Legge regionale 24 gennaio 1983, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 24 01 1983

Bollettino ufficiale 10 2 1983 n. 2

Interventi a favore dell’agriturismo

Art. 1

Finalità.

La Regione Valle d’Aosta promuove l’attività agrituristica allo scopo di integrare il reddito degli operatori agricoli, valorizzare i prodotti locali, ampliare la gamma tipologica dell’offerta turistica, intensificare i rapporti tra cultura urbana e cultura rurale.

Art. 2

Definizione.

Ai fini della presente legge, l’attività agrituristica comprende l’espletamento, anche contestuale, dei seguenti servizi:

a) locazione, ad uso turistico, di stanze o alloggi siti in fabbricati rurali o risultanti dalla ristrutturazione di fabbricati già rurali;

b) somministrazione di pasti costituiti da cibi e bevande provenienti in prevalenza dall’utilizzazione dei prodotti agricoli della Regione;

c) vendita di prodotti dell’azienda agricola e di prodotti prevalentemente lavorati in proprio, ivi compresi quelli a contenuto alcoolico e superalcoolico;

d) prestazioni di servizi collaterali a quelli sopraelencati.

Le strutture da destinarsi all’attività agrituristica devono essere congruamente connesse alle dimensioni e all’organizzazione dell’azienda agricola ed in ogni caso rapportate ad un’utenza non superiore ad otto unità, esclusi i bambini di età non superiore ai 12 anni eccezion fatta per i servizi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.

L’attività agrituristica dovrà comunque essere effettuata esclusivamente con manodopera di origine familiare.

Art. 3

Elenco degli operatori e iscrizioni.

È istituito presso l’Assessorato all’Agricoltura e Foreste, Servizio di Assistenza Tecnico Economico e Sociale, un elenco degli operatori agrituristici della Regione Autonoma della Valle di Aosta.

All’iscrizione all’elenco provvede, previa valutazione dei requisiti di cui al successivo articolo 4 ed il superamento di apposito esame di idoneità, una Commissione nominata dalla Giunta regionale e composta come segue:

a) dall’Assessore regionale all’Agricoltura e Foreste, con funzione di Presidente;

b) da due funzionari dell’Assessorato all’Agricoltura e Foreste, esperti in Agricoltura, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l’altro con qualifica di supplente, designati dall’Assessore;

c) da due funzionari dell’Assessorato al Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, esperti in turismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l’altro con qualifica di supplente, designati dall’Assessore;

d) da due funzionari dell’Assessorato all’Agricoltura e Foreste, esperti in Agriturismo, di cui uno con qualifica di componente effettivo e l’altro con qualifica di supplente, designati dall’Assessore;

e) da quattro rappresentanti delle Associazioni agricole di categoria, maggiormente rappresentative nell’ambito regionale, di cui due con qualifica di componente effettivo e gli altri due con qualifica di supplente;

f) dai sei rappresentanti designati dalle Associazioni di Agriturismo, di cui tre con qualifica di componenti effettivi e tre con qualifica di supplente.

I membri supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento.

Ai componenti della Commissione di cui ai punti e) ed f), è corrisposta una indennità di presenza nella misura prevista per i componenti della Commissione regionale di controllo e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio.

Ai soggetti iscritti all’elenco è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale un certificato di operatore agrituristico, indicante i limiti e le modalità per l’esercizio dell’attività agrituristica. Gli iscritti all’elenco possono esercitare l’attività agrituristica senza l’obbligo di altre iscrizioni in registri professionali e senza che ciò comporti la perdita della qualifica di agricoltore.

Fermi restando gli obblighi previsti dalle leggi in tema di igiene, salute pubblica, pubblica sicurezza e dagli adempimenti fiscali, ove previsti, nessun’altra formalità può richiedersi dai competenti organi regionali per l’esercizio dell’attività agrituristica di cui alla presente legge.

Art. 4

Soggetti.

