Legge regionale 7 ottobre 2024, n. 18 - Testo storico
Legge regionale 7 ottobre 2024, n. 18
Disposizioni straordinarie e urgenti in materia di reclutamento nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
(B.U. del 15 ottobre 2024, n. 50)
(Oggetto e finalità)
1. Al fine di fronteggiare le criticità derivanti dalla carenza di organico del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e consentire il corretto assolvimento dei compiti di prevenzione incendi, di protezione civile e di soccorso pubblico, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 26 marzo 2024, n. 3 (Disposizioni in materia di Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta, nell'ambito di un autonomo comparto di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta". Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22), la presente legge reca disposizioni straordinarie e urgenti concernenti le procedure di reclutamento dei vigili del fuoco professionisti, dei capisquadra e dei capireparto in deroga agli articoli 42, 43 e 45 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), e agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento regionale 8 marzo 2000, n. 1 (Attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)).
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure selettive per il reclutamento dei vigili del fuoco professionisti, dei capisquadra e dei capireparto da avviare ed espletare entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
(Reclutamento di vigili del fuoco professionisti)
1. Sono ammessi al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento dei vigili del fuoco professionisti i candidati in possesso, oltre che dei requisiti generali previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull'accesso, sulle modalità e sui criteri per l'assunzione del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6), per l'accesso al ruolo unico regionale, dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ad anni diciotto e non superiore ad anni ventisei, con esclusione di qualsiasi elevazione. Il limite massimo di età è elevato a trentotto anni, con esclusione di qualsiasi ulteriore elevazione, per il personale volontario operativo di cui all'articolo 71, comma 1, lettera a), della l.r. 37/2009, che, da almeno un anno alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbia conseguito la qualifica di appartenente al personale volontario operativo. Tale limite si applica, altresì, nel caso dell'assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa, a richiesta dell'interessato, di cui al comma 10;
b) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio operativo, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il reclutamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 (Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), da accertare con le modalità di cui al comma 11;
c) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
d) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati disciplinarmente da un impiego presso una pubblica amministrazione o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati;
e) non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo e non essere sottoposti a misure di prevenzione.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a), fino alla data di assunzione a ruolo. I requisiti di cui alla lettera b) devono essere posseduti al momento della sottoposizione agli accertamenti sanitari di cui al comma 11 e fino alla data di assunzione a ruolo.
3. Al concorso per il reclutamento dei vigili del fuoco professionisti si applicano le seguenti riserve di posto:
a) il 35 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale volontario operativo del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 71, comma 1, lettera a), della l.r. 37/2009, che da almeno un anno, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbia conseguito la predetta qualifica di appartenente al personale volontario operativo;
b) il 45 per cento dei posti messi a concorso pubblico è riservato ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).
4. I posti riservati ai sensi del comma 3 e non coperti sono attribuiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.
5. Le prove d'esame consistono in prove motorio-attitudinali dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni proprie del profilo di vigile del fuoco, disciplinate dagli articoli 25 e 26 del r.r. 1/2013. Ai fini della definizione della tipologia delle prove motorio-attitudinali, si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali che regolano le medesime prove per il reclutamento dei vigili del fuoco professionisti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
6. L'ammissione dei candidati alle prove d'esame è subordinata al superamento di una prova preselettiva, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie indicate nel bando e di quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, con meccanismi di correzione automatizzati. Il punteggio non concorre alla formazione del voto finale del concorso.
7. I candidati che hanno superato le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli. Costituisce titolo da valutare il possesso di patenti di guida superiori alla patente B, secondo quanto previsto dall'allegato B del decreto del Ministro dell'Interno 5 ottobre 2021, n. 203 (Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, disciplinante il concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco. Articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217). I punteggi dei titoli non sono cumulabili tra loro.
8. A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria ufficiosa sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando le votazioni conseguite nelle prove motorio-attitudinali e nella valutazione dei titoli. Gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal presidente della commissione esaminatrice alla struttura regionale competente in materia di concorsi per l'approvazione della graduatoria finale.
9. Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del r.r. 1/2013, i vincitori del concorso di cui al presente articolo devono frequentare con esito positivo il corso di cui all'articolo 46 della l.r. 37/2009.
10. Nei casi di cui all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli e le sorelle, qualora unici superstiti, sono ammessi a frequentare il primo corso utile di cui all'articolo 46 della l.r. 37/2009, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
11. Gli accertamenti sanitari dei requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati, preliminarmente all'assunzione in servizio dei vincitori, dalla struttura sanitaria competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, ovvero ricorrendo, se del caso, alle Commissioni mediche previste per i medesimi accertamenti sanitari del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In deroga agli articoli 7 e 8 del r.r. 1/2000, non sono previsti accertamenti sanitari preliminari all'ammissione al concorso.
(Reclutamento di capisquadra)
1. Il reclutamento di capisquadra avviene mediante un concorso interno per titoli e il superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco in servizio che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato dodici anni di servizio effettivo dall'assunzione nella qualifica di vigile del fuoco professionista. Ai soli fini dell'ammissione al concorso, il servizio prestato nell'ambito del corso di formazione di cui all'articolo 46 della l.r. 37/2009 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.
2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che, nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando, abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave rispetto alla multa. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. La valutazione dei titoli di cui al comma 4 è effettuata da una Commissione tecnica, nominata ai sensi dell'articolo 36 del r.r. 1/2013 e composta da almeno un dirigente dell'Amministrazione regionale, con funzioni di presidente, e da almeno un componente di qualifica non inferiore a quella di ispettore antincendi, nominato di preferenza tra i componenti designati dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno nell'ambito delle procedure per il reclutamento di capisquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ai fini della definizione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e dei punteggi da attribuire a ciascuna di esse si applicano i regolamenti del Ministero dell'Interno adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252). I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili: si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso.
5. La Commissione tecnica di cui al comma 3 provvede alla formazione della graduatoria ufficiosa per la successiva ammissione al corso di formazione professionale, sulla base del punteggio riportato da ciascun candidato. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Gli atti e la graduatoria ufficiosa sono rimessi dal presidente della Commissione alla struttura regionale competente in materia di concorsi per l'approvazione della graduatoria finale.
6. Accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso, previo superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana di cui all'articolo 16 del r.r. 1/2013. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.
7. Il corso di formazione professionale per caposquadra è organizzato ai sensi della vigente convenzione per l'effettuazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte al personale del Corpo valdostano dei vigili del fuoco stipulata con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e si svolge con le modalità e nelle medesime date e sedi stabilite per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il programma didattico, le materie, l'articolazione delle verifiche intermedie e le sedi di svolgimento del corso sono stabiliti dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno, prima dell'inizio del corso stesso, e comunicati ai partecipanti per il tramite della struttura regionale competente. È escluso dal corso o dall'esame di fine corso il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero a infermità dipendente da causa di servizio, il candidato è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
8. È espulso dal corso di cui al comma 7 il soggetto responsabile di infrazioni punite con sanzione disciplinare pari o più grave rispetto alla multa.
9. La procedura concorsuale di cui al comma 1 si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, da effettuarsi con le modalità stabilite per il reclutamento dei capisquadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal regolamento del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 12, comma 7, del d.lgs. 217/2005. La graduatoria finale di merito del concorso è stilata dalla Commissione di cui al comma 3 sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso, comunicato dai competenti uffici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno, ed è approvata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di concorsi. A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza di cui al comma 5.
(Reclutamento di capireparto)
1. L'avanzamento al ruolo di caporeparto è disposto, nei limiti dei posti disponibili, per i capisquadra che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave rispetto alla multa e che, alla data dell'avanzamento, abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio nella qualifica. L'avanzamento è disposto mediante scorrimento delle graduatorie delle procedure selettive per il reclutamento degli stessi in qualità di caposquadra, secondo l'ordine di approvazione delle medesime graduatorie.
(Rinvio)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge e fatte salve le deroghe dalla stessa previste, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 37/2009, al r.r. 1/2000 e al r.r. 1/2013, in quanto compatibili.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.