Legge regionale 8 novembre 2024, n. 21 - Testo vigente
Legge regionale 8 novembre 2024, n. 21
Disciplina dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone - Institut régional Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone).
(B.U. del 15 novembre 2024, n. 55)
(Oggetto e finalità)
1. Allo scopo di ridefinire le modalità di finanziamento dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone di cui alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), con particolare riferimento alle modalità di ripartizione delle spese relative al funzionamento dell'Istituto medesimo, la presente legge reca modificazioni alla l.r. 36/1986.
(Modificazione all'articolo 8 della l.r. 36/1986)
1. Al comma secondo dell'articolo 8 della l.r. 36/1986, dopo le parole: "provvede a proprio carico alla manutenzione straordinaria", sono inserite le seguenti: ", ordinaria e alle spese per la provvista di combustibile da riscaldamento".
(Modificazione all'articolo 9 della l.r. 36/1986)
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 36/1986 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione eroga a favore dell'Istituto un contributo annuo a titolo di concorso alle spese, non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 8, comma secondo, per il funzionamento dell'Istituto medesimo.".
(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 36/1986)
1. L'articolo 10 della l.r. 36/1986 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 180.720,69 a decorrere dal 2024 di cui:
a) euro 90.720,69 per il contributo annuo di cui all'articolo 9;
b) euro 90.000 per gli interventi di cui all'articolo 8, comma secondo.
2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 180.720,69 nel periodo 2024/2027.
3. A partire dagli esercizi successivi al 2027 la spesa è rideterminata con legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 180.720,69 a decorrere dal 2024.
2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 180.720,69 nel periodo 2024/2027.
3. A partire dagli esercizi successivi al 2027 la spesa è rideterminata con legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.