Legge regionale 29 luglio 2024, n. 14 - Testo storico
Legge regionale 29 luglio 2024, n. 14
Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series assegnate alla località di La Thuile e delle relative iniziative promozionali.
(B.U. del 6 agosto 2024, n. 40)
(Oggetto e finalità)
1. In considerazione della valenza turistico-promozionale dell'organizzazione in Valle d'Aosta di grandi eventi sportivi di particolare rilievo tecnico e internazionale, la presente legge disciplina gli interventi regionali finalizzati al sostegno dell'organizzazione, svolgimento e promozione delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series, specialità downhill, enduro MTB ed eventualmente Cross Country Olympics (XCO), assegnate dall'UCI alla località di La Thuile per gli anni 2025, 2026 e 2027.
(Contributo concedibile)
1. La Giunta regionale concede a favore del soggetto organizzatore Reveal La Thuile s.c.r.l., società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro, un contributo massimo di euro 300.000 per l'anno 2024, di euro 450.000 per l'anno 2025, di euro 500.000 per l'anno 2026 e di euro 400.000 per l'anno 2027, per la promozione, l'organizzazione e lo svolgimento delle competizioni di cui all'articolo 1, in collaborazione con il soggetto promotore ufficiale della UCI Mountain bike World Series.
(Iniziative agevolabili)
1. Possono essere ammesse al contributo di cui all'articolo 2 le spese relative alle seguenti iniziative:
a) realizzazione, a decorrere dall'anno 2024, di attività promozionali dell'evento, dell'offerta turistica della Valle d'Aosta, del territorio regionale e del comprensorio di La Thuile, anche mediante accordo negoziale recante un piano media che illustri i mezzi e le modalità di comunicazione utilizzati per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1, tra il soggetto organizzatore e il soggetto promotore ufficiale della UCI Mountain Bike World Series;
b) sostenimento delle spese di iscrizione alla Federazione ciclistica italiana;
c) realizzazione di infrastrutture sportive strettamente funzionali allo svolgimento delle competizioni e di allestimenti e installazioni per riprese televisive, team paddock o per altre finalità;
d) acquisto di beni e servizi per attività di comunicazione, assistenza alle gare ivi compresa quella sanitaria, anti doping, accreditamento, ospitalità, animazione e catering;
e) acquisto di gadget e abbigliamento;
f) concessione di premi in denaro.
(Misura del contributo)
1. Fermo restando l'importo massimo del contributo previsto dall'articolo 2, il contributo è concesso nella misura massima del 100 per cento della differenza tra le spese effettivamente sostenute e i ricavi eventualmente percepiti dal soggetto organizzatore per ciascun evento derivanti dalla vendita di biglietti d'ingresso, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici e altre fonti.
2. Il contributo di cui all'articolo 2, destinato alle spese per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è determinato in euro:
a) 300.000 per l'anno 2024;
b) 200.000 per l'anno 2025;
c) 250.000 per l'anno 2026;
d) 150.000 per l'anno 2027.
3. Il contributo di cui all'articolo 2, destinato alle spese per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), è determinato in euro:
a) 250.000 per l'anno 2025;
b) 250.000 per l'anno 2026;
c) 250.000 per l'anno 2027.
(Disposizioni procedimentali)
1. Il contributo di cui all'articolo 2 è concesso previa presentazione, da parte del soggetto organizzatore, di apposita domanda annuale alla struttura regionale competente in materia di sviluppo dell'offerta, marketing e promozione turistica, di seguito denominata struttura competente, corredata della documentazione stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6.
2. Alla liquidazione del contributo si provvede anche in più soluzioni previa presentazione dei giustificativi delle spese sostenute.
3. Su richiesta del beneficiario, il contributo annuale può essere liquidato a titolo di anticipazione, nei limiti dell'80 per cento delle somme concesse per ciascuna annualità, previa presentazione di apposita e idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare a titolo di anticipazione.
4. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dal soggetto organizzatore, se previste nel preventivo di spesa allegato alla domanda, nei casi in cui la manifestazione non abbia avuto luogo, totalmente o parzialmente, per cause di forza maggiore o per altre cause comunque non imputabili agli organizzatori, come tali riconosciute con provvedimento del dirigente della struttura competente.
(Rinvio)
1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore aspetto, compreso il dettaglio delle tipologie di spese ammissibili, le modalità e i termini procedimentali per la presentazione della domanda, per la concessione, la rendicontazione delle spese e dei ricavi e la liquidazione del contributo, anche in più soluzioni, nonché per i casi di rigetto della domanda, revoca, decadenza e rinuncia del contributo percepito.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 300.000 per l'anno 2024, in euro 450.000 per l'anno 2025, in euro 500.000 per l'anno 2026 e in euro 400.000 per l'anno 2027.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e nei futuri bilanci nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio:
a) nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 300.000 per l'anno 2024 e per euro 250.000 per gli anni 2025 e 2026;
b) nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 200.000 per l'anno 2025 e per euro 250.000 per l'anno 2026.
4. Per l'anno 2027 l'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nei medesimi Missione e Programma e potrà essere rideterminato con legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.