Legge regionale 30 dicembre 1982, n. 104 - Testo storico

Legge regionale n. 104 del 30 12 1982

Bollettino ufficiale 30 12 1982 n. 0021

Bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1983 e per il triennio 1983-1985.

Art. 1

(Stato di previsione dell’entrata)

È approvato lo stato di previsione dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 1983, annesso alla presente legge, in L. 445.890.000.000 (allegato A).

Sono autorizzati secondo gli articoli 51,52 e 53 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, delle quote di tributi erariali devoluti alla Regione, dei contributi e assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l’anno finanziario 1983.

Art. 2

(Stato di previsione della spesa)

È approvato lo stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 1983, annesso alla presente legge, in L. 445.890.000.000 (allegato B).

È autorizzata, ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.

L’erogazione di somme su capitoli di spesa finanziati con le entrate previste nel titolo II, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale resta subordinata all’effettivo accertamento delle entrate stesse.

Art. 3

(Erogazioni al Consiglio regionale)

I fondi iscritti nello stato di previsione della spesa ai capitoli 20000 e 20050 sono messi a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l’istituto bancario gestore del servizio di cassa del Consiglio stesso.

Art. 4

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

L’elenco delle spese obbligatorie, di cui al terzo comma dell’articolo 38 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, è annesso alla presente legge (allegato 6).

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzata a disporre il prelevamento dal fondo di riserva di cui al capitolo 50750 di somme da iscrivere, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 38 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, ai capitoli compresi nell’elenco di cui al comma precedente.

Art. 5

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell’elenco n. 7 annesso alla presente legge.

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al cap. 50800, per l’iscrizione delle stesse in capitoli di spesa, non inclusi nell’elenco di cui al precedente articolo 4, a fronte di spese di assoluta necessità nell’ambito delle funzioni regionali e che non impegnino i futuri bilanci.

Art. 6

(Riassegnazioni di residui perenti)

Ai sensi dell’articolo 38, comma secondo della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, è iscritto al capitolo 50810 dello stato di previsione della spesa, apposito fondo per la riassegnazione dei residui passivi dichiarati perenti agli effetti amministrativi e reclamati dai creditori, secondo quanto disposto dall’articolo 64, comma terzo della legge stessa. I prelevamenti di somme dal predetto fondo e la loro reiscrizione in appositi capitoli di spese obbligatorie, sono effettuati con provvedimenti della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze.

Art. 7

(Assegnazioni di fondi statali)

Ai sensi dell’articolo 42, comma primo, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio per l’esercizio 1983, per l’iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa.

I provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma precedente sono comunicati al Consiglio regionale entro quindici giorni dal loro perfezionamento.

Art. 8

(Variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi)

Ai sensi dell’articolo 42, comma quarto, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio per l’esercizio 1983 per l’iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall’anno 1982, da leggi regionali entrate in vigore dopo l’approvazione del bilancio medesimo, la cui copertura finanziaria sia adeguatamente prevista in fondi globali del bilancio stesso.

I provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma precedente sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e diventano esecutivi a tutti gli effetti il giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

Art. 9

(Determinazione di spese in base a legge di bilancio)

Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio 1983 concernenti leggi regionali attualmente in vigore, che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano la loro determinazione alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all’allegato stato di previsione della spesa.

Art. 10

(Allegati al bilancio annuale)

Sono approvati i seguenti allegati al bilancio per l’anno finanziario 1983:

Allegato 1 - quadro di classificazione della spesa regionale;

Allegato 2 - quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese;

Allegato 3a) - prospetto delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato con specifico vincolo di destinazione in base all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e da assegnazioni in corrispondenza di delega di funzioni amministrative a norma dell’articolo 4, secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

3b) - prospetto delle spese, distinte per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette;

Allegato 4 - prospetto delle spese per l’adempimento delle funzioni normali e delle spese per ulteriori programmi di sviluppo;

Allegato 5 - prospetto delle spese classificate secondo l’analisi funzionale (sezioni) ed economica (categorie);

Allegato 6 - elenco delle spese obbligatorie; Allegato 7 - elenco delle spese impreviste; Allegato 8 - elenco dei provvedimenti legislativi in corso per ciascun fondo globale;

Allegato 9 - elenco delle garanzie fideiussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione;

Allegato 10 - dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto dell’esercizio 1981.

Art. 11

(Bilancio pluriennale)

È adottato e approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1983 - 1985 annesso alla presente legge (allegato C).

Art. 12

(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

IL BILANCIO NON È ALLEGATO