Legge regionale 24 settembre 2024, n. 17 - Testo storico
Legge regionale 24 settembre 2024, n. 17
Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno).
(B.U. del 01 ottobre 2024, n. 48)
(Modificazioni all'articolo 4)
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), è sostituito dal seguente:
"2. Qualora la Giunta regionale modifichi, con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, la misura minima dell'imposta con importi superiori a quelli stabiliti dal Comune, la deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro il 31 dicembre dello stesso anno e ha effetto dal termine di decorrenza dell'efficacia della deliberazione della Giunta regionale. In caso di mancata adozione della predetta deliberazione, la misura dell'imposta corrisponde a quella minima approvata dalla Giunta regionale.".
2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 10/2023, le parole: "tariffe gratuite" sono sostituite dalle seguenti: "soggiorni gratuiti".
3. Alla lettera j) del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 10/2023, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compreso quello universitario, e i loro autisti e accompagnatori.".
(Modificazione all'articolo 6)
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 10/2023, dopo la parola: "Comuni" sono inserite le seguenti: "e le loro forme associative".
(Disposizione transitoria)
1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e delle Commissioni consiliari competenti e sentite le associazioni delle imprese turistico-ricettive e dei locatori degli alloggi a uso turistico più rappresentative a livello regionale, può modificare la deliberazione, adottata in via transitoria, di cui all'articolo 10, comma 1, della l.r. 10/2023, con esclusione delle disposizioni relative alla misura minima dell'imposta, entro il 30 novembre 2024 con efficacia dalla data di adozione della medesima.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.