Ai soggetti che abbiano superato l’esame di idoneità di cui al precedente articolo 3 è attribuibile la qualifica di operatore agrituristico a condizione che svolgano abitualmente attività agricola e che da tale attività conseguano un reddito non inferiore alla metà del reddito globale di lavoro, secondo criteri di valutazione stabiliti con apposito Regolamento dalla Commissione di cui al precedente articolo 3.

Tali soggetti devono risultare proprietari o titolari, in base ad altri diritti reali di godimento, di immobili o fabbricati rurali destinabili, anche previa nuova costruzione, ampliamento, trasformazione, ad attività di ricettività agrituristica ed essere residenti e domiciliati in Valle d’Aosta.

Art. 5

Cancellazione.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7 o la perdita dei requisiti di cui all’articolo 4, determinano la cancellazione dall’elenco con provvedimento motivato della Commissione di cui all’articolo 3. L’operatore cancellato dall’elenco è tenuto alla restituzione del certificato di iscrizione.

Art. 6

Ricorsi.

È ammesso ricorso alla Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, sia contro il provvedimento di diniego dell’iscrizione all’elenco sia contro il provvedimento di cancellazione.

La Giunta decide entro sessanta giorni con provvedimento definitivo.

Art. 7

Obblighi.

L’operatore agrituristico, oltre ad essere tenuto, nell’esplicazione della propria attività, all’osservanza dei limiti e delle modalità indicati nel certificato di cui all’articolo 3, è soggetto ai seguenti obblighi:

a) esporre al pubblico il certificato di operatore agrituristico;

b) osservare le vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza in merito alla segnalazione degli ospiti;

c) denunciare all’Assessorato all’Agricoltura e Foreste ed al Comune, entro il 15 ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, con esclusione della sola vendita dei prodotti, comprensivi di IVA e imposta di soggiorno, qualora applicabili;

d) esporre al pubblico le tariffe munite del visto comunale, in conformità a quelle denunciate;

e) consentire alla Regione l’espletamento di controlli sulla gestione dell’attività agrituristica;

f) osservare le disposizioni che saranno emanate in materia amministrativa dalla Giunta regionale.

Art. 8

Benefici.

L’operatore agrituristico può beneficiare:

a) di mutui ventennali agevolati o di contributi una tantum per:

- la ristrutturazione e la costruzione di locali da destinarsi all’esercizio dell’attività agrituristica, di cui all’articolo 2;

- la realizzazione di opere di carattere aziendale o interaziendale - complementari alle

attività di turismo rurale - che comunque abbiano lo scopo di consentire l’insediamento, il coordinamento e lo sviluppo di attività agrituristiche;

- sistemazione ed arredamento, realizzati in stile tipico locale, di stanze destinate all’utilizzo agrituristico, e di locali per la conservazione e la vendita al dettaglio o per il consumo in loco, dei prodotti agricoli dell’azienda;

- installazione o miglioramento delle opere igienico - sanitarie, termiche, idriche, elettriche e telefoniche nei fabbricati da destinarsi all’agriturismo;

b) delle attività di formazione e aggiornamento professionale promosse e organizzate dalla Regione o da altri Enti;

c) delle iniziative di promozione e di propaganda delle attività agrituristica realizzate o patrocinate dalla Regione o da altri Enti.

I mutui di cui al precedente punto a) possono essere concessi, ivi comprese le spese di preammortamento e accessorie, per l’intera spesa ritenuta ammissibile, al tasso del 7 percento, e per un importo non inferiore ai 15.000.000. La Giunta regionale provvede, con sua deliberazione, a modificare il tasso indicato ogniqualvolta si renda necessario modificare i tassi per effetto di norme cogenti emanate dallo Stato ovvero in applicazione di direttive della Comunità Economica Europea aventi efficacia obbligatoria sulle legislazioni regionali.

I contributi di cui al precedente punto a) possono essere concessi nella misura massima del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile. I contributi non potranno in ogni caso superare la somma di Lire 7.500.000.

Art. 9

Norme procedurali.

