Legge regionale 7 ottobre 2024, n. 19 - Testo vigente

Legge regionale 7 ottobre 2024, n. 19

Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile).

(B.U. del 15 ottobre 2024, n. 50)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), allo scopo di favorirne la piena attuazione, mediante l'istituzione della Consulta regionale per la mobilità ciclistica quale sede di confronto fra i portatori di interesse nello specifico ambito, nonché, per l'anno 2024, mediante l'incremento dell'onere per il finanziamento dei contributi finalizzati all'acquisto di veicoli a bassa emissione, di cui all'articolo 8 della medesima l.r. 16/2019.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 4bis alla l.r. 16/2019)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 16/2019, è inserito il seguente:

"Art. 4bis

(Consulta regionale per la mobilità ciclistica)

1. Con decreto dell'assessore regionale competente in materia di mobilità sostenibile è istituita, presso il medesimo assessorato, la Consulta regionale per la mobilità ciclistica, quale organismo consultivo per l'attuazione di politiche e interventi relativi all'ambito della mobilità sostenibile a minor impatto ambientale, volto a favorire la partecipazione attiva dei portatori di interesse nello specifico ambito.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento della Consulta regionale per la mobilità ciclistica di cui al comma 1. La Consulta è composta da sette membri, nominati dall'assessore regionale competente in materia di mobilità sostenibile con il decreto di cui al comma 1, di cui tre membri indicati dalle associazioni sportive e professionali attive nel settore della mobilità ciclistica, un membro individuato dal CPEL, uno individuato dall'assessore regionale competente in materia di mobilità sostenibile, uno dall'assessore competente in materia di turismo e uno dall'assessore regionale competente in materia di opere pubbliche, tra soggetti esperti dei medesimi settori.

3. Ai membri della Consulta regionale per la mobilità ciclistica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.".

Art. 3

(Intervento finanziario per l'incentivazione dell'acquisto di veicoli a bassa emissione. Ulteriore finanziamento)

1. In considerazione dell'elevato numero di domande di contributo pervenute, nel 2024, in concomitanza con l'avvio dell'erogazione dei contributi statali previsti, per il medesimo anno, per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, è autorizzato, limitatamente al 2024, un incremento di spesa di euro 1.400.000 per la concessione di contributi a fondo perduto a favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), della l.r. 16/2019, finalizzati all'acquisto di veicoli a bassa emissione nuovi di fabbrica e usati, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 16/2019.

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 1.400.000 per l'anno 2024.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nel Titolo 2 (Spese di investimento), Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento) per euro 1.400.000 nel 2024.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2024 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nel Titolo 2 (spese di investimento):

a) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale) per euro 700.000;

b) nella Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero) per euro 700.000.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.