Legge regionale 29 luglio 2024, n. 13 - Testo vigente
Legge regionale 29 luglio 2024, n. 13
Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025.
(B.U. del 6 agosto 2024, n. 40)
(Finalità)
1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico), la presente legge detta disposizioni urgenti al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025.
(Esoneri di personale docente per attività di supporto al dirigente scolastico)
1. In attesa della conclusione del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche ed educative della Regione, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 83bis, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), per l'anno scolastico 2024/2025 i dirigenti scolastici titolari di un incarico di reggenza possono richiedere il semi esonero, l'esonero o due semi esoneri dall'insegnamento del personale docente da utilizzare per attività di collaborazione e supporto al dirigente nello svolgimento di funzioni amministrative e organizzative.
2. L'esonero o i semi esoneri di cui al comma 1 possono essere concessi secondo i seguenti criteri:
a) un esonero o due semi esoneri nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;
b) un esonero o due semi esoneri nelle istituzioni scolastiche di base in verticale;
c) un semi esonero nelle istituzioni scolastiche comprensive dei soli gradi di infanzia e primaria, nonché nelle istituzioni educative.
3. L'Amministrazione regionale mette a disposizione dei dirigenti scolastici titolari di un incarico di reggenza un ulteriore semi esonero dall'insegnamento del personale docente. Tale semi esonero si somma agli esoneri e/o semi esoneri di cui al comma 2, costituendo il contingente complessivo che potrà essere utilizzato per le sedi di titolarità e/o di reggenza, sulla base delle valutazioni effettuate dal dirigente scolastico reggente in merito agli aspetti organizzativi e al grado di complessità delle istituzioni scolastiche ed educative interessate.
4. Le istanze di esonero o di semi esonero sono inoltrate dai dirigenti scolastici titolari di un incarico di reggenza alla Sovraintendenza agli studi entro il 19 agosto 2024.
(Disposizioni finanziarie)
1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 228.000,00 per l'anno 2024 ed euro 456.000,00 per l'anno 2025.
2. L'onere di cui al comma 1 fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 sulla Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 4.002 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel medesimo bilancio nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 4.002 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 228.000,00 nel 2024 e per euro 456.000,00 nel 2025.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.