Legge regionale 24 settembre 2024, n. 17 - Testo vigente

Legge regionale 24 settembre 2024, n. 17

Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno).

(B.U. del 01 ottobre 2024, n. 48)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 4)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), è sostituito dal seguente:

"2. Qualora la Giunta regionale modifichi, con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, la misura minima dell'imposta con importi superiori a quelli stabiliti dal Comune, la deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro il 31 dicembre dello stesso anno e ha effetto dal termine di decorrenza dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, la misura dell'imposta corrisponde a quella minima approvata dalla Giunta regionale.".

2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 10/2023, le parole: "tariffe gratuite" sono sostituite dalle seguenti: "soggiorni gratuiti".

3. Alla lettera j) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 10/2023, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compreso quello universitario, e i loro autisti e accompagnatori.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 10/2023, dopo la parola: "Comuni" sono inserite le seguenti: "e le loro forme associative".

Art. 3

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi a uso turistico più rappresentative a livello regionale, può modificare la deliberazione, adottata in via transitoria, di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 10/2023, con esclusione delle disposizioni relative alla misura minima dell'imposta, entro il 30 novembre 2024 con efficacia dalla data di adozione della medesima.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.