alla gestione dei punti di ristorazione denominati "Punto RossoNero" in occasione dell'annuale Fiera di Sant'Orso.

Art. 2

(Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), le parole: "e che non sia sede di una Azienda" sono soppresse.

2. Al comma 7 dell'articolo 29 della l.r. 6/2001, le parole: "all'Azienda nel cui territorio sono comprese o, qualora non siano ricomprese nell'ambito territoriale di alcuna Azienda, all'Assessorato regionale competente in materia di turismo" sono sostituite dalle seguenti: "all'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato Office".

3. Il comma 8 dell'articolo 29 della l.r. 6/2001 è sostituito dal seguente:

"8. Qualora l'Office rilevi sovrapposizioni tra le varie iniziative può, sentito l'Assessorato competente in materia di turismo, chiedere di apportare modifiche ai programmi proposti.".

4. L'articolo 30 della l.r. 6/2001 è sostituito dal seguente:

"Art. 30

(Contributi alle Pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche)

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio e di valorizzare le tradizioni locali, sostiene le Pro loco operanti sul territorio regionale erogando contributi per le spese correlate alle seguenti tipologie di attività:

a) gestione dei punti di ristorazione denominati "Punto RossoNero" in occasione dell'annuale Fiera di Sant'Orso;

b) organizzazione e svolgimento di eventi quali manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale sul territorio di propria competenza.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente competente in materia di turismo nella misura massima annuale di 5.000 euro per ogni Pro loco e per ciascuna tipologia di attività di cui al comma 1, e, comunque, per un importo non superiore al 70 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile. I contributi per le due tipologie di attività sono cumulabili. Con riguardo alle spese di cui al comma 1, lettera a), nel caso in cui il "Punto RossoNero" sia gestito congiuntamente da più Pro loco, il contributo è concesso a un unico beneficiario, individuato quale capofila dalle Pro loco coinvolte. Con riguardo alle spese sostenute per le attività di cui al comma 1, lettera b), il contributo è concesso con riferimento a uno o più eventi organizzati da una Pro loco sul territorio di propria competenza.

3. Alle attività di cui al comma 1, lettera a), è riservato il 12 per cento dello stanziamento di bilancio, mentre la restante parte, pari all'88 per cento, è destinata alle attività di cui al comma 1, lettera b). Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, le agevolazioni sono concesse in misura proporzionalmente ridotta.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi per le attività di cui al comma 1 con riferimento, esclusa qualunque spesa di investimento, a tutte le spese dedicate esclusivamente allo svolgimento delle manifestazioni, ivi compresi:

a) i servizi di noleggio di beni e attrezzature nonché di manutenzione e di vigilanza sugli stessi;

b) le spese per i servizi tecnici, quali in particolare l'allestimento delle strutture e l'allacciamento delle utenze temporanee di energia;

c) le spese per l'acquisto di energia;

d) le spese correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche e di vigilanza antincendio;

e) le spese per l'assistenza sanitaria in favore dei soggetti che partecipano attivamente all'evento e per coloro che assistono all'evento stesso;

f) i servizi di trasferimento, mediante bus o navette, da e per le sedi degli eventi stessi;

g) le spese per le attività di promozione in ambito regionale e statale.

5. I contributi di cui al presente articolo possono, altresì, essere concessi per l'acquisto di stoviglie compostabili, nel limite massimo del 10 per cento del contributo richiesto, a condizione che la manifestazione preveda attività di ristorazione.

6. Le istanze di contributo, con riferimento alle manifestazioni previste dal 1° ottobre dell'anno di presentazione dell'istanza al 30 settembre dell'anno successivo, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di turismo entro il 1° agosto di ogni anno.

7. I contributi di cui al presente articolo sono revocati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, di mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli, o di mancato rispetto delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. In caso di revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione degli importi ricevuti maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione del beneficio economico e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento di revoca.

8. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento e aspetto, anche procedimentale, per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, ivi compreso il dettaglio delle spese ammissibili, nonché, sentite le associazioni delle Pro loco maggiormente rappresentative a livello regionale, le disposizioni applicative per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.".

Art. 3

(Disposizioni transitorie)

1. Limitatamente all'anno 2024, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 30 della l.r. 6/2001, come sostituito dall'articolo 2, sono presentate, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle spese sostenute nel medesimo anno.

2. Limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 30 della l.r. 6/2001, come sostituito dall'articolo 2, sono presentate, a pena di inammissibilità, entro il 15 ottobre 2025, con riferimento alle spese sostenute nel medesimo periodo.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 9 dell'articolo 29 della l.r. 6/2001;

b) l'articolo 30 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022).

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 239.002,46 per l'anno 2024, in euro 225.500 per l'anno 2025, in euro 235.500 per l'anno 2026 e in euro 250.000 per il 2027.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e di quello per il triennio 2025/2027 a valere nella Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti).

3. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), gli interventi di cui all'articolo 2 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della medesima legge e il loro onere è determinato con legge di stabilità regionale.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 6

(Rideterminazione per l'anno 2024 delle risorse destinate alla finanza locale)

1. In applicazione del comma 4 dell'articolo 5, l'ammontare delle risorse destinate agli interventi in materia di finanza locale, da ultimo rideterminato dall'articolo 37 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali), è incrementato di euro 239.002,46 per l'anno 2024.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.