Legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 - Testo vigente
Legge regionale 29 luglio 2024, n. 15
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo diffuso.
(B.U. del 6 agosto 2024, n. 40)
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel quadro degli obiettivi eurounitari, statali e regionali di riduzione dei consumi da fonte fossile e di sviluppo delle fonti rinnovabili, anche attraverso l'impiego dei fondi europei e, in particolare, in attuazione del Piano Energetico Ambientale Regionale, nonché della Roadmap per una società Fossil Fuel Free al 2040, promuove la nascita e lo sviluppo sul territorio regionale delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso di cui alla normativa statale vigente, con l'obiettivo di incrementare l'autonomia energetica della Regione, di perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico, nonché di contrastare la povertà energetica.
(Definizioni)
1. Per l'applicazione della presente legge si rinvia alle definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR), alle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e ai decreti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in materia.
(Azioni di promozione per lo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso)
1. La Regione riconosce il ruolo strategico delle configurazioni di autoconsumo diffuso quali elementi di una transizione energetica equa, partecipata e sostenibile.
2. La Regione promuove lo sviluppo delle configurazioni di autoconsumo diffuso sul proprio territorio, anche attraverso azioni di sensibilizzazione e di informazione.
(Concessione di contributi)
1. La Regione concede contributi agli enti locali per il finanziamento delle spese necessarie alla predisposizione di studi di prefattibilità, ad attività preliminari allo sviluppo dei progetti, nonché alla costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) sul territorio regionale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono ammessi nella misura massima di 50.000 euro.
3. La Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
4. La Regione può concedere altresì contributi, ai sensi e nei limiti della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, alle CER, ai gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e ai soggetti facenti parte di tali configurazioni che sostengono investimenti per la realizzazione di impianti ubicati in Comuni del territorio regionale con popolazione superiore a 5.000 abitanti, fino al 40 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto delle indicazioni e dei limiti di cui all'allegato 2 al d.m. 414/2023.
5. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 4 e ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge.
6. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di energia.
(Cumulabilità)
1. Nel rispetto della normativa eurounitaria vigente in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile, e fermo restando il divieto del doppio finanziamento, i contributi a sostegno delle spese di cui all'articolo 4 sono cumulabili con altre agevolazioni previste a livello eurounitario o statale nel rispetto di quanto dalle stesse previsto.
(Controlli)
1. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti per la concessione dei contributi, la struttura competente può effettuare appositi controlli in loco e documentali, anche a campione.
(Revoca)
1. La revoca, anche parziale, dei contributi di cui all'articolo 4 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente:
a) qualora il beneficiario fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
b) in caso di realizzazione parziale o difformità degli impianti rispetto a quanto presentato per la concessione del contributo o di inammissibilità delle spese.
2. La revoca, anche parziale, dei contributi comporta la restituzione dell'importo stabilito entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione. La restituzione del contributo può essere rateizzata in massimo dodici mesi, senza ulteriori interessi.
3. La mancata restituzione dei contributi oggetto di revoca entro il termine di cui al presente articolo comporta il divieto, per i beneficiari inadempienti, di valersi di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.
(Governance e monitoraggio)
1. Al fine di promuovere, sostenere e facilitare le iniziative per la realizzazione di configurazioni di autoconsumo diffuso, nonché di acquisire gli elementi conoscitivi necessari alla valutazione dell'efficacia della presente legge, di poter diffondere le migliori pratiche di gestione delle CER e di definire eventuali ulteriori politiche energetiche a supporto del territorio, la Regione senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale:
a) istituisce un tavolo tecnico permanente sulle CER;
b) predispone e gestisce un sistema di raccolta dati e monitoraggio.
2. La Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, il tavolo tecnico permanente di cui al comma 1, lettera a), al fine di:
a) promuovere e favorire la creazione di configurazioni di autoconsumo sul territorio regionale;
b) analizzare i dati di monitoraggio delle configurazioni di autoconsumo diffuso, ove disponibili;
c) confrontarsi proattivamente sull'evoluzione delle configurazioni di autoconsumo diffuso sul territorio regionale;
d) proporre eventuali azioni migliorative di indirizzo per l'attuazione della presente legge;
e) predisporre una relazione annuale per l'assessore regionale competente in materia di energia ai fini della successiva illustrazione alla commissione consiliare di riferimento.
3. Il Centro di osservazione e attività sull'energia (COA energia) di FINAOSTA S.p.A., nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), e della relativa convenzione, supporta la Regione nell'attuazione della presente legge.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le informazioni necessarie ad alimentare il sistema di monitoraggio e le eventuali modalità di gestione ed elaborazione dei dati da parte del COA energia, anche tenuto conto del catasto energetico regionale di cui all'articolo 27, comma 5, lettera a), della l.r. 13/2015.
5. Le CER e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, istituiti sul territorio regionale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare al COA energia le informazioni di cui al comma 4.
(Modificazione alla l.r. 13/2015)
1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 13/2015, è aggiunta la seguente:
"lbis) fornisce supporto tecnico e amministrativo nell'applicazione e nella gestione della normativa regionale vigente in materia di autoconsumo diffuso."
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 560.000 per l'anno 2024, in euro 800.000 euro per l'anno 2025 e in euro 800.000 euro per l'anno 2026.
2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche):
a) nel Titolo 1 (Spese correnti) per euro 60.000 nel 2024, euro 150.000 per l'anno 2025 e euro 150.000 per l'anno 2026;
b) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 500.000 nel 2024, euro 650.000 per l'anno 2025 ed euro 650.000 per l'anno 2026.
3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026:
a) nel Titolo 1 (Spese correnti), nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), per euro 60.000 nel 2024 ed euro 150.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.
b) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), per euro 500.000 nel 2024 ed euro 650.000 per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.
4. A partire dagli esercizi successivi al 2026 la spesa è rideterminata con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Le attività sviluppate dal COA energia trovano copertura nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 28, comma 2, della l.r. 13/2015, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
(Disposizioni di finanza locale. Rideterminazione delle risorse finanziarie per l'anno 2024)
1. Gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, i cui oneri sono ricompresi tra quelli di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), e sono determinati in euro 55.000 per l'anno 2024 ed annui euro 145.000 per gli anni 2025 e 2026. Per gli anni successivi gli stanziamenti sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995.
2. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è incrementato, per l'anno 2024, in deroga a quanto previsto dalla l.r 48/1995, di euro 55.000, a valere sui trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione, che sono conseguentemente integrati e modificati.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.