Legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 18 02 1983

Bollettino ufficiale 8 3 1983 n. 3

Istituzione dell’Ufficio regionale della protezione civile.

Art. 1

Nell’ambito del Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste è istituito l’Ufficio regionale della protezione civile.

In attuazione della normativa regionale sul piano di intervento per pubbliche calamità, l’Ufficio regionale della protezione civile coadiuva la Presidenza della Giunta nei seguenti adempimenti:

- esecuzione dei programmi predisposti dal Centro coordinamento o dal Comitato regionale della protezione civile in conformità agli indirizzi impartiti dal Presidente della Giunta;

- coordinamento delle varie componenti della protezione civile nella predisposizione dei mezzi e delle strutture necessarie all’attuazione degli interventi di soccorso nonché promozione di iniziative di stimolo e collaborazione;

- organizzazione di esercitazioni di protezione civile nell’ambito regionale;

- promozione di un adeguato coordinamento permanente tra enti ed uffici interessati, al fine di garantire interventi efficaci e tempestivi in caso di calamità;

- realizzazione di un’organica rete di rilevazione, elaborazione e trasmissione dei fenomeni geofisici, atmosferici ed idrografici ai fini della prevenzione, dell’allarme e degli interventi di emergenza, nonché gli interventi per la continua manutenzione ed efficienza degli impianti;

- predisposizione di piani, attrezzature e metodologie di intervento in caso di calamità, anche attraverso la collaborazione ed intese con altri enti ed aziende;

- coordinamento delle funzioni delegate agli enti locali e controllo della loro attuazione;

- attuazione di opere ed interventi di prevenzione, di pronto soccorso e di emergenza in caso di calamità;

- collaborazione con altri servizi regionali mediante interventi e predisposizioni di dati nel quadro della difesa idrogeologica del suolo e dell’ambiente;

- costante aggiornamento di tutti gli interventi nel settore della difesa del suolo (sistemazioni idrauliche, frane, valanghe);

- inventariazione, aggiornamento e recepimento di tutte le strutture presenti sul territorio regionale utilizzabili per interventi in caso di calamità.

Art. 2

Nella pianta organica dei posti e del personale del Servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste sono istituiti i seguenti nuovi posti:

- un posto di Direttore dell’Ufficio regionale di protezione civile (ruolo del personale amministrativo - qualifica vice - dirigenziale);

- un posto di geologo (ruolo del personale tecnico - qualifica vice - dirigenziale);

- un posto di geometra (ruolo del personale tecnico - secondo livello)

- tre posti di perito elettrotecnico (ruolo del personale tecnico - secondo livello)

- un posto di ragioniere (ruolo del personale di ragioneria (secondo livello)

- due posti di coadiutore (ruolo del personale amministrativo - quarto livello)

- due posti di operaio specializzato - elettricista (ruolo del personale tecnico - quarto livello).

Art. 3

Per la nomina al posto di Direttore dell’Ufficio della protezione civile è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.

Per la nomina ai posti di perito elettrotecnico è richiesto il diploma di perito elettrotecnico.

Per la nomina al posto di geologo è richiesto il diploma di laurea in geologia.

Art. 4

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in annue lire 177.800.000, graverà sul capitolo 20900 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell’onere si provvede:

- per l’anno 1983 mediante riduzione di lire 177.800.000 dallo stanziamento del capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali spese correnti " (Allegato n. 8 - spese di funzionamento istituzionale) del bilancio di previsione per l’esercizio 1983, che presenta la necessaria disponibilità;

- per gli anni 1984 - 1985 mediante utilizzo per Lire 355.600.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1 - 2 personale regionale del bilancio pluriennale 1983 / 1985. A decorrere dall’anno 1984, gli oneri necessari saranno iscritti con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - spese correnti " L. 177.800.000

in aumento:

Cap. 20900 " Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 177.800.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.