Presso l’Assessorato all’Agricoltura e Foreste, Servizio di Assistenza Tecnico Economico e Sociale, è istituito l’Ufficio Agriturismo cui vanno indirizzate le domande di iscrizione all’elenco di cui al precedente articolo 3 e le domande per la concessione dei mutui e dei contributi previsti dall'articolo 8.

Le domande di iscrizione all’elenco devono contenere la descrizione dell’attività agrituristica che gli interessati intendono svolgere, indicando, anche, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.

Per le opere di cui all’articolo 8, punto a), le domande dovranno essere accompagnate da una relazione tecnico - illustrativa dei lavori, da un preventivo di spesa, da una descrizione delle attività che si intendono esercitare e della relativa autorizzazione o concessione edilizia.

Art. 10

I beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge, devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e dei locali ammessi a mutuo o a contributo, per tutta la durata originaria del mutuo e comunque per un periodo non inferiore a 15 anni consecutivi a partire dalla data di erogazione delle spese.

Al fine di verificare l’esatta esecuzione di quanto sopra, l’Assessorato all’Agricoltura e Foreste, dispone accertamenti ogni due anni, riferendone l’esito alla Commissione di cui all’articolo 3.

Il cambiamento di destinazione delle opere ammesse a mutuo o contributo compreso un eventuale ampliamento della capacità ricettiva, oltre i limiti di cui all’articolo 2 punto d), comporta la revoca degli stessi e la perdita della qualifica di operatore agrituristico.

I benefici di cui all’articolo 8 della presente legge non sono cumulabili per le medesime opere od iniziative, con analoghi benefici previsti da altre provvidenze legislative regionali, nazionali o comunitarie.

Art. 11

Ai fini urbanistico - edilizi, la destinazione dei fabbricati da adibire ad attività agrituristica, di cui all’articolo 2 della presente legge, è equiparata alla destinazione agricola.

Il volume relativo alla costruzione e all’ampliamento di fabbricati da destinare all’attività agrituristica non può essere superiore a quello afferente, ai sensi della disciplina urbanistico - edilizia operante nei singoli comuni, alla residenza agricola dell’azienda condotta dai rispettivi operatori agrituristici. Tale volume non può essere comunque superiore a 500 mc.

Art. 12

Qualora venga modificata la destinazione d’uso delle opere di cui al secondo comma dell’articolo 11 nei quindici anni successivi alla ultimazione dei lavori, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al loro valore venale valutato dall’Ufficio Tecnico Erariale.

La valutazione dell’Ufficio Tecnico Erariale è notificata alla Giunta dal Sindaco osservando le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La vigilanza è esercitata dal Sindaco ai sensi dell’articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Art. 13

L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 3, quarto comma, della presente legge, valutato in annue L. 600.000 graverà sul capitolo 22200 " Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio ai membri estranei all’Amministrazione regionale " del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

A decorrere dall’anno 1983 l’onere necessario sarà iscritto con legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 14

L’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 8 della presente legge, previsto in annue L. 500 milioni graverà per L. 150.000.000 sul Capitolo 31755 e per L. 350.000.000 sul Capitolo 31760 che si istituiscono nella parte Spesa del bilancio della Regione per l’anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede:

- per il 1982 mediante riduzione di L. 500.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo 50050 (fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali - Spese di investimento);

- per gli esercizi 1983 e 1984, mediante utilizzo per L. 1.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.02 - Infrastrutture nell’agricoltura del bilancio pluriennale 1982/ 1984.

Art. 15

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 500.000.000

Variazioni in aumento

Settore 2.2.2. - " Sviluppo economico "

Progr. 2.2.2.02 - " Infrastrutture nell’agricoltura "

Cap. 31755 (di nuova istituzione) - " Contributi per l’attuazione della legge regionale a favore dell’agriturismo " - LR 24 gennaio 1983, n. 1, articolo 8 lettera a) L. 150.000.000

Cap. 31760 (di nuova istituzione) - " Concorso nel pagamento di quote di interessi per prestiti per gli scopi di cui alla legge regionale a favore dell’agriturismo - Prime rate " - LR 24 gennaio 1983, n. 1, articolo 8 lettera a) L. 350.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.